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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Accoglimento o rigetto > Profili generali

L´art. 13 della legge n. 675/1996 obbliga il titolare o il responsabile del trattamento dei dati a fornire senza ritardo un riscontro compiuto ed analitico all´interessato in ordine a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano, presenti in archivi o in atti detenuti dal medesimo titolare o responsabile.

  • Garante 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 20 [doc. web n. 39949]


Le richieste di cui all´art. 13, comma 1, lett. c), n. 1 della legge n. 675/1996, dirette a conoscere i dati, la loro origine nonché le finalità e la logica del loro trattamento, possono essere avanzate dagli interessati senza particolari formalità, ed anche verbalmente (cfr. art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 501/1998). Risulta, pertanto, illegittima la richiesta rivolta all´interessato di indicare, nell´istanza di accesso ai dati presentata ai sensi dell´art. 13, eventuali codici identificativi ad esso attribuiti dal titolare del trattamento (nella specie, la società titolare, che ha inviato all´interessato una pubblicità non richiesta, ha asserito di non poter rispondere all´istanza di accesso nella quale non era stato indicato il "codice cliente" assegnato all´interessato nel materiale pubblicitario).

  • Garante 29 settembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 31 [doc. web n. 39045]


Deve essere rigettato, perché infondato, il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ove il titolare risponda in maniera esauriente alla richiesta dell´interessato di accesso ai propri dati personali, ripetutamente ribadendo di non detenere i dati in questione, e l´interessato non fornisca specifiche circostanze che possano far ritenere l´esistenza degli stessi, anche al fine di provocare l´autonoma attivazione del Garante sulla base dei poteri conferiti all´Autorità dall´art. 31 della legge.

  • Garante 27 febbraio 2001, inedito


Va dichiarato infondato il ricorso, proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, con il quale l´interessato eserciti il diritto, attribuito dall´art. 13, comma 1, lett. d) della legge, di opporsi al trattamento dei dati operato dal titolare, ove l´interessato stesso non specifichi in maniera chiara né comprovi sufficientemente i motivi legittimi posti a base della sua richiesta.

  • Garante 27 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 21 [doc. web n. 40485]


Il titolare è tenuto a fornire riscontro, anche negativo, all´interessato che gli rivolga istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 al fine di conoscere dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (comma 1 , lett. c) , n. 1).

  • Garante 27 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 21 [doc. web n. 40485]


L´interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. È quindi infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che l´interessato abbia manifestato il consenso al trattamento di tali dati anche in relazione al loro trasferimento – e successivo trattamento – presso le banche dati di "centrali rischi" private, e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 11 [doc. web n. 29956]


È infondato il ricorso con il quale l´interessato chieda la cancellazione delle informazioni che lo riguardano, detenuti da una casa editrice al solo fine di archiviare i dati per adempiere agli obblighi fiscali connessi alle pubblicazioni consegnate in copia-saggio agli insegnanti.

  • Garante 24 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 34 [doc. web n. 1064263]


L´interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. È quindi infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che il titolare del trattamento abbia lecitamente acquisito e trattato i dati dell´interessato nel quadro dei rapporti esistenti con vari soggetti operanti nel mondo creditizio e finanziario, il finanziamento sia in corso e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 13 [doc. web n. 29964]
  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 16 [doc. web n. 29960]


Ove l´interessato eserciti il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, non costituisce corretto adempimento alla richiesta da parte della società titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e dell´art. 17, comma 6 del d.P.R. n. 501/1998, il deposito dei dati, per essere visionati, presso una sede della società stessa, in luogo della loro comunicazione in forma intelligibile; il relativo ricorso al Garante deve, quindi, essere accolto.

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 10 [doc. web n. 1063646]


Va dichiarato infondato il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ove il titolare fornisca un idoneo riscontro alle richieste dell´interessato già in risposta all´istanza di cui all´art. 13 della legge, rendendo così inutile la successiva adizione del Garante (nella specie, un istituto di credito non solo aveva già ammesso, attribuendolo all´inadempienza di un dipendente, l´errore commesso nel consentire alla coniuge separanda del ricorrente, dopo che questi aveva revocato la relativa autorizzazione, di effettuare un´unica operazione di prelievo dal conto corrente intestato a quest´ultimo, ma aveva anche proceduto a retrocedere la somma addebitata).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 42 [doc. web n. 1063674]


Deve essere accolto il ricorso con il quale l´interessato, oggetto di attività investigativa effettuata mediante pedinamento, abbia chiesto la comunicazione dei dati che lo riguardano detenuti da una società di investigazioni, ove questa si sia limitata a dichiarare di avere raccolto solo il nome e l´età del ricorrente riportati nell´atto di incarico, senza fornire alcuna informazione in ordine agli ulteriori dati (quali targa dell´autovettura, luoghi dl pedinamento, ecc.) acquisiti in occasione del conferimento del mandato o successivamente.

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 45 [doc. web n. 1063614]


Il titolare del trattamento deve fornire un riscontro completo alle richieste dell´interessato, senza poter effettuare un vaglio o una cernita fondata sulla loro supposta utilità per il richiedente.

  • Garante 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 32 [doc. web n. 1063549]


Il mancato riscontro alle richieste dell´interessato determina l´accoglimento del ricorso e l´obbligo del titolare del trattamento di rimborsare le spese del procedimento.

  • Garante 23 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 45 [doc. web n. 1064703]
  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067402]
  • Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067340]
  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067179]


Va accolta la domanda di cancellazione dei dati detenuti da una "centrale rischi" privata, relativi ad un rapporto di finanziamento estinto da circa diciotto mesi, ove la società finanziaria, nei confronti della quale la domanda è stata proposta, non offra sufficienti elementi di valutazione in ordine alla sussistenza di ritardi o inadempimenti nei pagamenti che, soli, ne giustificherebbero la perdurante conservazione.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 27 [doc. web n. 29996]


È fondata l´opposizione al trattamento dei dati, svolto attraverso l´invio ad un indirizzo di posta elettronica di corrispondenza per finalità commerciali, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato ovvero operi uno dei presupposti che, a norma dell´art. 12 della legge n. 675/1996, esonerino dalla sua acquisizione (nel caso di specie il titolare non ha dato alcun riscontro alle richieste dell´interessato, né elementi erano detraibili dalla documentazione allegata agli atti).

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 36 [doc. web n. 1065827]


Non è fondato il ricorso quando il titolare del trattamento abbia tempestivamente riscontrato tutte le richieste formulate dall´interessato con la sua istanza (nel caso di specie il titolare del sito Internet, dal quale erano state trasmesse alcune e-mail aventi contenuto promozionale, ha risposto alla richiesta dell´interessato di conoscere origini e modalità del trattamento, assicurando l´avvenuta cancellazione dei dati).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 85 [doc. web n. 1065872]


Il riscontro da parte del titolare del trattamento all´invito ad aderire formulato dal Garante deve essere completo. Ne consegue che a fronte di una richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile eventualmente nominato questi è tenuto a fornire riscontro, anche negativo, circa l´intervenuta nomina.

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 132 [doc. web n. 1065969]


Non può trovare accoglimento la domanda di cancellazione di informazioni di carattere personale detenute da un istituto di credito, concernenti una richiesta di accertamenti bancari da parte di una Procura della Repubblica.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 73 [doc. web n. 1065851]


È infondato il ricorso al Garante ove il titolare del trattamento abbia fornito tempestivo ed idoneo riscontro a tutte le richieste dell´interessato in risposta all´istanza preventivamente avanzata.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 76 [doc. web n. 1066589]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 78 [doc. web n. 1066593]


A fronte di una richiesta di accesso il titolare del trattamento non può limitarsi a dare conferma della detenzione dei dati richiesti, ma ne deve dare comunicazione in forma intelligibile all´interessato.

  • Garante 21 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 34 [doc. web n. 1066484]


Ove dall´esame della documentazione allegata agli atti del procedimento si evinca che il resistente ha dato tempestivamente riscontro ad alcune delle richieste formulate, rispondendo all´interpello preventivo dell´interessato, il ricorso sul punto va respinto (nella specie il titolare del trattamento ha riscontrato l´opposizione all´ulteriore trattamento, precisando di non detenere alcun dato in archivio e di non volerli comunque utilizzare in futuro, mentre ha omesso qualunque risposta, anche dopo l´invito ad aderire, sulla domanda volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento).

  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 99 [doc. web n. 1066634]


Va accolto il ricorso ove il titolare del trattamento dei dati ometta di dare riscontro sia all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 che all´invito ad aderire formulato dal Garante a seguito della proposizione del ricorso ed a lui comunicato all´indirizzo risultante dagli atti.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 68 [doc. web n. 1066573]


È infondato il ricorso ove il titolare, prima dell´instaurazione del procedimento, risponda esaurientemente alle richieste dell´interessato e questi, senza contestare il contenuto del riscontro ottenuto, adisca comunque il Garante.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628]


Il procedimento innanzi al Garante può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta, formulata in riferimento agli specifici diritti tutelati dalla legge, avanzata precedentemente al titolare del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Pertanto, qualora il titolare del trattamento, a seguito dell´interpello preventivo, abbia fornito adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il successivo ricorso proposto al Garante dev´essere respinto, perché infondato.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067633]


Il procedimento innanzi al Garante può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta, formulata in riferimento agli specifici diritti tutelati dalla legge, avanzata precedentemente al titolare del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Pertanto, qualora il titolare del trattamento, a seguito dell´interpello preventivo, abbia fornito adeguato riscontro alle richieste dell´interessato (nel caso di specie concernenti l´invio indesiderato di un messaggio di posta elettronica), il successivo ricorso proposto al Garante dev´essere respinto, perché infondato.

  • Garante 11 novembre 2002 [doc. web n. 1067288]


Va dichiarato infondato il ricorso con il quale l´interessato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali allorché il titolare, assicurando l´avvenuta interruzione dell´intrapreso trattamento, abbia fornito idoneo riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso stesso.

  • Garante 11 novembre 2002 [doc. web n. 1067301]


Ove l´interessato non dimostri l´illiceità del trattamento operato dal titolare, il ricorso dev´essere rigettato.

  • Garante 21 novembre 2002 [doc. web n. 1067482]


Va dichiarato infondato il ricorso con il quale l´interessato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali allorché il titolare, assicurando l´avvenuta cancellazione dei medesimi (nel caso di specie costituiti da un indirizzo di posta elettronica), abbia fornito idoneo riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso stesso.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067427]


Nell´ipotesi in cui l´interessato chieda al titolare del trattamento di conoscere l´origine dei propri dati personali, questi non può limitarsi a comunicare di averli "acquistati" da un terzo (nel caso di specie, il titolare ha dichiarato di aver acquistato una lista di indirizzi e-mail da una società); infatti, tale generica indicazione non costituisce un valido riscontro, non permettendo all´interessato di conoscere con esattezza il soggetto dal quale sono stati acquisiti i dati che lo riguardano, anche al fine di un possibile esercizio dei propri diritti nei confronti di quest´ultimo. Ne consegue che il ricorso dev´essere accolto.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067427]


Va dichiarato infondato il ricorso con il quale l´interessato si sia opposto al trattamento dei propri dati personali allorché il titolare, assicurando di non aver memorizzato né l´indirizzo e-mail né altri dati, abbia fornito idoneo riscontro in data antecedente alla proposizione del ricorso stesso.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067344]


Va dichiarato infondato, perché ingiustificato, il ricorso proposto al Garante, ove le richieste dell´interessato abbiano già trovato idoneo riscontro in sede di risposta all´istanza di accesso (nella specie, il Garante ha dichiarato l´infondatezza del ricorso solo rispetto alle richieste già riscontrate, accogliendolo invece rispetto a quelle che non avevano trovato risposta).

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067256]


Il procedimento avanti al Garante, introdotto dal ricorso dell´interessato, può essere avviato solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento alla preventiva istanza inoltrata direttamente al titolare in relazione ai diritti attribuiti dalla normativa posta a tutela dei dati personali. Qualora il titolare fornisca invece adeguato riscontro alle richieste dell´interessato prima della proposizione del ricorso, quest´ultimo non è giustificato e va quindi dichiarato infondato (una società di marketing aveva già provveduto a fornire all´interessato le informazioni richieste, provvedendo anche a cancellare i dati dal proprio archivio).

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067540]


Non può essere accolto il ricorso con il quale l´interessato si opponga al trattamento delle immagini riprese dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza installato nel centro cittadino, ove, anche alla luce dei limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia di videosorveglianza il 29/11/2000, non emergano profili di illiceità del trattamento, effettuato dal Comune in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067284]


Ove il titolare del trattamento offra riscontri non idonei a soddisfare le richieste formulate dall´interessato, il ricorso al Garante va accolto (nel caso di specie il titolare del trattamento, a fronte dell´opposizione all´invio di e-mail a contenuto promozionale, si è limitato ad affermare che i messaggi inviati non erano futili e, privi di qualsivoglia contenuto offensivo, erano stati inviati a scopo di lucro ad indirizzi di posta elettronica genericamente reperiti in Internet).

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067376]


Va dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali avanzata dall´interessato, ove la società titolare del trattamento risulti conservare i dati in conformità agli obblighi di legge posti in materia di scritture contabili in relazione ad un contratto stipulato dall´interessato medesimo.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1128958]


Il procedimento su ricorso può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta – formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1 della legge n. 675/1996 (ora art. 7 del d.lg. n. 196/2003) – avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Pertanto, è infondato il ricorso ove il titolare del trattamento, già prima della sua presentazione, abbia fornito adeguato riscontro all´interessato (nel caso di specie, il titolare, nel riscontrare l´opposizione al trattamento dei dati dell´interessato per finalità promozionali e commerciali, ha tempestivamente dichiarato che la comunicazione era avvenuta per un errore di digitazione dell´indirizzo e-mail del ricorrente, attestando anche di non detenere dati personali di costui all´interno dei propri archivi).

  • Garante 13 maggio 2003 [doc. web n. 1128742]


Ove il titolare del trattamento riscontri alcune delle domande contenute nel ricorso al Garante ancor prima della sua proposizione, in risposta all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 preventivamente avanzatagli, il ricorso deve essere per tali profili respinto.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1129139]


Nell´ipotesi in cui l´interessato lamenti la ricezione di un catalogo per la vendita per corrispondenza, spetta al titolare del trattamento che ha effettuato la spedizione dimostrare l´avvenuto rilascio, da parte del destinatario, di un consenso preventivo e informato per l´invio del catalogo stesso, o l´esistenza di uno dei presupposti del trattamento alternativi al consenso. In caso contrario, l´opposizione del ricorrente al trattamento dei dati che lo riguardano deve trovare accoglimento.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 1132416]


Ove richiesta dall´interessato, l´indicazione circa la nomina del responsabile del trattamento è sempre dovuta dal titolare, anche se negativa. In difetto di riscontro, il ricorso sul punto va accolto con l´ordine di comunicare gli estremi identificativi del responsabile, se designato.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082619]


La legge sulla protezione dei dati personali consente l´accesso ai dati di persone decedute da parte di "chiunque vi abbia interesse". Pertanto, gli eredi hanno diritto di accedere a tutti i dati personali dei genitori defunti, relativi a rapporti intrattenuti da questi ultimi con un istituto bancario e con una società di assicurazione, fatta eccezione per quei dati che siano riferibili a terzi. Correttamente la società di assicurazione, pur avendo risposto in maniera esaustiva a tutte le altre richieste, ha rifiutato di comunicare gli estremi identificativi del terzo beneficiario di una polizza assicurativa stipulata da uno dei danti causa, sul presupposto che tali dati non siano riferibili immediatamente al defunto. Ne consegue che tale domanda, azionata anche con ricorso al Garante, deve essere rigettata.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083095]


Non può essere accolto il ricorso con il quale l´interessato si oppone al trattamento delle immagini riprese dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza istallato nel centro cittadino, ove, anche alla luce dei limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia di videosorveglianza il 29/11/2000, non emergano profili di illiceità del trattamento, effettuato dal Comune in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067813]


Se il titolare fornisce esauriente riscontro alle richieste avanzate dall´interessato già in risposta all´istanza di accesso ai dati, il successivo ricorso al Garante non è giustificato e va dichiarato infondato.

  • Garante 6 febbraio 2003 [doc. web n. 1067932]


In riscontro alla richiesta dell´interessato, il titolare del trattamento – nella specie, una società operante nel settore del rilascio di garanzie a tutela del credito – deve fornire gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. In difetto, il ricorso al Garante va accolto.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067953]


Va dichiarato infondato il ricorso al Garante contenente una richiesta - nella specie, di cancellazione dei dati - a cui il titolare del trattamento, in epoca antecedente alla proposizione del ricorso medesimo, aveva già offerto riscontro, del quale aveva dato notizia all´interessato.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067961]


Il mancato riscontro, da parte del titolare del trattamento, alle richieste dell´interessato determina l´accoglimento del ricorso.

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1068296]


Nel caso in cui il titolare del trattamento riscontri tempestivamente ed esaustivamente la domanda formulata con l´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, è infondato il ricorso al Garante successivamente proposto ed avente il medesimo oggetto (nel caso di specie una società editrice, che aveva inviato alcune copie omaggio di una rivista, ha risposto all´istanza preventiva con la quale l´interessato si era opposto al trattamento dei suoi dati ed ha assicurato di aver cancellato dai propri archivi il suo indirizzo).

  • Garante 3 aprile 2003 [doc. web n. 1075395]


È infondato il ricorso ove il titolare del trattamento, già in sede di previo interpello, abbia fornito adeguato riscontro alle richieste dell´interessato.

  • Garante 10 aprile 2003 [doc. web n. 1131785]


Va accolto il ricorso, proposto dal destinatario di e-mail aventi contenuto promozionale inviate illegittimamente (senza che risulti acquisito il suo preventivo consenso ed offerta una idonea informativa sul trattamento dei dati), nel caso in cui il titolare del trattamento, ritualmente interpellato sia dall´interessato con l´istanza, che dal Garante con l´invito ad aderire alle richieste formulate, ometta di fornire alcun riscontro.

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1079039]


Il procedimento innanzi al Garante può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1 della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da costoro disattesa anche in parte. Pertanto, ove il titolare o il responsabile del trattamento abbiano fornito idoneo riscontro alle richieste dell´interessato già in sede di risposta all´istanza preventiva, il ricorso successivamente proposto è infondato in quanto, alla data del suo inoltro, il ricorrente risultava già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti (nel caso in questione, ricevuta un´istanza di opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali o promozionali, una società editrice, ancor prima della presentazione del ricorso, aveva chiarito che l´invio al ricorrente di copie omaggio della rivista era dovuto ad un errore, dichiarando di aver già adottato misure idonee ad evitare l´inserimento, anche per il futuro, del nominativo dell´interessato nei propri archivi e, quindi, aderendo sostanzialmente all´opposizione spiegata da costui).

  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069121]


Ove l´interessato affermi, nel corso del procedimento, di non aver ancora ricevuto riscontro alle proprie richieste, la semplice dichiarazione del titolare del trattamento di aver ottemperato alle istanze di costui non consente, nel contrasto delle parti, di adottare una declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso. Pertanto, ove le affermazioni delle parti (della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996) permangano discordanti, il titolare del trattamento è tenuto a fornire la prova dell´asserito adempimento, pena, in caso contrario, l´accoglimento del ricorso.

  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069109]


A fronte dell´affermazione di specifiche ragioni di doglianza da parte dell´interessato, il mancato riscontro del titolare del trattamento alla preventiva istanza di costui ed al successivo invito ad aderire del Garante determina l´accoglimento del ricorso.

  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1069129]


La semplice attestazione, da parte di una banca, di essersi attivata per eliminare un´annotazione negativa sulla situazione finanziaria dell´interessato, non accompagnata dalla prova dell´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi, non equivale ad adempimento alle richieste del ricorrente, volte ad ottenere, oltre all´effettiva cancellazione dell´annotazione, anche l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Di conseguenza, stante l´insufficienza del comportamento adottato, il ricorso dev´essere accolto, con fissazione di un termine perentorio alla banca per l´adempimento e per la sua comunicazione all´interessato e al Garante.

  • Garante 9 maggio 2003 [doc. web n. 1069133]


Il procedimento innanzi al Garante può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1 della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da costoro disattesa anche in parte. Pertanto, ove il titolare o il responsabile del trattamento abbiano fornito idoneo riscontro alle richieste dell´interessato già in sede di risposta all´istanza preventiva, il ricorso successivamente proposto è infondato in quanto, alla data del suo inoltro, il ricorrente risultava già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti (nel caso in questione, ricevuta una richiesta di una propria dipendente, volta a conoscere qualunque informazione riferita alla sua carriera professionale, una società, ancor prima della presentazione del ricorso, aveva messo a disposizione di costei tutta la documentazione in proprio possesso relativa al rapporto di lavoro, attestando di avergliene fornito copia e sostenendo di non possedere nessun altro dato personale che la riguardasse, con particolare riferimento a giudizi e valutazioni espresse nei suoi confronti).

  • Garante 13 maggio 2003 [doc. web n. 1069137]


Il mancato riscontro alle richieste avanzate dall´interessato comporta l´integrale accoglimento del ricorso proposto al Garante.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079774]


Il titolare del trattamento, per dare compiuto riscontro alla richiesta di accesso ai dati, deve provvedere a comunicarli analiticamente all´interessato. In difetto, il ricorso proposto al Garante va accolto.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1081317]


È infondata la richiesta, avanzata dall´interessato con il ricorso al Garante, che abbia già trovato compiuto riscontro nella risposta all´istanza direttamente inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081411]


Ove l´interessato chieda di accedere ai dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare o dal responsabile del trattamento, questi ultimi devono dare sempre riscontro alla richiesta, anche se negativo. Ove non rispondano, il ricorso presentato al Garante va accolto con l´ordine ai resistenti di fornire riscontro.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081394]


È infondato il ricorso ove il titolare del trattamento, ancor prima della sua proposizione, fornisca adeguato riscontro all´istanza preventivamente formulata dall´interessato (nel caso di specie, una società di persone, titolare di un sito Internet, nel dichiarare ancor prima della presentazione del ricorso al Garante di non aver mai trattato i dati personali dell´interessato, ha fornito adeguata risposta all´istanza con cui il destinatario di un´e-mail aveva chiesto, tra l´altro, la cancellazione dei propri dati dagli archivi della resistente).

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081823]


Ove una società finanziaria fornisca adeguato riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati dell´interessato, indicando le ragioni per le quali ritiene lecita e corretta la protrazione del trattamento intrapreso, il ricorso dev´essere dichiarato infondato (nel caso in questione, il titolare del trattamento ha chiarito che la conservazione delle informazioni discende dall´attuale efficacia dei contratti, aventi ad oggetto l´apertura di linee di credito a tempo indeterminato, mai revocate dalla società e per le quali l´interessato non ha mai espresso alcuna volontà di recedere).

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1082091]


L´interessato può presentare ricorso al Garante solo in ordine a richieste che non siano state totalmente soddisfatte dal titolare o dal responsabile dl trattamento in seguito al diretto inoltro dell´interpello preventivo.

  • Garante 1 ottobre 2003 [doc. web n. 1082701]


Va respinto il ricorso al Garante nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento abbiano dato integrale riscontro, tempestivamente e prima della proposizione del ricorso, a tutte le domande formulate dall´interessato nell´esercizio dei diritti riconosciutigli dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083033]


Va dichiarato infondato il ricorso al Garante quando, dalla documentazione allegata agli atti del procedimento, emerga che il titolare del trattamento – come da lui stesso dichiarato - abbia dato pieno riscontro all´istanza preventivamente formulatagli dall´interessato e ciò prima della proposizione del ricorso stesso.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083232]


Va accolto il ricorso al Garante con il quale il soggetto interessato affermi di non aver mai prestato il suo consenso informato all´utilizzazione dell´indirizzo e-mail per l´invio di comunicazioni aventi contenuto promozionale o commerciale, nel caso in cui il titolare del trattamento, pur avendo ricevuto l´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 ed il successivo nvito ad aderire del Garante, ometta qualunque risposta (nella specie è risultata provata nel corso del procedimento la ricezione di tali atti da parte del resistente, inviatigli sia con posta prioritaria che con raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente pervenuta).

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083531]


La richiesta con la quale l´interessato si oppone al trattamento dei suoi dati per finalità promozionali e/o commerciali, non richiede speciali formalità di presentazione, e deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui sia contenuta in una disdetta di un contratto di hosting non conforme alle modalità convenute e riportate nel sito dell´Internet Service Provider. Ne consegue che ove il responsabile del trattamento ometta di dare riscontro a tale domanda, ritualmente riproposta nel ricorso davanti al Garante, questo deve essere accolto sul punto.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083419]


La domanda di cancellazione dal registro delle imprese, tenuto dalla Camera di commercio a norma dell´art. 2188 c.c., di dati relativi ad un fallimento per il quale è intervenuta una sentenza di riabilitazione, non può essere accolta ove risulti che la Camera di commercio, titolare del trattamento, abbia provveduto ad inserire nel registro dette informazioni e, per l´effetto, tratti legittimamente i dati. Tale declaratoria non preclude all´interessato la possibilità di chiedere al titolare di altri archivi informatizzati accessibili tramite Internet (nella specie il Cerved) la cancellazione di dati ivi illegittimamente trattati.

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1084292]


È infondata l´opposizione al trattamento dei dati anagrafici su videoterminali, proposta da dipendenti di una società concessionaria di un tratto autostradale, laddove la società titolare del trattamento, prima ancora della proposizione del ricorso, abbia dimostrato la correttezza e liceità del trattamento stesso in quanto le apparecchiature in questione sono collocate in locali non accessibili al pubblico ed i terzi, non legittimati, non sono autorizzati a visionare tali dati neppure durante accessi occasionali nei locali.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083460]


Il titolare del trattamento è tenuto a dare riscontro a tutte le domande ritualmente formulate con il ricorso al Garante. Ove risponda solo ad alcune delle richieste, omettendo un esauriente riscontro ad altre, il ricorso deve essere definito solo in parte con una declaratoria di non luogo a provvedere, mentre, nel resto, deve essere accolto (nel caso di specie la società resistente aveva omesso di fornire indicazioni sulla nomina, eventuale, del responsabile del trattamento ed in caso affermativo di fornirne gli estremi identificativi).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083489]


Va respinto il ricorso al Garante nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento abbiano dato integrale riscontro, prima della regolarizzazione del ricorso, a tutte le domande formulate dall´interessato nell´esercizio dei diritti riconosciutigli dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083056]


Va respinto il ricorso al Garante nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento abbiano dato integrale riscontro a tutte le domande formulate dall´interessato nell´esercizio dei diritti riconosciutigli dalla legge in materia di protezione dei dati personali, prima dell´intervenuta regolarizzazione del ricorso, sollecitata dal Garante (nella specie con il ricorso, risultato in prima istanza privo di alcuni dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge, alcuni condomini si erano opposti all´affissione nella bacheca condominiale di dati personali che li riguardavano, riferiti a presunte morosità. L´amministratore del condominio ha dimostrato di aver adeguatamente riscontrato tutte le richieste formulate, anteriormente all´avvenuta regolarizzazione del ricorso stesso).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083087]


Non è fondata la domanda di cancellazione dei dati proposta nei confronti della R.a.i., responsabile del trattamento designato dall´amministrazione finanziaria per la gestione e la riscossione del canone di abbonamento televisivo, nel caso in cui il trattamento dei dati risulti conforme alla normativa di settore ed alle convenzioni stipulate con l´Agenzia delle entrate, titolare del trattamento.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083244]


Il ricorso deve essere accolto nel caso in cui il titolare o il responsabile del trattamento abbiano omesso di dare qualsiasi riscontro sia all´istanza formulata dall´interessato nell´esercizio dei diritti riconosciutigli dalla legge in materia di protezione dei dati personali che, successivamente, all´invito ad aderire formulato dal Garante nel corso del procedimento davanti a lui instaurato.

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1083046]


Va dichiarato infondato il ricorso dell´interessato che abbia già ottenuto completo riscontro alle proprie richieste in risposta all´istanza preventiva direttamente inoltrata al titolare del trattamento (che peraltro, a fronte dell´opposizione manifestata dall´interessato alla ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di e-mail promozionali, aveva negato di esserne il mittente; l´estraneità del resistente è stata poi confermata nel corso del procedimento dall´esame delle header dei messaggi).

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1053802]


Nel caso in cui il titolare del trattamento abbia dato tempestivo e compiuto riscontro a tutte le richieste formulate nell´istanza anteriormente alla proposizione del ricorso al Garante, questo deve essere dichiarato infondato (fattispecie relativa all´invio di e-mail promozionali non richieste. Il soggetto a cui era stata inoltrata l´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 non solo aveva tempestivamente risposto a tutte le domande formulate ma aveva altresì dichiarato che, all´epoca dell´invio dell´e-mail in contestazione, il sito web era di proprietà di un soggetto diverso, di cui ha fornito le generalità, al quale il resistente offriva solo assistenza tecnica per la gestione).

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1053815]


Ove dalla documentazione acquisita agli atti emerga che la società resistente non abbia effettuato gli illeciti e reiterati trattamenti di dati personali contestati dal ricorrente, consistiti nell´invio di comunicazioni indesiderate ad indirizzi e-mail, il ricorso proposto nei suoi confronti deve essere dichiarato infondato (fattispecie relativa alla contestata ricezione, ad indirizzi di posta elettronica del personale dipendente della ricorrente, di comunicazioni indesiderate. La resistente, tuttavia, ha dimostrato che dal suo server di posta elettronica non sono mai stati originati né, tanto meno, transitati i messaggi di posta elettronica in contestazione).

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1085703]


Ove il titolare del trattamento abbia fornito adeguato riscontro alle richieste dell´interessato prima della scadenza del termine per rispondere, il successivo ricorso al Garante va dichiarato infondato.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1053408]


Il ricorso al Garante può essere proposto solo quando il titolare del trattamento non abbia dato un adeguato riscontro alle richieste preventivamente formulate dall´interessato a tutela di posizioni giuridiche soggettive specificatamente previste dalla legge sulla tutela dei dati personali. Pertanto, nel caso in cui, ancor prima della proposizione del ricorso, il destinatario dell´istanza preventiva abbia fornito un riscontro completo a tutte le richieste formulate, questo deve essere dichiarato infondato (la società resistente, già rispondendo all´istanza preventiva, aveva dichiarato di non detenere dati dell´interessato, di non averli mai trattati, di essere estraneo all´invio delle e-mail contestate; inoltre aveva indicato gli estremi identificativi del suo responsabile dei trattamenti).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085520]


È destituita di fondamento la domanda di opposizione al trattamento di dati nel caso in cui risulti che il titolare abbia provveduto a cancellarli ancor prima della proposizione del ricorso (nella specie il ricorrente sosteneva di aver ricevuto un messaggio promozionale al suo indirizzo di posta elettronica dopo che la società aveva dichiarato, in risposta all´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, di aver già provveduto alla cancellazione. Dagli atti del procedimento, per contro, è emerso che il messaggio contestato era stato inviato prima dell´avvenuta cancellazione dei dati dagli archivi della resistente, adempimento a cui, tuttavia, aveva provveduto ben prima della formulazione del ricorso, dandone notizia all´interessato stesso).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085731]


Sebbene l´indirizzo e-mail reperito in Internet nell´ambito di un forum di discussione non possa essere utilizzato, senza il preventivo consenso informato dell´interessato, per l´invio di comunicazioni promozionali, tuttavia non può trovare accoglimento il ricorso con il quale ci si sia opposti al trattamento di dati così acquisiti, ove si accerti che l´e-mail inviata ad un partecipante al forum da un altro iscritto, sia volta ad offrire un mero contributo conoscitivo al dibattito e, dunque, non possa essere qualificata come messaggio avente contenuto promozionale o commerciale (nella specie è stato accertato, anche mediante l´esame di altra corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti, che il riferimento ad un libro, edito dall´odierno resistente, ben lungi dall´avere il proposito di reclamizzare lo stesso ai fini del suo acquisto, costituiva un mero argomento a sostegno della tesi sostenuta nell´ambito dell´acceso dibattito sviluppatosi).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1121313]


Nel caso in cui venga accolta, almeno in parte, la domanda di opposizione al trattamento di dati per finalità giornalistiche, il Garante,oltre ad ordinare al titolare del trattamento di astenersi dall´utilizzare i dati per una eventuale ulteriore attività di cronaca, può altresì ordinare, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, di allegare agli esemplari del giornale conservati presso il suo archivio copia del provvedimento reso.

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1053640]


Ogni soggetto può accedere solo ai dati personali che lo riguardano. L´abbonato al servizio telefonico non può quindi accedere alle chiamate "in uscita" dall´utenza di cui è intestatario, ove risulti che, nel periodo a cui si riferisce la sua richiesta, egli non ne sia stato l´effettivo utilizzatore. In tale ipotesi, il Garante deve rigettare il ricorso dell´abbonato, ordinando al gestore del servizio di astenersi dalla comunicazione dei dati (nella specie è risultato che, nell´arco di tempo considerato, l´utenza era stata utilizzata in via esclusiva dal coniuge separando dell´abbonato).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1053790]


Non è fondata la richiesta dell´interessato di cancellazione dei dati detenuti da una società finanziaria, ove risulti manifestato il consenso al trattamento e il rapporto di finanziamento – nella specie, finalizzato all´acquisto di una carta di servizi – sia ancora in corso.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084799]


Ove non risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno degli altri presupposti del trattamento (art. 12 della legge n. 675/1996, art. 10 del d.lg. n. 171/1998), il trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica è illecito. Va quindi accolta la richiesta dell´interessato di vedere interrotta l´utilizzazione illecita dei propri dati personali, con ordine al titolare di immediata cessazione del trattamento.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084873]

Scheda

Doc-Web
1050422
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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