g-docweb-display Portlet

Diritti dell'interessato - I diritti di chi conosce un'utenza telefonica - 30 ottobre 2002 [1066439]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066439]

Diritti dell´interessato - I diritti di chi conosce un´utenza telefonica - 30 ottobre 2002

In relazione alla richiesta dell´interessato, che non contesti la titolarità di un´utenza telefonica, di cancellazione dei dati detenuti da una società fornitrice di servizi di telecomunicazioni, possono considerarsi congrue le misure della disattivazione dell´utenza e dell´annullamento delle fatture emesse, in considerazione della necessità della società di conservare temporaneamente i dati in conseguenza dello svolgimento di accertamenti penali.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL
I

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Dalla Vecchia presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, dopo aver appreso - da una fattura emessa a suo carico da Wind Telecomunicazioni S.p.A. - di essere intestatario di un’utenza telefonica mobile, ha presentato alla società un’istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione, nonché di conoscerne l’origine, la logica e le finalità di utilizzo, opponendosi al trattamento e chiedendo la cancellazione delle informazioni personali trattate in violazione di legge.

Ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto (e rappresentando di essere stato nel frattempo destinatario di un’ulteriore fattura), nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax in data 16 ottobre 2002, confermando alcuni dati personali già comunicati, relativi all’interessato, e sostenendo in particolare che:

  • i dati relativi a quest’ultimo risultano inseriti in archivio "a seguito della sottoscrizione a suo nome di un contratto per l’attivazione del servizio di telefonia sull’utenza mobile postpagata (...) con carta (...)", contratto di cui la società ha allegato copia unitamente ad altra copia del documento di identità dell’interessato medesimo;
  • i dati personali raccolti successivamente all’attivazione del servizio "vengono trattati per finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto (...) e per l’erogazione del servizio di telefonia richiesto";
  • come comunicato a riscontro della richiesta di cancellazione, le presenze nei propri "archivi di copia del contratto, nonché della copia di un documento identificativo, non (...) consentono (...) di procedere alla cancellazione dei suoi dati personali sulla base di un semplice disconoscimento orale, essendo invece a tal fine necessaria una denuncia di disconoscimento del contratto e delle firme in esso apposte, presentata presso le forze di polizia giudiziaria".

Il ricorrente, con fax inviato in data 18 ottobre 2002 e in occasione dell’audizione svoltasi presso questa Autorità in data 23 ottobre 2002, ha manifestato alcune perplessità in merito ai riscontri ottenuti, disconoscendo le firme apposte sul contratto in questione, precisando di aver presentato "denuncia alla polizia postale e delle comunicazioni di Mestre (...) per il reato di sostituzione di persona e per gli altri ravvisabili nel caso di specie" (denuncia presentata contro ignoti di cui ha allegato copia) e ribadendo la richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

A seguito dell’invito a fornire ulteriori elementi di valutazione, formulato da questa Autorità in data 24 ottobre 2002, la società ha precisato che "a seguito dell’invio da parte dell’avv. Dalla Vecchia della documentazione richiesta, in data 25/10/02 si è provveduto alla disattivazione dell’utenza" intestata all’interessato e ad "annullare le fatture imputate al sig. XY, mediante nota di credito".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da un fornitore di servizi di telecomunicazioni.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Nel corso del procedimento il titolare del trattamento ha comunicato all’interessato i dati personali allo stesso relativi ed ha fornito riscontro, sia pure tardivamente, in merito all’origine, alle finalità e alle modalità del loro trattamento. Ha altresì adottato, a seguito della dichiarazione di disconoscimento e della denuncia penale, alcune misure relative alla disattivazione dell’utenza ed all’annullamento delle fatture, misure che possono considerarsi congrue in relazione alla richiesta di cancellazione dei dati, considerata la necessità di una loro temporanea conservazione in relazione all’accertamento penale.

In riferimento al genere di trattamento di dati in questione (e con specifico riferimento agli obblighi di informativa e alla formulazione del consenso), questa Autorità si riserva di effettuare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonome verifiche nell’ambito degli accertamenti già avviati in termini generali in relazione a fattispecie analoghe.

Per quanto concerne le spese, considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dall’interessato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. l’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli