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Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067932]

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[doc. web. n. 1067932]

Provvedimento del 6 febbraio 2003

Se il titolare fornisce compiuto riscontro alle richieste avanzate dall´interessato già in risposta all´istanza di accesso ai dati, il successivo ricorso al Garante non è giustificato e va dichiarato infondato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Gabriele Ceroni

nei confronti di

Unicredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Unicredit Banca S.p.A., già Rolo Banca 1473 S.p.a., afferma di non avere ricevuto dal proprio datore di lavoro un riscontro positivo alla richiesta di accesso a dati personali formulata anche ai sensi della legge n. 675, con specifico riferimento alla "situazione relativa ai periodi di malattia usufruiti" dall´interessato. Ciò a seguito di una sentenza emanata dal Tribunale di Bologna il 28 ottobre 2002 che ha modificato il periodo di comporto ferie a favore dell´interessato stesso.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità con nota del 16 gennaio u.s., la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 23 gennaio u.s. con la quale ha sostenuto tra l´altro che:

  • la richiesta di accesso alla "situazione relativa ai periodi di malattia usufruiti" sarebbe stata formulata dall´avvocato dell´odierno ricorrente il 14.11.2002 "a titolo di cortesia e non certo ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996" ;
  • aveva peraltro ritenuto "pleonastico precisare alcunché" rispetto a tale richiesta in quanto il periodo 28.10-8.12.2002 "era ovviamente noto a controparte in quanto in corso alla data della richiesta", mentre i dati relativi ai periodi di malattia precedenti erano stati già esplicitati dalla banca;
  • al sollecito inoltrato il 2.12.2002 il titolare del trattamento ha comunque risposto con lettera inviata presso lo studio dell´avvocato del ricorrente tramite raccomandata in data 18/12/2002, ricevuta in data 23/12/2002, fornendo quanto richiesto.

Con nota del 28.1.2002 il ricorrente, pur riservandosi eventuali iniziative sull´esattezza e completezza dei dati, ha preso atto dei riscontri forniti dal titolare in ordine alle richieste a suo tempo avanzate, dichiarandosi soddisfatto in relazione a quanto chiesto con il ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali detenuti dal datore di lavoro con particolare riferimento ad alcuni periodi di malattia dell´interessato.

Il ricorso non è fondato.

Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente dalla documentazione in atti è emerso che le richieste formulate per conto di quest´ultimo dal relativo legale il 14 novembre 2002 (e sollecitate dal medesimo ricorrente il 6 dicembre 2002) erano già state soddisfatte alla data di presentazione del ricorso -9 gennaio 2003-, avendo la società resistente adempiuto alla richiesta di accesso ai dati concernenti le situazioni di malattia con nota raccomandata indirizzata all´avvocato istante in data 18 dicembre 2002, pervenuta il successivo 23 dicembre.

Alla luce di tale riscontro la successiva proposizione in data 10 gennaio 2003 di un ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996 non risultava quindi giustificata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067932
Data
06/02/03

Tipologie

Decisione su ricorso