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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085731]

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[doc. web. n. 1085731]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XX

nei confronti di

Planner S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Planner S.p.A con la quale, opponendosi al trattamento dei propri dati personali, aveva chiesto, oltre ad alcune istanze non rientranti fra i diritti previsti dall´art. 13 della citata legge n. 675, di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato.

In riscontro alla predetta istanza il titolare del trattamento con lettera raccomandata del 10 ottobre 2003 aveva dichiarato di cancellare immediatamente i dati personali dell´interessato il quale ha però affermato di aver ricevuto il 14 ottobre 2003 una nuova e-mail promozionale da parte della citata società.

Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

Con memoria del 21 novembre 2003 il ricorrente ha allegato copia della nota inviatagli dalla resistente il 10 ottobre 2003 con la quale, indicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675, aveva comunicato all´interessato che i dati personali che lo riguardano erano stati acquisiti dal medesimo interessato all´atto della iscrizione dello stesso ai due siti gestiti dalla società, rispettivamente a www.luckykids.it l´8/3/2001 e a www.luckymania.it il 22/7/2002. Inoltre, la società aveva informato l´interessato di aver inviato le e-mail contestate sulla base del consenso manifestato attraverso l´iscrizione ai due siti, confermando, come già accennato, che avrebbe immediatamente provveduto a cancellare i dati personali che lo riguardano dai propri archivi.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha fornito riscontro con nota anticipata via fax il 21 novembre 2003 con la quale ha sostenuto che:

  • "come pacificamente ammesso anche dal ricorrente", con lettera raccomandata del 10/10/2003 la società aveva già dato riscontro all´istanza ex art. 13 provvedendo alla cancellazione dei dati relativi all´interessato;
  • quanto all´ipotizzato invio di un messaggio di posta elettronica il 14 ottobre 2003, tale e-mail è in realtà stata spedita tramite i server della società in data 9 ottobre 2003, "quindi un giorno prima rispetto alla cancellazione regolarmente effettuata il giorno 10/10/2003", come risulterebbe dal sorgente HTML dell´e-mail contestata (documentato in atti);
  • la e-mail "appare al Sig. XX inviata il 14/10/2003 in quanto probabile data in cui ha provveduto a scaricare la suddetta email dal suo provider (altre cause possono dipendere dal transito della mail tra diversi sistemi informativi, che ne hanno ritardato o alterato la data di consegna)";
  • il ricorrente si sarebbe peraltro registrato due volte e con due diversi indirizzi di posta elettronica, indicando artatamente due diverse date di nascite presso i siti facenti parte del "network" della società resistente (che si occupa di creare campagne promozionali con l´offerta di premi "di notevole valore" da parte di alcuni sponsor), violando in tal modo lo stesso regolamento dei concorsi e comuni regole di correttezza.

Con memoria del 26 novembre 2003 il ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacenti le spiegazioni fornite dalla resistente in merito all´invio della seconda e-mail ricevuta dallo stesso in data 14 ottobre 2003; ha poi sostenuto che la doppia iscrizione potrebbe essere stato il frutto di "un errore di battitura", ma ha affermato che il comportamento tenuto dalla resistente "è stato sempre puntuale e corretto".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Il ricorso è infondato.

L´utilizzo del predetto indirizzo non risulta essere avvenuto in modo illecito o non corretto. Il ricorrente, come sostenuto dalla resistente, si era registrato presso due siti gestiti dalla resistente, acconsentendo a ricevere e-mail pubblicitarie, quali quelle contestate, relative alle campagne promozionali curate dalla società. Tale circostanza non risulta contestata dal ricorrente, il quale ha peraltro sottolineato che il comportamento tenuto dalla resistente "è stato sempre puntuale e corretto". Anche con riferimento all´origine dei dati e agli estremi identificativi del designato responsabile del trattamento, dalla documentazione in atti emerge che antecedentemente alla proposizione del ricorso il titolare aveva fornito una adeguata risposta in merito.

L´opposizione al trattamento dei dati risulta anch´essa infondata. Con la citata nota del 10 ottobre 2003 la resistente aveva confermato che avrebbe immediatamente provveduto a cancellare i dati del ricorrente dai propri archivi, circostanza che la stessa ha ribadito nel corso del procedimento con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della citata legge ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e che non risulta contraddetta da altri elementi di prova. Al riguardo, la società ha anche fornito idonea documentazione dalla quale emerge come il contestato messaggio che il ricorrente afferma di aver ricevuto solo il 14 ottobre 2003 risulta invece esser stato inviato il 9 ottobre, prima della cancellazione dei dati disposta il giorno successivo.

In ragione del tipo di decisione adottata, l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura di euro 50 ed è posto a carico del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 50, l´ammontare delle spese del presente procedimento, che pone a carico del ricorrente il quale dovrà liquidarlo a favore di Planner S.p.A.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085731
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso