Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1085652]
Provvedimento del 5 dicembre 2003 [1085652]
[doc. web n. 1085652]
Provvedimento del 5 dicembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Stil S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Alberto Venco presso il cui studio ha eletto domicilio
nei confronti di
Telecom Italia S.p.A.;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
La ricorrente, titolare di alcuni contratti di fornitura di servizi di telefonia fissa con Telecom Italia S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, di avere conferma dei dati personali che la riguardano, di conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali dati, con particolare riferimento a quelli relativi ad alcune fatture oggetto di reclamo (ivi compreso il dettaglio delle chiamate effettuate) ed alle "numerose contestazioni telefoniche e scritte effettuate dalla Stil in relazione alle fatture" in questione.
Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 e con nota inviata via fax il 10 novembre 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 21 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con note anticipate via fax il 5 e il 14 novembre 2003 con le quali ha comunicato il nominativo del responsabile del trattamento, le notizie e i dati richiesti (di cui ha confermato l´esistenza e che, per quanto attiene ai tabulati relativi alle chiamate telefoniche, sono stati comunicati mediante la consegna di tre floppy disk).
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una società telefonica.
Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 avendo il titolare del trattamento fornito seppure a seguito di ricorso, idoneo riscontro alle richieste della ricorrente.
L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto dei diversi adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Telecom Italia S.p.A, previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 5 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Santaniello
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli