Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare che risponde tardi...
Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare che risponde tardi all'interessato sopporta le spese del procedimento - 6 settembre 2002 [1066287]
[doc web n. 1066286]
Procedimento relativo ai ricorsi - Il titolare che risponde tardi all´interessato sopporta le spese del procedimento - 6 settembre 2002
Ove il riscontro alle richieste dell´interessato intervenga dopo la presentazione del ricorso al Garante, il titolare è tenuto a rifondere le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a precedere.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato dal sig. Juri Monducci rappresentato e difeso dall´avv. Beatrice Cunegatti presso il cui studio in Bologna ha eletto domicilio
nei confronti di
Telecom Italia mobile S.p.a;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente, titolare di un´utenza telefonica mobile attivata con Telecom Italia Mobile S.p.a., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l´aggiornamento del dato relativo alla propria residenza e si era opposto al trattamento dei dati utilizzati dalla citata società di telefonia per l´invio di messaggi sms a contenuto promozionale, relativamente a servizi offerti dalla società medesima.
Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 19 luglio 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato sostenendo:
-
"di aver provveduto ad effettuare la modifica anche dell´intestazione delle bollette" dopo aver già modificato l´indirizzo dell´interessato per il recapito delle bollette stesse "e per ogni altra comunicazione inerente il contratto di telefonia mobile";- di aver provveduto anche in ordine alla richiesta di veder interrotto ogni invio di materiale per finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, istanza che era già stata recepita, ma che "non era andata a buon fine (…) a causa di un disallineamento dei sistemi interni";
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che i dati personali del ricorrente saranno trattati "esclusivamente ai fini strettamente necessari alla fornitura del servizio (…) nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 675/1996".
Il ricorrente, con nota anticipata via fax in data 22 luglio 2002, nel ribadire la legittimità e precisione delle richieste a suo tempo formulate, ha affermato di "prendere atto dell´adesione spontanea" da parte del titolare del trattamento e pertanto ha formulato a questa Autorità una richiesta di non luogo a provvedere sul ricorso in questione.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte su una richiesta di aggiornamento dei dati dell´interessato formulata dallo stesso nei confronti di una società di telefonia mobile, nonché su una opposizione all´utilizzazione dei dati personali per finalità di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario da parte della medesima società.
Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento accolto le richieste dell´interessato. Dal riscontro fornito è infatti emerso che il gestore del servizio di telefonia mobile ha provveduto all´aggiornamento dei dati personali del ricorrente, con specifico riferimento alla nuova residenza dello stesso ed ha adottato gli opportuni accorgimenti tecnici per interrompere l´invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
Il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante. Va pertanto posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà a carico di Telecom Italia mobile S.p.a, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 6 settembre 2002
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli