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Precedimento relativo ai ricorsi - Adeguato riscontro alle richieste avanzate - 29 ottobre 2003 [1082612]

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[doc. web. n. 1082612]

Precedimento relativo ai ricorsi - Adeguato riscontro alle richieste avanzate - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Riccardo Ferrara

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

A seguito dell´invio non richiesto, per posta ordinaria, di corrispondenza pubblicitaria da parte di Vodafone Omnitel N.V., il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il 9 luglio 2003, con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della relativa origine, della logica e delle finalità del trattamento. L´interessato aveva chiesto altresì gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l´eventuale cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, in data 23 luglio 2003, l´interessato ha ribadito le proprie istanze con particolare riferimento alla fonte da cui è stato tratto il proprio indirizzo postale, chiedendo l´immediata cancellazione degli stessi "per quanto riguarda i fini di marketing o comunque non relativi al finanziamento del servizio telefonico". Il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento, precisando inoltre di aver continuato "a ricevere altra corrispondenza (…)" da Vodafone Omnitel N.V.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con una nota anticipata via fax il 25 settembre 2003, ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha dichiarato che:

  • i dati personali riferiti all´interessato "sono stati raccolti da Vodafone in sede di attivazione della Carta Ricaricabile Vodafone (…) intestata" all´interessato medesimo;
  • "tali dati sono trattati, comunicati e diffusi, anche con l´ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente da Vodafone e/o da terzi che svolgono per conto di Vodafone compiti di natura tecnica ed organizzativa";
  • negli archivi informatici di Vodafone sono presenti dati personali relativi al ricorrente "raccolti direttamente dal cliente in sede di attivazione della Carta Sim (quali i dati anagrafici, contenuti nel modulo di identificazione della carta ricaricabile) e dati registrati nell´utilizzo della comunicazione mobile effettuato dal cliente (quali i dati di traffico e fatturazione)", dati che sono stati messi a disposizione del ricorrente in modo intelligibile, attraverso l´invio di copia del "modulo di identificazione" a suo tempo sottoscritto;
  • le finalità del trattamento sono "strettamente connesse all´erogazione del servizio; (…) funzionali alla attività della scrivente quali: ricerche di mercato, (…), invio di materiale pubblicitario (…)";
  • in sede di attivazione dell´utenza il ricorrente, apponendo la firma sul modulo di identificazione della carta ricaricabile ha manifestato il consenso connesso a c.d. "finalità funzionali" all´attività di Vodafone Omnitel N.V., che ha elencato;
  • l´invio, da parte di Vodafone, della comunicazione dello scorso giugno 2003 è così avvenuto in base al consenso espresso anche con un puntuale riferimento all´invio di materiale pubblicitario/promozionale e ad informazioni commerciali; 
  • la cancellazione dei dati personali dell´interessato "non è possibile in quanto la sua utenza ricaricabile risulta ancora attiva, pertanto tutti i trattamenti connessi all´erogazione del servizio devono poter essere effettuati"; i dati personali dell´interessato non saranno, però, più oggetto di trattamento in relazione alle predette "finalità funzionali" all´attività del titolare.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una società di telefonia attraverso l´invio di corrispondenza per finalità pubblicitarie e promozionali a mezzo di posta ordinaria, in relazione ad un´utenza telefonica mobile di cui il ricorrente è titolare.

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste formulate dall´interessato, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro adeguato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, seppure dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli