g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 novembre 2003 [1083244]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web. n. 1083244]

Provvedimento del 19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, che aveva ricevuto tramite posta ordinaria una richiesta di pagamento del canone di abbonamento televisivo, a seguito di una "visita domiciliare effettuata (…) da un incaricato" di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di tale società, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione del loro contenuto in forma intelligibile, della loro origine, della logica, delle finalità e del responsabile del trattamento, nonché la cancellazione dei dati. L´interessata aveva anche chiesto di conoscere le modalità e la data della visita domiciliare effettuata a propria "insaputa", nonché l´identità del predetto incaricato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 la resistente, dichiarando di aver già risposto in precedenza (con nota in data 26 marzo 2003) ad una analoga richiesta dell´interessata, ha fornito riscontro con note pervenute il 14 ed il 23 ottobre 2003, comunicando i dati personali detenuti, indicando in termini generali la loro origine, la logica e le finalità del trattamento e sostenendo che:

  • "il trattamento dei dati personali dei potenziali utenti e degli abbonati alla televisione rientra nelle finalità istituzionali attribuite per legge allo Sportello Abbonamenti TV, che è un ufficio dell´Amministrazione finanziaria con il quale" Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "collabora in virtù di una Convenzione stipulata con l´Agenzia delle Entrate, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali";
  • il trattamento dei dati in questione rientrerebbe nell´attività preparatoria del procedimento tributario che sarebbe svolta legittimamente da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "relativamente al canone di abbonamento radiotelevisivo, in ottemperanza alla citata Convenzione";
  • tali trattamenti non richiederebbero a suo avviso il consenso degli interessati e per tali ragioni la richiesta di cancellazione dovrebbe essere respinta;
  • "titolare del trattamento dei dati personali è l´Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1-S.A.T. Sportello Abbonamenti TV, che (…) ha designato responsabile la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Direzione Produzione Abbonamenti e Attività per le Pubbliche Amministrazioni";
  • in data 14 luglio 2003 un "incaricato" della società radiotelevisiva si è recato presso l´abitazione dell´interessata, si è qualificato al citofono ed "ha lasciato nella buca delle lettere il bollettino per stipulare un nuovo abbonamento alla televisione";
  • il nominativo dell´interessata era stato desunto da non meglio precisati pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, "tra coloro che non risultano appartenere ad un nucleo familiare in cui uno dei componenti è abbonato alla televisione".

Con note inviate via fax in data 21 ottobre 2003 e 9 novembre 2003, la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni con particolare riferimento alla richiesta volta a conoscere il nominativo dell´"incaricato" che ha effettuato la visita al proprio domicilio.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento dei dati designata dall´amministrazione finanziaria, con riferimento al pagamento del canone radiotelevisivo.

Va dichiarata infondata la richiesta formulata dalla ricorrente di cancellazione di dati personali che la riguardano. Al riguardo, dalla documentazione acquisita in atti, non risultano specifiche violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali riferiti all´interessata, nel caso di specie, risulta effettuato da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento designato dall´amministrazione finanziaria, nell´ambito delle attività relative alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento alla televisione.

Tale trattamento risulta effettuato dalla resistente in relazione a disposizioni normative e a convenzioni che il Garante ha esaminato in vari provvedimenti con i quali l´Autorità ha peraltro già segnalato al titolare e al responsabile del trattamento alcune modifiche per conformare i trattamenti di dati alla disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996 (vedi anche i provvedimenti del Garante del 2 maggio 2001, pubblicato in Bollettino n. 20, p. 23 ss. e dell´11 luglio 2002, pubblicato in Bollettino n. 30, p. 144 ss.).

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dell´"incaricato" che ha effettuato la "visita" presso il domicilio dell´interessata, trattandosi di richiesta che non è ricompresa tra i diritti per i quali è previsto l´esercizio ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Va dichiarato, infine, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle restanti richieste formulate dall´interessata (conferma dell´esistenza di dati, comunicazione del loro contenuto, delle finalità e del responsabile del trattamento, specificazione della logica anche in ordine alle modalità di utilizzazione dei dati in relazione alla menzionata visita a domicilio).

La società resistente ha fornito al riguardo un riscontro da ritenersi idoneo alle predette istanze salvo per quanto attiene all´origine dei dati personali. A tale proposito la resistente dovrà infatti integrare entro la data del 20 dicembre 2003, dandone conferma a questa Autorità, il parziale riscontro con il quale si è limitata ad indicare genericamente l´origine dei dati in non meglio precisate fonti pubbliche, senza però specificare più precisamente il registro, archivio o altra banca dati pubblica utilizzata.

Sulla base della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti e dei profili di infondatezza e inammissibilità sopra evidenziati sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile la richiesta volta a conoscere il nominativo dell´"incaricato" della "visita domiciliare";

b) infondata la richiesta di cancellazione di dati personali formulata dall´interessata;

c) accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla richiesta riguardante l´origine dei dati disponendo che la resistente integri il riscontro alla ricorrente già effettuato, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 dicembre 2003, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

d) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle restanti richieste;

e) compensate le spese fra le parti.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083244
Data
19/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso