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Procedimento relativo ai ricorsi -Illiceità del trattamento e onere della prova - 21 novembre 2002 [1067482]

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[doc. web. n. 1067482]

Procedimento relativo ai ricorsi -Illiceità del trattamento e onere della prova - 21 novembre 2002 –

Se, all´esito dell´istruttoria del procedimento, non emergono profili d´illiceità del trattamento, il ricorso dev´essere respinto.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Gori presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Coluccio Coli rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Giusti presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, già assistita dal medico di fiducia dottor Coluccio Coli, espone di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di quest’ultimo ad una istanza, presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere la rettifica di alcuni dati sensibili riguardanti la salute psichica della stessa asseritamente comunicati dal dottor Coli "alla Polizia Giudiziaria di Lucca, come" risulterebbe da un "verbale del 12/10/2001".

La ricorrente (la quale aveva presentato un esposto considerato "confuso" dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca che lo aveva ricevuto) espone che il medico titolare del trattamento, interpellato da un ufficiale di polizia giudiziaria delegato dalla medesima Procura ad accertare in tal modo le capacità psico-fisiche della ricorrente, avrebbe comunicato "notizie non veritiere" e lesive del proprio onore e decoro di quest’ultima, riferendo l’esistenza di "manie di tipo persecutorio" e che la stessa era "non psicopatica, ma non in linea".

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 ottobre 2002, il dott. Coli ha risposto con note inviate via fax il 5 e l’8 novembre 2002, nonché nel corso dell’audizione del 12 novembre 2002, dichiarando:

  • di "aver risposto nel rispetto della deontologia professionale ad una richiesta eseguita da un funzionario della polizia giudiziaria che stava espletando indagini per conto della Procura di Lucca";
  • di non aver mai pronunciato, né sottoscritto le frasi contestate dalla ricorrente e inserite nella citata nota del 12 ottobre 2001 e di aver risposto "a precisa domanda, (...) di non averla mai avuta in cura per infermità psichica";
  • che "il contenuto della conversazione, ed in particolare le parole "manie di tipo persecutorio" e "...(persona) non in linea" (...), non fu (...) oggetto di immediata verbalizzazione; se ciò fosse avvenuto l’esponente si sarebbe certamente e decisamente opposto all’inserimento di tali espressioni, "perché non riferite, non corrispondenti al vero ed inoltre assolutamente estranee ad ogni linguaggio tecnico-medico";
  • che "l’ufficiale di p.g., nel momento - successivo al colloquio - in cui ha dovuto redigere la comunicazione interna diretta al sostituto procuratore (...) riassumendo l’episodio, ha erroneamente inserito le parole nonostante" il resistente "non le avesse mai riferite".

Con le citate note il resistente ha anche chiesto che siano poste a carico della ricorrente le spese del presente procedimento.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di rettifica di alcuni informazioni personali relative alla sfera psicofisica della ricorrente, asseritamente comunicate da un medico ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria non sono emersi elementi che facciano ritenere che il resistente abbia effettuato, nel caso di specie, un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente di cui era stato medico di fiducia.

Le frasi ritenute lesive dalla ricorrente non sono contenute in un documento sottoscritto dal dott. Coli, né sono state dallo stesso archiviate a qualunque titolo.

Le stesse sono riportate esclusivamente nella nota di riscontro indirizzata dalla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Lucca al p.m. procedente in relazione ad una denuncia di reato proposta dall’interessata nei confronti di un terzo.

In tale nota si riassume il contenuto di un "colloquio informale" nel corso del quale il medico ha doverosamente risposto alle domande poste dall’ufficiale di p.g. nell’esercizio dell’attività di indagine delegata precisando che la ricorrente è persona di "normale andamento psichico". È sempre l’ufficiale a riferire di quanto ha appreso rispetto a successive evoluzioni e che il resistente avrebbe definito la medesima ricorrente quale persona "non in linea" solo "in sostanza".

Dalle difformi ricostruzioni del colloquio non emergono quindi profili tali da ritenere provato che il medico resistente abbia effettuato nella circostanza un trattamento illecito di dati personali della ricorrente, e da ritenere sussistenti i presupposti per accogliere, nei confronti del medesimo resistente, la richiesta di rettifica delle informazioni in questione.

Per quanto concerne le spese sussistono giusti motivi per compensarle in ragione della particolarità della vicenda e di quanto sopra ricostruito in ordine al fatto controverso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067482
Data
21/11/02

Tipologie

Decisione su ricorso