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Provvedimento del 29 dicembre 2003 [1053640]

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[doc web n. 1053640]

Provvedimento del 29 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Del Ninno presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

  • Società editrice Milonga s.a.s. di A. Valenzi e C., in qualità di editore del settimanale "Il Nuovo Corriere" (già "Il Corriere dei Colli Prenestini"),
  • Massimo Sbardella, in qualità di direttore responsabile del "Il Nuovo Corriere" e
  • Emanuele Venditti, in qualità di capo-redattore de "Il Nuovo Corriere", tutti rappresentati e difesi dall´avv. Fabio Orlandi presso il cui studio hanno eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente afferma che il settimanale "Il Corriere dei Colli Prenestini" (ora "Il Nuovo Corriere") ha avviato una campagna denigratoria nei suoi confronti pubblicando vari articoli che lo riguardano con riferimento all´attività di progettista e direttore dei lavori del Piano insediamenti produttivi (Pip) del Comune di ZK già svolta tra il 1999 ed il 2003 e tuttora in corso.

Il ricorrente espone che il settimanale, tra i diversi articoli pubblicati "a firma del giornalista Emanuele Venditti" (tutti riportanti notizie in ordine all´attività professionale svolta in seno al Pip, agli onorari percepiti, oltre a fotografie ritraenti la propria immagine), il 13 luglio 2002 ed il 20 giugno 2003 ha pubblicato anche "informazioni relative alla sua sfera privata" con particolare riferimento anche alle "richieste di consulenza a medici o psicoterapeuti".

Con lettera datata 15 luglio 2002 l´interessato ha formulato una "diffida" con la quale, richiamandosi agli artt. 13 e 29, comma 2, della legge n. 675/1996, aveva chiesto al settimanale "Il Corriere dei Colli Prenestini" l´"immediata cessazione della diffusione di notizie attinenti all´attività professionale sviluppata nell´ambito dei rapporti privatistici con il Consorzio HW PIP, con particolare riguardo agli emolumenti percepiti (…)".

Con successiva istanza del 18 luglio 2002, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 al direttore responsabile del settimanale, il ricorrente aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della relativa origine, e si era opposto al trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´editore del settimanale, nonché dell´attuale direttore responsabile e del caporedattore Emanuele Venditti, il ricorrente, nel ribadire le proprie posizioni, ha chiesto:

  • "la cancellazione dei dati personali (…) trattati in violazione di legge da qualunque supporto magnetico, cartaceo o digitale, (…) con particolare riferimento ai suoi onorari di professionista e qualunque informazione relativa alla sfera della sua vita privata e al suo stato di salute";
  • "la cancellazione di tutti i dati personali (…) di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati (…) sono stati raccolti o successivamente trattati, con obbligo di attestare che le relative operazioni siano state portate a conoscenza (…) di tutti i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi";
  • "la cessazione di ogni comportamento illegittimo avente ad oggetto operazioni di trattamento e diffusione illecita dei dati personali" che lo riguardano;
  • "il blocco in tutto o in parte dei dati (…) trattati in violazione di legge";
  • di porre a carico delle controparti il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, i resistenti, con una nota inviata via fax il 28 novembre 2003, hanno dichiarato:

  • di non detenere "in registri o archivi nessun dato relativo alle notizie" che riguardano il ricorrente;
  • che "i dati di fatto contenuti negli articoli di cronaca sono stati oggetto di unica utilizzazione e non sono stati inseriti in alcuna banca dati, né sono stati oggetto di archiviazione redazionale" ad esclusione dell´ "archiviazione cartacea del giornale stesso, necessaria al solo scopo di rendere più rapida ed agevole la consultazione degli stessi";
  • che il trattamento dei dati personali del ricorrente "poteva avvenire senza il consenso dell´interessato" secondo quanto disposto dall´art. 20, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996;
  • che negli articoli in questione "sono sempre stati rispettati i principi dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di pertinenza e non eccedenza (…)" ai sensi dell´art. 9 della legge n. 675.

Tali posizioni sono state ribadite nella memoria consegnata il 3 dicembre 2003, con la quale i resistenti hanno sottolineato la caratteristica di "personaggio pubblico" del ricorrente, il quale -hanno sostenuto- "dal gennaio 1998 al 20 aprile 2002 (…) ha svolto l´attività di articolista ed opinionista" per il settimanale "Il Corriere dei Colli Prenestini" "comparendo in oltre 35 articoli ed interviste a propria firma (..) finalizzati alla promozione della propria persona e delle attività professionali, politiche, personali, associazionistiche e culturali dallo stesso ricoperte". Nella memoria i resistenti hanno inoltre evidenziato che:

  • i dati personali del ricorrente "sono stati spesso forniti dallo stesso (…)", nonché sono stati "raccolti nell´ambito di pubbliche manifestazioni alle quali (…)" il medesimo ricorrente "ha partecipato in veste ufficiale";
  • le richieste di cancellazione dei dati personali "da qualunque supporto magnetico, cartaceo o digitale risultano (…) impossibili da soddisfare, mancando (…) alcun "data base redazionale" contenente i dati personali e professionali del ricorrente".

I resistenti ed il ricorrente hanno ribadito le proprie considerazioni il 4 dicembre 2003 in sede di audizione e con note del 3 dicembre 2003, del 13 e del 17 dicembre 2003. L´interessato ha inoltre evidenziato il pregiudizio che avrebbe subito in conseguenza della pubblicazione delle notizie "riguardanti il suo passato stato di salute anche in considerazione" della condizione di salute psichica del fratello "dichiarato invalido civile psichico al 100% (…)".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche, presso un settimanale, in riferimento al ruolo rivestito dall´interessato nell´ambito di una rilevante iniziativa locale di riassetto territoriale.

In ordine a tale vicenda il ricorrente ha presentato due complesse istanze riconducibili all´art. 13 della legge n. 675 sulla contestata liceità del trattamento effettuato dalla testata giornalistica. Con riferimento ad esse, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste volte a conoscere i dati personali trattati e la relativa origine, nonché ad ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente eventualmente conservati presso banche dati o altri archivi cartacei. I titolari del trattamento hanno infatti fornito idoneo riscontro a tali richieste, specificando di non detenere presso registri o archivi alcun dato relativo alle notizie pubblicate e ai nominativi indicati nella cronaca, e che i dati non sono stati oggetto di archiviazione redazionale o di ulteriore trattamento in qualsiasi forma, fatta eccezione della sola archiviazione cartacea del settimanale.

Va a questo punto considerata l´opposizione al trattamento manifestata dal ricorrente con riferimento al complessivo trattamento dei dati personali effettuato a cura del periodico in questione.

Il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, così come disciplinato dagli artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché dalle disposizioni contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998), deve essere effettuato nel rispetto dei principi dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 675).

Dalla documentazione in atti emerge che il trattamento effettuato con riferimento alla posizione ed agli impegni dell´ing. XY nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori del Pip del Comune di ZK, salvo quanto di seguito indicato, è lecito e non travalica i limiti fissati per l´esercizio del diritto di cronaca e di critica dalle disposizioni sopra citate. Ciò con riguardo ad una persona (l´odierno ricorrente) che, nell´ambito territoriale di riferimento della testata giornalistica in esame, è da considerarsi "persona nota", impegnata, a vario titolo, con ruoli di responsabilità in un´operazione urbanistica ed economica di primario rilievo locale quale la realizzazione di un articolato piano di insediamenti produttivi.

Dalla stessa cronaca giornalistica, e dagli interventi di più protagonisti, risulta evidente una concreta rilevanza pubblica della complessiva vicenda e un correlato interesse sociale alla diffusa conoscenza, anche in dettaglio, delle varie problematiche connesse ai tempi, ai costi e agli ostacoli che incontra il predetto Piano, il quale riguarda direttamente gli interessi di diversi cittadini e dell´amministrazione locale.

Tale esigenza di trasparenza involge legittimamente anche l´ammontare di spese, emolumenti ed onorari da corrispondere (onorari che nella fattispecie sono peraltro oggetto di commento di terzi intervistati o, comunque, non ancora integralmente determinati nell´ammontare medesimo), a prescindere dal fatto che il soggetto su cui gravano possa essere, per alcuni profili, diverso da un´amministrazione pubblica.

Per questa parte della domanda, l´opposizione non risulta fondata. Resta comunque impregiudicato il diritto del ricorrente di chiedere, dinanzi al competente giudice civile una valutazione dell´asserita lesività di alcuni "atteggiamenti" o espressioni ritenuti persecutori o volti a gettare illecitamente discredito.

L´opposizione al trattamento va invece accolta limitatamente al profilo riguardante la diffusione della notizia che l´interessato, diversi anni or sono, ha frequentato "sedute psicoanalitiche" tenute dallo psichiatra dr. Massimo Fagioli.

Nel caso di specie, i resistenti non hanno indicato concreti elementi per ritenere che nella diffusione di tale notizia siano stati rispettati i suesposti principi dell´essenzialità dell´informazione rispetto al fatto di interesse pubblico commentato, nonché di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati (art. 9 legge n. 675). Ciò tenendo conto dei principi affermati dall´art. 6, comma 1, del citato codice deontologico, rispetto all´essenzialità dell´informazione, come pure nel comma 2 del medesimo articolo, secondo cui "la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie (…) non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica". Alla conclusione suesposta deve pervenirsi anche in ragione degli specifici motivi di opposizione rappresentati da ultimo nel procedimento, e riferiti al collegamento tra l´interessato e il proprio fratello che versa in una grave condizione di salute psicofisica nota alla comunità locale.

Va quindi accolta in parte l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati relativi alle predette sedute, diffusi con l´articolo del 20 giugno 2003, che l´editore resistente, titolare del trattamento, dovrà astenersi dall´utilizzare per eventuale altra attività di cronaca, a far data dal ricevimento del presente provvedimento.

Va inoltre disposto che l´editore resistente, quale ulteriore misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 29, comma 4, della predetta legge, unisca copia della presente decisione agli esemplari dell´edizione del 20 giugno 2003 che rimarranno custoditi presso il medesimo titolare del trattamento, dando conferma a questa Autorità entro il 29 febbraio 2004 dell´avvenuto adempimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico dell´editore resistente, titolare del trattamento, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alle richieste volte a conoscere i dati trattati, la relativa origine e ad ottenerne la cancellazione;

b) accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, in relazione all´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente, e ordina all´editore resistente, quale titolare del trattamento, di astenersi dall´ulteriore utilizzo dei medesimi dati a far data dal ricevimento del presente provvedimento, dando altresì conferma a questa Autorità entro il 29 febbraio 2004 dell´avvenuta allegazione di copia del presente provvedimento nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, in misura pari a 150 euro, a carico dell´editore resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 29 dicembre 2003

 

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1053640
Data
29/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso