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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1121166]

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 [doc. web. n. 1121166]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicoletta Confalone, rappresentata e difesa dall´avv. Angelantonio Confalone presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, coinvolta in "indagini svolte dalla procura di Torino su di un reato (...) consistente nella ricarica abusiva di un´utenza telefonica prepagata" che le risultava intestata, ma che la stessa afferma di non aver mai attivato, ha formulato una serie di istanze ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia mobile S.p.A., chiedendo di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano (con esclusione dei dati relativi a due utenze telefoniche mobili effettivamente intestate alla stessa), la loro comunicazione in forma intelligibile e l´indicazione della loro origine.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, lamentando le diverse e discordanti comunicazioni ricevute dalla società a partire dal 2001 e, da ultimo, con lettera del 14 febbraio 2003. Dal raffronto di tali note si evince infatti che la ricorrente risulterebbe ancora intestataria di 522 utenze telefoniche prepagate, nonostante le diverse dichiarazioni di disconoscimento dalla medesima effettuate nel corso degli ultimi due anni e le conferme da parte della società dell´avvenuta cancellazione dei dati personali che la riguardano con riferimento a molte delle utenze contestate. La ricorrente, che ha già presentato due denunce/querele contro il medesimo rivenditore autorizzato Tim presso cui le utenze telefoniche risulterebbero attivate, ha chiesto anche il risarcimento dei danni e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 14 marzo 2003, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 21 marzo 2003 e in sede di audizione il 26 marzo 2003, dichiarando:

  • di aver "provveduto a cancellare da tutti i (...) sistemi i dati della sig.ra Nicoletta Confalone con riferimento a tutte le utenze che risultavano alla stessa intestate e che sono state disconosciute";
  • che la ricorrente risulterebbe allo stato "intestataria solo ed unicamente delle utenze (...) in possesso della medesima in virtù di regolare contratto";
  • che non è "possibile fornire alla sig.ra Confalone comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi alle utenze diverse da quelle riconosciute e della loro origine, in quanto tali dati non sono più presenti nei (...) sistemi informatici ivi compreso quello storico";
  • di avere "formalmente diffidato" il rivenditore autorizzato che ha attivato le utenze (e di cui sono indicati gli estremi identificativi) "dal continuare a tenere comportamenti in contrasto con gli impegni assunti contrattualmente".

Con nota trasmessa via fax il 23 marzo 2003 la ricorrente ha contestato il riscontro, con particolare riferimento ai tempi dell´avvenuta cancellazione; ha ribadito poi la richiesta di risarcimento dei danni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ad alcuni dati personali riferiti alla ricorrente e detenuti da un fornitore di servizi di telecomunicazioni, in relazione a varie utenze telefoniche attivate a nome e all´insaputa della ricorrente medesima.

In ordine a tale richiesta di accesso, nonché alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998. La società resistente –che già in sede di riscontro alle istanze proposte ai sensi dell´art. 13 aveva indicato l´origine dei dati (precisando gli estremi identificativi del rivenditore autorizzato che ha attivato le utenze contestate)– ha comunicato di non detenere, allo stato, altri dati personali dell´interessata oltre quelli relativi alle due utenze telefoniche mobili alla stessa effettivamente intestate, avendo cancellato tali dati con riferimento a tutte le altre utenze disconosciute dall´interessata.

Va invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

In riferimento al complessivo trattamento dei dati in questione (anche in relazione agli obblighi di informativa e alla manifestazione del consenso eventualmente necessario), questa Autorità si riserva di compiere, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, ulteriori, autonomi accertamenti anche nell´ambito dei procedimenti di segnalazione già avviati in riferimento a fattispecie analoghe.

Per quanto concerne le spese, considerata la mancanza di idonei ed univoci riscontri alle richieste precedentemente avanzate dall´interessata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico di Telecom Italia mobile S.p.A. l´ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine a tutte le altre richieste, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Telecom Italia mobile S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1121166
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso