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Provvedimento del 10 giugno 2003 [1132416]

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[doc. web n. 1132416]

Provvedimento del 10 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Nicola Lottici

nei confronti di

Euronova s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di Euronova s.r.l. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare la ricezione di un catalogo per vendita di abbigliamento per corrispondenza, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine dei propri dati, nonché il nominativo dell´eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Euronova s.r.l. ha risposto con nota inviata via fax in data 22 maggio 2003, con la quale ha affermato di aver cancellato i dati dell´interessato già prima della presentazione del ricorso, ha comunicato le generalità del responsabile del trattamento e ha poi sostenuto che:

  • la società appartiene al gruppo germanico Otto, "specializzato nella vendita per corrispondenza a distanza su catalogo, e presente in Italia anche con la società Bon Prix s.r.l.";
  • i dati personali del ricorrente sarebbero stati comunicati ad Euronova s.r.l. proprio dalla consociata Bon Prix s.r.l., di cui il ricorrente sarebbe stato cliente;
  • pertanto, la comunicazione dei dati personali del ricorrente a Euronova s.r.l. non presupponeva il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 20, comma 1, lett. h), legge n. 675/1996.

Il ricorrente ha precisato le proprie posizioni con memoria inoltrata via fax in data 27 maggio 2003, nella quale ha allegato la ricevuta dell´ordine precedentemente inoltrato alla Bon Prix s.r.l., dal quale emergerebbe che lo stesso non aveva "mai acconsentito al trattamento dei dati personali per la ricezione di proposte commerciali"1.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di vendita per corrispondenza attraverso l´invio di un catalogo all´indirizzo del ricorrente.

Il ricorso è fondato.

La società resistente non ha fornito alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio del catalogo in questione, o che il trattamento si possa ritenere lecito sulla base di uno dei presupposti del trattamento alternativi al consenso. In senso contrario, la documentazione fornita dall´interessato comprova anzi che quest´ultimo aveva espressamente rifiutato la possibilità del trattamento di propri dati personali a fini di informazione o promozione commerciale.

Deve essere pertanto accolta la richiesta del ricorrente di veder interrotta l´utilizzazione dei dati che lo riguardano. La resistente, che ha comunicato di aver già cancellato i dati dell´interessato (dichiarazione della cui veridicità la resistente risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), dovrà altresì astenersi, per il futuro, dall´utilizzare ulteriormente l´indirizzo suddetto per finalità promozionali.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di astenersi da ogni ulteriore utilizzazione per finalità promozionali, nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Euronova s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132416
Data
10/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso