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Diritto d'accesso - In caso di accesso non basta confermare la sola esistenza dei dati - 19 giugno 2002 [1064362]

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 [doc. web. n. 1064362]

Diritto d´accesso -In caso di accesso non basta confermare la sola esistenza dei dati - 19 giugno 2002

In caso di istanza di accesso, il titolare del trattamento deve fornire un riscontro compiuto ed analitico in ordine a tutte le informazioni di carattere personale dell´interessato, comunicando specificamente tutti i dati oggetto di richiesta e senza limitarsi ad una mera conferma circa l´effettiva detenzione dei dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcun riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 con la quale aveva chiesto di conoscere tutti i dati che la riguardano trattati da Telecom Italia S.p.A., nonché le finalità e le modalità di tale trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessata ha ribadito le proprie richieste ed ha altresì chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente, formulato da questa Autorità in data 23 maggio 2002, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 29 maggio 2002 con la quale:

  • ha fornito alcune indicazioni in ordine alle modalità e finalità del trattamento, anche in riferimento all’adozione delle misure di sicurezza;
  • ha confermato di detenere dati personali dell’interessata in relazione ad un contratto di abbonamento al servizio telefonico, poi oggetto di disdetta da parte dell’interessata medesima;

L’interessata, con fax in data 4 giugno 2002, ha manifestato alcune perplessità in ordine al riscontro ricevuto, anche in relazione alla mancata indicazione dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti ai quali i dati sarebbero stati comunicati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessato svolto da una società che fornisce servizi di telefonia.

Il ricorso va accolto solo in riferimento alla richiesta della ricorrente di conoscere tutti i dati personali che la riguardano.

Le informazioni richieste, con specifico riguardo al complesso dei dati trattati in relazione alla gestione del rapporto contrattuale recentemente oggetto di disdetta, rientrano nella nozione di "dato personale" di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675 ed è pertanto legittima la richiesta dell’interessata di venirne a conoscenza ai sensi dell’art. 13 della medesima legge.

Il citato art. 13 e l’art. 17 del d.P.R. n 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti su supporto cartaceo o informatico e che riguardano la richiedente, e a riferirli a quest’ultima con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

Nel caso di specie, invece, Telecom Italia S.p.A. si è limitata a confermare l’esistenza di dati personali dell’interessata, ma non li ha indicati specificamente.

Il titolare del trattamento dovrà quindi comunicare all’interessata i dati richiesti (tenendo anche conto delle modalità più volte richiamate dal Garante: vedi, ad es., il provvedimento del 20 marzo 2002 , in Bollettino n. 26, pag. 24), entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2002.

Deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, in particolare per ciò che riguarda la sicurezza, in ragione dei sufficienti riscontri comunicati in proposito all’interessata.

Devono essere infine dichiarate inammissibili le richieste volte a conoscere i soggetti designati quali responsabili del trattamento, nonché gli eventuali, ulteriori soggetti destinatari di comunicazioni dei dati medesimi. La prima richiesta non è stata avanzata in sede di istanza ex art. 13 (né nel successivo atto di ricorso), ma richiamata unicamente nella memoria inviata nel corso del procedimento, in contrasto, quindi, con l’art. 29, comma 2, della legge n. 675 che subordina al previo invio di un’istanza formulata ai sensi dell’art. 13 la possibilità di proporre ricorso al Garante.

La richiesta di conoscere gli eventuali soggetti destinatari della comunicazione dei dati non rientra, poi, fra le posizioni tutelate in base al predetto art. 13.

Per quanto concerne da ultimo le spese del procedimento, va posto a carico di Telecom Italia S.p.A. un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi derivanti dalla particolarità del caso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Telecom Italia S.p.A. di comunicare all’interessata in forma intelligibile tutti i dati personali che la riguardano, nei termini di cui in motivazione, entro il 31 luglio 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell’avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione alla richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento;

c) dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la richiesta relativa ai responsabili del trattamento ed agli altri eventuali soggetti cui sono stati comunicati dati personali dell’interessata;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli