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Reti telematiche e Internet - L'utilizzo di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 22 ottobre 2002 [1066634]

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[doc. web. n. 1066634]

Reti telematiche e Internet - L´utilizzo di indirizzi e-mail costituisce trattamento di dati personali - 22 ottobre 2002

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giotto De Filippi

nei confronti di

Agro Informatica di Buracchi Gino;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da Agro Informatica di Buracchi Gino ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere, tra l’altro, gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Agro Informatica di Buracchi Gino ha risposto, con nota fax datata 3 ottobre 2002, sottolineando di aver fornito un primo riscontro alle istanze dell’interessato già con una comunicazione e-mail del 16 luglio 2002 e precisando di:

  • aver selezionato indirizzi di posta elettronica "relativi esclusivamente a siti aziendali";
  • non aver memorizzato nei propri archivi "l’indirizzo e-mail al quale è stata inviata l’e-mail" contestata e di non avere intenzione di inviarvi ulteriori comunicazioni e-mail non richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell’11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Nel caso di specie, in riferimento all’opposizione al trattamento dei dati manifestata dall’interessato, il titolare aveva riscontrato tale richiesta già in sede di risposta all’istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Dalla documentazione in atti si rileva che la predetta istanza è pervenuta al resistente il 16 luglio 2002 e che questi ha inviato lo stesso giorno una e-mail di risposta nella quale ha precisato di non detenere in archivio l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato e di non volerlo utilizzare per il futuro.

In considerazione di tale dichiarazione, ribadita nel corso del procedimento e della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), il ricorso va dichiarato infondato in relazione alla corrispondente richiesta dell’interessato.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», che va qualificata, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996.

La resistente dovrà pertanto comunicare all’interessato, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 13 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati ai riscontri parzialmente adesivi inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) dichiara infondato il ricorso per ciò che attiene all’opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 13 dicembre 2002, dandone comunicazione a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Agro Informatica di Buracchi Gino, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli