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Procedimento relativo ai ricorsi - Infondatezza del ricorso in caso di integrale riscontro all'istanza - 11 novembre 2002 [1067288]

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[doc. web. n. 1067288]

Procedimento relativo ai ricorsi - Infondatezza del ricorso in caso di integrale riscontro all´istanza - 11 novembre 2002

Il ricorso al Garante è infondato ove il titolare del trattamento abbia fornito idoneo riscontro a tutte le richieste dell´interessato già in sede di risposta all´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Monster Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi dell’eventuale "responsabile legale del trattamento" e l’origine dei dati che lo riguardano, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

Con nota del 23 ottobre 2002, preso atto dell’assenso espresso dalle parti, è stata data comunicazione che, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

La società resistente ha fornito riscontro alle richieste dell’interessato con nota anticipata via fax il 26 ottobre 2002, con la quale ha sostenuto:

  • di aver già risposto alle richieste del ricorrente con raccomandata a/r del 6 agosto 2002, che risulta consegnata dallo sportello di Milano Lambrate il 13 agosto 2002 all’indirizzo indicato dall’interessato;
  • che il ricorrente si era iscritto il 16 ottobre 2001 al servizio "My Monster" offerto presso il sito www.monster.it;
  • che l’iscrizione a tale sito presuppone un percorso obbligato per l’utente, ovvero "la lettura dell’informativa ex art. 10 L. n. 675/1996 e la prestazione del consenso (…)», in assenza del quale «l’iscrizione non può perfezionarsi»;
  • che l’invio dell’e-mail in questione del giugno 2002, con la quale si è trasmessa al ricorrente la newsletter del maggio 2002, è frutto di "un episodio unico provocato da un mero ed isolato errore tecnico» essendo stato inserito l’indirizzo di posta elettronica dell’interessato, per errore, "fra i legittimi destinatari della sola newsletter del mese di maggio 2002»;
  • che è prova di ciò "la circostanza che dalla data di iscrizione (…), oltre a quella di maggio (…)» non sono pervenute all’interessato altre e-mail.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta in atti che il resistente ha fornito idoneo riscontro prima del ricorso a tutte le richieste formulate dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

Dalla documentazione in atti si rileva che l’istanza ai sensi dell’art. 13 è pervenuta al resistente il 17 giugno 2002 e che questi, seppure non tempestivamente, ha inviato con plico raccomandato una lettera recapitata il 13 agosto 2002 nella quale veniva fornito idoneo riscontro alle richieste di quest’ultimo.

Alla luce di tale riscontro, il successivo invio in data 14 agosto 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge (che è stato peraltro successivamente regolarizzato dal ricorrente, su invito di questa Autorità, il successivo 24 settembre 2002, poiché originariamente privo di un requisito di ammissibilità) non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie l’istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio del ricorso l’interessato era già in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 11 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli