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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1081317]

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[doc. web n. 1081317]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Fadda

nei confronti di

Consum.it S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo una carta di credito non richiesta inviata da Consum.it S.p.A., nell´ambito di una operazione di marketing rivolta a clienti che avevano già attivato un finanziamento, ha proposto un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e della finalità del loro trattamento, nonché la loro cancellazione.

Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, dichiarandosi non completamente soddisfatto del riscontro ricevuto, ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 25 giugno 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota datata 30 giugno 2003, alla quale ha allegato copia del riscontro fornito al ricorrente, nella quale ha sostenuto:

  • che i dati del ricorrente sono stati raccolti in occasione di un finanziamento concessogli nel 2000;
  • che, dopo gli opportuni accertamenti, l´invio promozionale della carta di credito risulterebbe frutto solo di un "disguido delle procedure informatiche", non essendo stato a suo tempo manifestato il consenso;
  • di scusarsi per l´accaduto e di avere provveduto ad "escludere dall´anagrafica clienti il (...) nominativo" dell´interessato "per l´utilizzo dei dati per attività commerciali e di marketing";
  • che, in merito alla richiesta di cancellazione dei dati personali, la stessa può essere richiesta per i soli dati trattati in violazione di legge.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto illecitamente per finalità promozionali senza che il ricorrente avesse manifestato un consenso al riguardo.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano. La resistente, che si è limitata ad indicare l´origine di tali dati, ma non li ha comunicati analiticamente, dovrà entro un termine che appare congruo fissare al 10 agosto 2003 comunicare al ricorrente tutti i dati personali che lo riguardano ancora detenuti.

Il ricorso deve essere parimenti accolto parzialmente per quanto riguarda la richiesta di cancellazione di tali dati, che ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 è fondata per quanto attiene i dati trattati per la finalità di rilascio della carta non richiesta, mentre non risulta giustificata per quanto attiene al distinto rapporto di finanziamento accordato nel 2000.

La società ha genericamente dichiarato di aver depennato dagli archivi le "informazioni inesatte" e di aver inibito il trattamento dei dati a fini commerciali, ma non ha attestato più specificamente di aver cancellato tutti i dati con riferimento alla finalità di rilascio della carta.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di Consum.it S.p.a, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del parziale riscontro inviato dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano e di cancellare i dati in relazione alla sola finalità indicata in motivazione ed ordina, per l´effetto, alla resistente di adempiere a tale richiesta entro il 10 agosto 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara per il resto infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

c) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25, 82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Consum.it S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081317
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso