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Precedimento relativo ai ricorsi - Adeguato riscontro alle richieste avanzate - 1 ottobre 2003 [1082701]

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[doc. web. n. 1082701]

Precedimento relativo ai ricorsi - Adeguato riscontro alle richieste avanzate - 1 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Ruggiero

nei confronti di

Consodata S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente ha formulato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto a Consodata S.p.A. di avere conferma dell´esistenza di propri dati personali, di ottenere comunicazione del loro contenuto in forma intelligibile e di conoscerne l´origine, opponendosi altresì all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, con atto pervenuto il 21 luglio 2003, ribadendo le proprie richieste e chiedendo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e la condanna del titolare del trattamento al risarcimento del danno.

Le richieste sono state ribadite nell´atto di ricorso pervenuto il 6 agosto 2003 a seguito di richiesta di regolarizzazione inviata dall´Ufficio il 23 luglio 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge.

Il procedimento di cui al citato art. 29 può essere attivato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche posizioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Con nota in data 23 luglio 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso che era privo della richiesta sottoscrizione autenticata del ricorrente.

In risposta l´interessato ha trasmesso un nuovo ricorso (datato 4 agosto 2003, recante in calce la firma del ricorrente autenticata in pari data e pervenuto il 6 agosto 2003), nel quale ha precisato che in data 28 luglio 2003 la società resistente gli aveva fornito l´elenco dei dati detenuti nei propri archivi dei quali aveva altresì disposto la cancellazione. Con tale ricorso l´interessato ha quindi chiesto unicamente al Garante di ottenere un "adeguato risarcimento" del danno cagionato per effetto dell´asserito trattamento illecito dei dati.

Anteriormente al ricorso -che può ritenersi validamente proposto solo all´atto della sua regolarizzazione avvenuta il 6 agosto 2003-, le richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 avevano già ricevuto adeguato riscontro da parte della società resistente. In ordine poi alla richiesta di risarcimento del danno (la sola formulata dal ricorrente nel ricorso regolarizzato), questa Autorità non ha competenze in merito e la richiesta può essere proposta solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano i presupposti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 1° ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli