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Provvedimento del 13 maggio 2003 [1128742]

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[doc. web n. 1128742]

Provvedimento del 13 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Elena Aliboni

nei confronti di

Paolo Puccini;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione promozionale relativa ad una manifestazione, aveva proposto un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del resistente con la quale, unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, aveva formulato un´opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, dichiarando di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza, ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire al resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota anticipata via fax il 30 aprile 2003, ha dichiarato di aver risposto alle richieste della ricorrente con telegramma inviato entro i cinque giorni dalla ricezione dell´istanza e con diverse comunicazioni e-mail, con cui ha provveduto a comunicare che i dati personali della ricorrente non sono detenuti in alcun archivio e che nessuna comunicazione verrà più inviata all´indirizzo della ricorrente. Con comunicazione e-mail del 14 febbraio 2003, il resistente ha poi asserito che la comunicazione indesiderata è stata inviata alla ricorrente per mero errore di digitazione dell´indirizzo e-mail della stessa da parte di un proprio "dipendente".

Con nota del 5 maggio 2003 la ricorrente, dichiarando di aver ricevuto le comunicazioni del resistente, ma ritenendo che le stesse non soddisfino le proprie richieste, ha ribadito la propria istanza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta infatti che il resistente ha fornito idoneo riscontro all´istanza proposta dalla stessa già prima della presentazione del ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996. Tale istanza, seppure formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 conteneva, unitamente ad una serie di richieste che non rientrano tra i diritti azionabili ai sensi del citato articolo, un´opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano cui il resistente (dopo aver dichiarato che il trattamento contestato è stato effettuato per errore) ha aderito attestando di non detenere dati personali relativi all´interessata nei propri archivi e di non volerli utilizzare per il futuro.

Allo stato non emergono elementi tali da dubitare della veridicità della dichiarazione del resistente, ribadita nel corso del presente procedimento e della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato infatti solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l´opposizione al trattamento formulata dall´interessata (unica richiesta chiaramente riconducibile agli specifici diritti tutelati dal predetto art. 13) aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio del ricorso la stessa era già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128742
Data
13/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso