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Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083232]

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[doc. web. n. 1083232]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luisa Erbetta

nei confronti di

Terranova s.a.s. di Piasentin Andrea e C.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 inviata alla società resistente il 18 luglio 2003, con la quale si opponeva al trattamento dei dati personali che la riguardano svolto per finalità commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ed inviato il 15 settembre 2003, l´interessata, nel contestare la ricezione di un nuovo messaggio e-mail (relativo ad alcune proposte di viaggio) in data successiva all´invio della predetta istanza, ha ribadito la propria opposizione.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con nota datata 7 ottobre 2003, dichiarando di aver già fornito riscontro alla richiesta dell´interessata il 1° settembre 2003 e confermando l´avvenuta eliminazione dell´indirizzo di posta elettronica della ricorrente dalla propria mailing list.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che alle richieste della ricorrente era stato già fornito riscontro a seguito dell´inoltro dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta a tale istanza, il titolare del trattamento, in data 1° settembre 2003 (anteriormente quindi all´invio del ricorso avvenuto il 15 settembre successivo) ha comunicato all´interessata di aver fornito positivo riscontro all´opposizione al trattamento manifestata con l´istanza inoltrata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, provvedendo anche alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica della ricorrente dalla propria mailing list.

Alla luce di tale riscontro (confermato con dichiarazione riformulata nel corso del procedimento e della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), la successiva proposizione in data 15 settembre 2003 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento ed alla data di invio del ricorso l´interessata era già in possesso di idonei elementi di risposta.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083232
Data
05/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso