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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TELECOMUNICAZIONI E RETI TELEMATICHE > Casi particolari > Utenze e traffico telefonico > Profili generali

La misura, messa in atto da alcuni fornitori di servizi telefonici, del "mascheramento", in sede di fatturazione dettagliata, delle ultime cifre delle utenze telefoniche chiamate, è prevista dal d.lg. n. 171/1998 (attuativo della Direttiva n. 97/66/CE, e pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1998) al fine di conciliare il diritto dell´abbonato di controllare l´esattezza degli addebiti con i diritti di altri soggetti la cui sfera privata è interessata dalla fatturazione stessa (es.: componenti del nucleo familiare dell´abbonato, dipendenti del datore di lavoro titolare dell´utenza, destinatari delle telefonate, ecc.); detta misura, peraltro, può essere superata laddove emergano concrete esigenze di controllo sulle somme addebitate, ispirate da un motivato reclamo propedeutico ad un´azione giudiziaria, ovvero direttamente collegate ad un´azione legale, come consentito dalla legge n. 675/1996, che rende ammissibile per il titolare del trattamento la comunicazione dei dati personali ove tale operazione risulti necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 20, comma 1, lett. g)).

  • Garante 5 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 101 [doc. web n. 40751]


La legge n. 675/1996, nonostante il "mascheramento" nella fatturazione dettagliata introdotto dal d.lg. n. 171/1998 con riferimento alle chiamate telefoniche in uscita, permette agli abbonati, che intendano esercitare i propri diritti in relazione ad addebiti da essi contestati o ritenuti controversi, di conoscere comunque la composizione integrale dei numeri chiamati.

  • Garante 5 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 51 [doc. web n. 39881]


Gli estremi identificativi delle utenze telefoniche intestate ai singoli condòmini o ai loro familiari non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria ed obbligatoria comunicazione all´interno del condominio, in quanto non rappresentano elementi utili a determinare i diritti o gli oneri sulla cosa comune, ne è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso. Resta, peraltro, ferma la possibilità per l´amministratore di condominio di comunicare i numeri di telefono ai condòmini richiedenti, con il consenso degli interessati (art. 11 della legge n. 675/1996).

  • Garante 19 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 7 [doc. web n. 42268]


Con riferimento alla particolare categoria di dati rappresentata dal traffico telefonico "in entrata" in una determinata utenza, la legge n. 675/1996 garantisce il diritto di accedere anche ai dati personali non ancora registrati (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1)), oltreché a quelli disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico. L´accesso non può, invece, riguardare dati non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica attività creativa complessa o che potrebbe essere realizzata solo con la collaborazione di altri soggetti. Le relative valutazioni vanno condotte caso per caso, nel quadro delle condizioni tecniche del settore (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 8 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 35 [doc. web n. 40473]


I numeri delle utenze telefoniche mobili sono dati personali ai sensi dell´art. 1 della legge n. 675/1996 .

  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 39 [doc. web n. 39316]


In via di principio, nell´ambito dei "dati personali" suscettibili di accesso ai sensi del-l´art. 13 della legge n. 675/1996, rientrano sia le telefonate effettuate dall´utenza telefonica dell´interessato (c.d. "in uscita"), sia quelle "in entrata" sull´utenza stessa. Con specifico riferimento a quelle "in entrata", il diritto di accesso si estende anche ai dati non ancora registrati (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1 della legge n. 675/1996), a quelli disseminati in più luoghi ed archivi ed a quelli conservati in modo disorganico (casi per i quali l´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 impone al titolare del trattamento l´adozione di opportune misure per agevolare l´accesso, tenendo presente la definizione di "dato personale" di cui all´art. 1 della leggen. 675/1996); restano invece esclusi, secondo una valutazione da effettuare caso per caso nel quadro delle condizioni tecniche di settore, i dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica e complessa attività creativa, eventualmente realizzabile soltanto in virtù della collaborazione resa da altri soggetti (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 17 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 44 [doc. web n. 40385]


La mera offerta da parte del gestore telefonico della disponibilità a fornire in dettaglio il traffico telefonico "in uscita" dall´utenza dell´interessato, non seguita dalla concreta messa a disposizione dell´elenco delle singole chiamate, non vale a costituire adempimento dell´obbligo connesso all´esercizio del diritto d´accesso di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996; ne consegue l´accoglimento del ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge.

  • Garante 30 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 84 [doc. web n. 39616]


In via di principio, nell´ambito dei "dati personali", suscettibili di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, rientrano sia le telefonate effettuate dall´utenza telefonica dell´interessato (c.d. "in uscita"), sia quelle "in entrata" sull´utenza stessa. Con specifico riferimento a quelle "in entrata", il diritto di accesso si estende anche ai dati non ancora registrati, a quelli disseminati in più luoghi ed archivi ed a quelli conservati in modo disorganico; restano invece esclusi, secondo una valutazione da effettuare caso per caso, nel quadro delle condizioni tecniche di settore, i dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica e complessa attività creativa, eventualmente realizzabile soltanto in virtù della collaborazione resa da altri soggetti (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 5 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 48 [doc. web n. 40683]


Sia le chiamate in uscita che quelle in entrata relative alla utenza telefonica dell´interessato debbono essere considerate suoi dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, contenendo informazioni ad esso collegabili relative ai contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nell´attivare o ricevere comunicazioni (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 44 [doc. web n. 40385]


Il gestore del servizio telefonico deve fornire all´abbonato, che ne faccia espressa richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il dettaglio integrale del traffico telefonico "in uscita" dall´utenza, senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati previsto dall´art. 5 d.lg. n. 171/1998.

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 44 [doc. web n. 40385]


La richiesta dell´abbonato di conoscere i dati personali relativi alle telefonate "in entrata" sull´utenza a lui intestata costituisce espressione del diritto di accesso ai dati garantito dal-l´art. 13 della legge n. 675/1996. L´accesso si estende ai dati, già esistenti nella concreta disponibilità del gestore del servizio telefonico, non ancora registrati (art. 13, comma 1, lett. c), n. 1), a quelli disseminati in più luoghi ed archivi ed a quelli conservati in modo disorganico (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 44 [doc. web n. 40385]


Ove l´interessato chieda ad un gestore di telefonia mobile di conoscere i dati personali che lo riguardano connessi ad alcune carte telefoniche a lui formalmente intestate, nonché di porre termine al trattamento dei dati stessi, non costituisce sufficiente riscontro da parte del gestore la semplice disponibilità a fornire le informazioni richieste ed a cessare l´attività di trattamento, non seguita dall´effettivo tempestivo adempimento.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 3 [doc. web n. 1064276]


In via generale, sia le chiamate "in uscita" che quelle "in entrata" effettuate da utenze telefoniche (nella specie, di telefonia mobile) devono essere considerate dati personali dell´interessato ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 675/1996, contenendo informazioni allo stesso ricollegabili, relative ai contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nell´attivare o ricevere comunicazioni, secondo la nozione di "dato personale" introdotta dalla legge citata (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 19 [doc. web n. 1064297]


Con specifico riferimento ai dati rappresentati dalle chiamate "in entrata" in una determinata utenza telefonica (nella specie, di telefonia mobile), restano esclusi dal diritto di accesso, secondo una valutazione da condurre caso per caso e nel quadro delle condizioni tecniche del settore, i dati non effettivamente disponibili, ma che diventino materialmente esistenti solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa (fattispecie anteriore all´entrata in vigore del d.lg. n. 467/2001).

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 19 [doc. web n. 1064297]


La mera offerta da parte del gestore telefonico della disponibilità a fornire in dettaglio il traffico telefonico "in uscita" dall´utenza (nella specie, di telefonia mobile) dell´interessato, non seguita dalla concreta messa a disposizione dell´elenco delle singole chiamate, non vale a costituire adempimento dell´obbligo connesso all´esercizio del diritto di accesso di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996; ne consegue l´accoglimento del ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 19 [doc. web n. 1064297]


Il complesso dei dati trattati da una società telefonica in relazione alla gestione del rapporto contrattuale con l´abbonato costituiscono dati personali di quest´ultimo, cui l´interessato ha quindi diritto di accedere.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 16 [doc. web n. 1064362]


Nel caso di utenze telefoniche che usufruiscono dell´opzione dual bill, in virtù della quale la carta sim aziendale può essere utilizzata dal dipendente per l´effettuazione di chiamate personali con addebito dei costi su fattura separata, è legittima la comunicazione al datore di lavoro del preavviso di sospensione del servizio in caso di mancato pagamento della fattura emessa a carico del dipendente. Tale comunicazione, infatti, ove effettuata sulla base di un consenso informato del lavoratore, è pertinente e non eccedente in rapporto alle specifiche finalità perseguite con l´opzione dual, tenuto conto del fatto che l´ente datore abbonato può essere chiamato a rispondere dell´inadempimento del suo dipendente.

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 148 [doc. web n. 1065997]


Il gestore di servizi di telefonia è tenuto a dare riscontro alla richiesta con cui l´abbonato chieda l´aggiornamento del dato relativo al numero civico della propria abitazione e che l´operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali l´informazione sia stata eventualmente comunicata. Ove il gestore non provveda, il relativo ricorso presentato al Garante va accolto.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 148 [doc. web n. 1066397]


Nell´intento di tracciare un primo bilanciamento tra il diritto dell´interessato, possessore di una carta telefonica prepagata, ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza degli utenti chiamanti, l´accesso del chiamato al traffico telefonico "in entrata" sulla propria utenza è consentito solo ove egli dimostri che la mancata conoscenza di tali informazioni comporti un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. In difetto, il ricorso proposto al riguardo al Garante è inammissibile.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 153 [doc. web n. 1066405]


L´intestatario di un´utenza telefonica mobile ha il diritto di ottenere dal gestore l´aggiornamento del dato relativo alla propria residenza (nella fattispecie il gestore ha adempiuto alla richiesta, provvedendo a modificare l´intestazione delle bollette e l´indirizzo dell´interessato per il recapito delle stesse e per ogni altra comunicazione inerente al contratto di telefonia mobile).

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 87 [doc. web n. 1066286]


L´interessato, possessore di una carta telefonica prepagata, ha diritto di accedere al traffico telefonico "in uscita" dalla propria utenza. Ove il titolare adempia alla richiesta, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto al riguardo al Garante.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 153 [doc. web n. 1066405]


Le chiamate telefoniche "in entrata", pur essendo dati personali, sono dalla legge sottratte al diritto di accesso da parte dell´intestatario dell´utenza telefonica a meno che non risulti, in concreto, accertato e provato che dalla mancata conoscenza dei dati possa derivare un effettivo pregiudizio allo svolgimento delle indagini difensive, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397. Tale pregiudizio non è ravvisabile nell´esigenza di acquisire ulteriori elementi per rafforzare, eventualmente il proprio contributo alle investigazioni.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 118 [doc. web n. 1066671]


La disattivazione dell´utenza telefonica e l´annullamento delle fatture da parte del gestore del servizio di telefonia mobile costituiscono misure idonee a soddisfare la domanda di cancellazione dei dati formulata dall´intestatario della stessa, il quale abbia disconosciuto il contratto e le firme in esso apposte, anche con denuncia presentata all´autorità giudiziaria.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 19 [doc. web n. 1066439]


L´intestatario di un´utenza telefonica mobile che intenda accedere ai dati di traffico telefonico "in entrata" – nella specie, lamentando asserite minacce telefoniche – è tenuto a dimostrare l´effettivo pregiudizio che potrebbe derivare allo svolgimento delle investigazioni difensive, introdotte dalla legge n. 397/2000, a causa della mancata conoscenza delle informazioni. In caso contrario il ricorso è inammissibile.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067439]


L´interessato ha diritto di accedere ai dati concernenti il traffico telefonico "in uscita" relativo ad una carta telefonica ricaricabile da lui utilizzata (nella specie il gestore, dopo avere verificato il presupposto del possesso della carta, ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di accesso).

  • Garante 6 febbraio 2003 [doc. web n. 1067937]


Non è fondata la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano avanzata dall´interessato nei confronti di una società di telecomunicazioni, ove questa detenga i dati in relazione a contratti intercorsi tra le parti, nella specie, relativi alla fornitura di servizi di telefonia.

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068033]


Va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di accesso ai dati detenuti da un fornitore di servizi di telefonia formulata da un soggetto all´insaputa del quale risultano essere state attivate numerose utenze telefoniche a suo nome, ove il titolare del trattamento abbia già provveduto a cancellare dai suoi archivi tutti i dati.

  • Garante 3 aprile 2003 [doc. web n. 1121166]


I dati di traffico telefonico "in uscita", relativi ad un´utenza connessa ad una carta telefonica prepagata, sono dati personali dell´intestatario della carta stessa il quale, legittimamente, può chiedere di accedervi. Ne consegue che il gestore del servizio telefonico deve fornire all´interessato, che ne faccia espressa richiesta, il dettaglio integrale del traffico telefonico in uscita dall´utenza, senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, e ciò indipendentemente dagli adempimenti relativi alla documentazione degli addebiti in una eventuale fatturazione.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079062]


La disciplina sulla privacy, nell´intento di tracciare un primo bilanciamento tra il diritto dell´interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza dei terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrive il diritto di accesso del chiamato alle chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza, potendo altrimenti derivarne un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000; ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 del d. lg. n. 171/1998).

  • Garante 7 maggio 2003 [doc. web n. 1128848]


I dati relativi al traffico telefonico "in entrata" di un´utenza telefonica fissa sono accessibili solo nel caso in cui ne sia necessaria la conoscenza ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 397. Pertanto, ove l´interessato formuli l´istanza con riferimento all´esistenza di un procedimento civile e di un procedimento disciplinare, ma nulla provi in ordine all´effettiva esistenza di un procedimento penale, in relazione al quale il mancato accesso potrebbe essere pregiudizievole, la relativa domanda va dichiarata inammissibile.

  • Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1132114]

Nell´intento di tracciare un primo bilanciamento tra il diritto dell´interessato, titolare di un´utenza fissa, ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza degli utenti chiamanti, l´accesso del chiamato al traffico telefonico "in entrata" sulla propria utenza è consentito solo ove egli dimostri che la mancata conoscenza di tali informazioni possa comportare un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. In difetto di tale prova, il ricorso dev´essere dichiarato inammissibile.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1053724]


È inammissibile la richiesta del titolare di un´utenza fissa volta a conoscere gli estremi identificativi e gli indirizzi dei soggetti cui corrispondono alcuni numeri telefonici riportati nel tabulato delle chiamate "in uscita", in quanto, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali, l´interessato può chiedere di avere accesso ai dati che lo riguardano, ma non può chiedere di conoscere informazioni relative a terzi.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1053724]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso al Garante con cui l´interessato, intestatario di un´utenza telefonica fissa, chieda di conoscere i dati relativi al traffico "in uscita" relativi ad un periodo per il quale la società di telefonia dichiari di avere cessato il relativo trattamento, essendo trascorso il termine massimo di conservazione dei dati (all´epoca della pronuncia, fissato in cinque anni dall´art. 4, comma 2, d. lg. n. 171/1998 in riferimento all´art. 2948, comma 1, punto 4, del codice civile, termine peraltro modificato a decorrere dall´1 gennaio 2004 dall´art. 123, comma 2, del d. lg. n. 196/2003).

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082210]
  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082456]


Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta del ricorrente, intestatario di un´utenza telefonica fissa, di accedere ai dati personali riferiti al traffico telefonico "in entrata". In ordine a tale richiesta trova applicazione l´art. 14, comma 1, lett. e-bis della legge n. 675/1996, disposizione che reca un bilanciamento tra il diritto dell´abbonato interessato ad accedere a dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), ora oggetto dell´art. 8, comma 2, lett. f) del d. lg. n. 196/2003, che ammette il diritto di accesso alle chiamate "in entrata" al solo caso in cui il diniego possa comportare un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 del d. lg. n. 171/1998).

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082456]


Ove l´interessato, intestatario di un´utenza di telefonia mobile, chieda al gestore telefonico, mittente di un´offerta commerciale inviata per posta ordinaria, di cancellare i dati che lo riguardano utilizzati per finalità di marketing, costituisce adeguato riscontro la dichiarazione con cui la società assicuri di non fare più oggetto di tale trattamento le informazioni sul ricorrente, ancora detenute al solo fine di erogazione del servizio telefonico.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1082612]


I dati di traffico telefonico "in uscita", relativi ad un´utenza connessa ad una carta telefonica prepagata, sono dati personali dell´intestatario della carta stessa il quale, legittimamente, può chiedere di accedervi. Ne consegue che in tal caso ove il gestore del servizio telefonico fornisca all´interessato il dettaglio integrale del traffico telefonico in uscita dall´utenza, successivamente alla proposizione di uno specifico ricorso al Garante, senza il mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, la relativa domanda va definita con una pronuncia di rito di non luogo a provvedere.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053834]


Le chiamate telefoniche in entrata, pur essendo dati personali dell´intestatario dell´utenza telefonica mobile prepagata, sono dalla legge sottratte al diritto di accesso da parte dell´interessato a meno che non risulti, in concreto, accertato e provato che dalla mancata conoscenza dei dati possa derivare un effettivo pregiudizio allo svolgimento delle indagini difensive, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397, anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n.171/1998). In mancanza di una specifica allegazione e prova in tal senso, la domanda va dichiarata inammissibile.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053834]


La domanda con la quale il destinatario di telefonate effettuate da un call-center, e relative a servizi gratuiti di assistenza offerti del gestore telefonico, chiede di accedere ai dati relativi all´utenza dalla quale le richieste in suo favore sono state inoltrate oltre che alle relative chiamate, è inammissibile in quanto ha ad oggetto dati personali riferibili a soggetti terzi, in relazione ai quali non possono essere esercitati i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione dei dati personali.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1053834]


Nel caso in cui sia stato attivato, senza esplicita richiesta, il servizio di preselezione automatica  dell´operatore di telefonia fissa, e la società di telefonia resistente abbia risposto a tutte le richieste formulate dall´interessato con il ricorso avanti al Garante, quest´ultimo deve essere definito con una declaratoria di non luogo a provvedere. La decisione in rito, tuttavia, non preclude all´Autorità di instaurare un autonomo procedimento per verificare la conformità alla legge sulla protezione dei dati personali dei trattamenti complessivamente effettuati dalla resistente oltre che dell´attività svolta, per suo conto, da parte di terzi (nel caso di specie, la società di telecomunicazioni, nel rispondere alla richiesta volta a conoscere le modalità del trattamento, aveva imputato l´attivazione del servizio di preselezione automatica ad una incomprensione con il fornitore di teleselling il quale aveva contattato telefonicamente il ricorrente per proporre l´attivazione del servizio).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083605]


Il gestore del servizio di telefonia è tenuto a comunicare i dati relativi alle chiamate in uscita a tariffazione speciale ove l´intestatario della linea telefonica ne faccia richiesta. Nel caso in cui vi provveda solo nel corso del procedimento davanti al Garante, questo va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie la società ricorrente si era vista addebitare sulla propria linea telefonica chiamate verso numeri di telefono c.d. a tariffazione speciale che iniziavano con il prefisso "709").

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1082913]


È infondata la domanda con la quale il soggetto, subentrato su sua richiesta nel contratto telefonico già intestato al coniuge defunto, si opponga al trattamento dei suoi dati anagrafici – ed in particolare al loro inserimento nell´elenco telefonico della rete urbana – nel caso in cui abbia aderito incondizionatamente al contratto stesso senza formulare alcuna esplicita riserva.

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1084285]


La trasposizione su floppy disk, consegnati all´interessato successivamente alla proposizione del ricorso al Garante, dei tabulati relativi al traffico telefonico in uscita da una linea intestata all´interessato costituisce una modalità adeguata per consentire l´accesso ai dati detenuti da una società di telefonia. Ne consegue che il ricorso va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1085652]


Anche i dati relativi al traffico telefonico "in uscita" riferiti ad un´utenza telefonica fissa costituiscono dati di carattere personale ai sensi dell´art. 1 della legge n. 675/1996. Ne consegue che l´interessato ha diritto di accedervi.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085411]


Con riferimento alla richiesta di accedere ai dati del traffico telefonico "in entrata", l´abbonato deve provare il concreto pregiudizio che potrebbe derivare allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000 dalla mancata acquisizione dei relativi tabulati. Ove egli si limiti a documentare alcune circostanze relative alle controversie che lo contrappongono al proprio coniuge in sede civile e penale, ma non dimostri il detto pregiudizio rispetto alla specifica imputazione posta a suo carico (nella specie riconducibile all´art. 572 c.p.), il relativo ricorso proposto al Garante è inammissibile.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1053790]


La disposizione dell´art. 14, comma 1, lettera e-bis della legge n. 675/1996 traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell´abbonato ad accedere ai dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (eventuali utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrivendo il diritto di accesso del chiamato al solo traffico "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza al fine di evitare un effettivo pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 del d. lg. n. 171/1998).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1053790]


Ogni soggetto può accedere solo ai dati personali che lo riguardano. L´abbonato al servizio telefonico non può quindi accedere alle chiamate "in uscita" dall´utenza di cui è intestatario ove risulti che, nel periodo a cui si riferisce la sua richiesta, egli non ne sia stato l´effettivo utilizzatore. In tale ipotesi, il Garante deve rigettare il ricorso dell´abbonato, ordinando al gestore del servizio di astenersi dalla comunicazione dei dati (nella specie è risultato che, nell´arco di tempo considerato, l´utenza era stata utilizzata in via esclusiva dal coniuge separando dell´abbonato).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1053790]

Scheda

Doc-Web
1437131
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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