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Provvedimento del 7 maggio 2003 [1069129]

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[doc. web n. 1069129]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

Nokia Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio sms a contenuto promozionale inviato su un’utenza telefonica mobile da "ClubNokia" e relativo al sito internet www.nokia.it/club/sanremo, oltre che di diversi altri messaggi di tipo promozionale inviati a mezzo posta ordinaria, sostiene di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza che aveva formulato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 per conoscere l’origine dei dati personali che lo riguardano, la logica e le finalità del trattamento e il nominativo del responsabile eventualmente designato, oltre che per ottenere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi, nonché la loro cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 aprile 2003, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di messaggi sms aventi finalità promozionali ad un’utenza telefonica mobile.

Il ricorso è fondato.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 14 aprile 2003 all’indirizzo indicato dal ricorrente - al quale era pervenuta precedentemente l’istanza ex art. 13 dallo stesso proposta - e in data 17 aprile all’indirizzo corrispondente alla sede legale della società), il titolare del trattamento non ha fornito all’interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte rinunciando così ad introdurre nel procedimento le eventuali deduzioni contrarie agli specifici assunti del ricorrente.

Il titolare del trattamento dovrà corrispondere a tutte le istanze proposte dall’interessato comunicando a quest’ultimo ed a questa Autorità, entro la data del 10 luglio 2003, i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, l’origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento svolto, gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675. Il riscontro relativo all’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675 dovrà essere fornito anche nell’ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

La società resistente dovrà altresì provvedere alla cancellazione dei dati in questione entro la medesima data del 10 luglio 2003 dando comunicazione dell’avvenuto adempimento all’interessato e a questa Autorità entro la stessa data.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto interamente a carico di Nokia Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore dell’interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Nokia Italia S.p.A. di corrispondere alle richieste dell’interessato entro il 10 luglio 2003, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Nokia Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069129
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso