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Titolare, responsabile, incaricato - Comunicazione delle generalità del responsabile eventualmente designato - 29 ottobre 2003 [1082619]

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[doc. web. n. 1082619]

Titolare, responsabile, incaricato - Comunicazione delle generalità del responsabile eventualmente designato - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Argo System Global Comunication s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, aventi contenuto promozionale, aveva chiesto ad Argo System Global Comunication s.r.l. di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale responsabile del trattamento. L’interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l’attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 3 ottobre 2003, ha dichiarato:

  • di detenere un esiguo numero di indirizzi di posta elettronica inseriti in una normale rubrica di posta e non anche in un data base. 
  • che l’indirizzo del ricorrente è stato inserito nella rubrica del programma di posta elettronica utilizzato, probabilmente per "errore, essendo (…) presente su diversi guestbook, parecchi dei quali a scopo turistico";
  • di aver cancellato l’indirizzo e-mail del ricorrente e di non detenere altri dati personali che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all’art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

La resistente, seppure solo a seguito del ricorso, ha rilasciato dichiarazioni in merito all’asserito errore in cui sarebbe incorsa ed ha dichiarato di aver già cancellato l’indirizzo del ricorrente dalla propria rubrica di posta elettronica, fornendo anche indicazioni in merito all’origine del dato. Alla luce di tale dichiarazione, della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato per questa parte non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento non ha fornito invece indicazione alcuna in ordine all’eventuale designazione del responsabile del trattamento di cui all’art. 8 della legge n. 675/1996. Per questa parte il ricorso va pertanto accolto e la resistente dovrà comunicare all’interessato, entro il 30 novembre 2003 l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento. Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Argo System Global Comunication s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, sia pure parziale, inviato dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare all’interessato gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i entro il 30 novembre 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle rimanenti richieste;

c) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Argo System Global Comunication s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli