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Telecomunicazioni - Dual billing e comunicazione al datore di lavoro del mancato - 4 luglio 2002 [1065997]

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[doc. web. n. 1065997]

Telecomunicazioni - Dual billing e comunicazione al datore di lavoro del mancato - 4 luglio 2002

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la comunicazione di una società di telefonia mobile ad un datore di lavoro per il mancato pagamento di telefonate effettuate da un diendente che si avvale di un´opzione dual (che consente l´estensione dell´utilizzo della carta sim aziendale per effettuare telefonate personali) costituisca, in termini generali, un trattamento compatibile con le finalità perseguite con detto sistema e, comunque, in linea con le previsioni contrattuali, rispetto a cui, peraltro, il dipendente aveva rilasciato un consenso informato. L´Autorità si è però riservata di verificare in separata sede contenuti e forma del genere di comunicazione contestata dal dipendente.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Vodafone Omnitel S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente è impiegato presso il Senato della Repubblica che ha stipulato con Vodafone Omnitel S.p.A. "un contratto di abbonamento telefonico nell’ambito del quale è prevista la c.d. opzione dual" relativa all’estensione dell’utilizzo della "carta sim aziendale per l’effettuazione di chiamate personali" da parte dei dipendenti.

A seguito di alcuni problemi insorti in ordine al pagamento della prima fattura, per motivi asseritamente non addebitabili al ricorrente, quest’ultimo ha manifestato alla società resistente la propria opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento all’avvenuto invio al Senato della Repubblica, per conoscenza, di una lettera con la quale la società, nell’informare sul mancato pagamento della fattura, preavvisava la sospensione del servizio. A tale richiesta, presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/196, non sarebbe pervenuto alcun riscontro.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessato ha ribadito le proprie richieste sostenendo che l’invio per conoscenza della lettera lo avrebbe posto in "cattiva luce". Ha quindi chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 7 giugno 2002, Vodafone Omnitel S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002 e con una successiva memoria in data 19 giugno 2002, nelle quali ha rappresentato:

  • le caratteristiche dell’opzione dual correlata al contratto denominato Ram 2000, che offre ai dipendenti dell’"azienda cliente" la possibilità di effettuare anche chiamate personali con addebito dei costi su fattura separata;
  • gli specifici obblighi legati a tale particolare opzione, ivi compreso "in caso di mancato pagamento della fattura…il diritto di sospendere l’opzione…previa comunicazione scritta sia al cliente azienda che al dipendente stesso", erano contemplati nella proposta di adesione "sottoscritta dal dipendente anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile";
  • la necessità della previa comunicazione effettuata alla c.d. azienda cliente, che resta "unica ed esclusiva titolare del contratto di abbonamento", in quanto la stessa "si vedrebbe addebitare sul proprio conto telefonico anche tutte le chiamate personali fatte dai dipendenti stessi successivamente alla sospensione dell’opzione";
  • che non era pertanto in condizione di poter accogliere la richiesta di opposizione al trattamento;
  • che, peraltro, la lettera di preavviso di sospensione dell’opzione dual "non è mai stata recapitata per conoscenza al Senato", in quanto il problema relativo al mancato pagamento della fattura "è stato successivamente risolto dalla stessa carta di credito".

Le posizioni delle parti sono state nuovamente illustrate nell’audizione svoltasi il 21 giugno 2002. In tale sede la società resistente ha anche precisato di "non aver risposto alla richiesta iniziale formulata ai sensi dell’art. 13… per mero disguido aziendale". Ha inoltre manifestato la propria disponibilità "per il futuro a modificare il testo della lettera di preavviso di sospensione eliminando, dopo un’attenta valutazione, gli elementi superflui ai fini di una maggiore garanzia dei clienti e dei sottoscrittori".

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell’interessato effettuato da una società che fornisce servizi di telefonia mobile, con particolare riferimento ad una opzione offerta ai dipendenti di un ente che ha sottoscritto con la medesima società apposito contratto per la gestione della rete aziendale.

In relazione alla specifica richiesta formulata dall’interessato, volta a manifestare opposizione al menzionato trattamento dei dati che lo riguardano, specie in relazione alla comunicazione al proprio datore di lavoro del preavviso di sospensione del servizio (e al rischio di reiterazione di analoghe comunicazioni), va rilevato che il ricorso non risulta fondato.

Il titolare del trattamento (il quale non ha riscontrato la previa istanza ex art. 13 dell’interessato) ha precisato di non aver inviato al Senato della Repubblica la comunicazione di previa sospensione del servizio (ricevuta in qualità di destinatario principale dal solo ricorrente, il quale aveva così ritenuto che la stessa fosse stata recapitata, sia pure per conoscenza, anche al Senato).

Per quanto concerne la liceità di tale genere di comunicazioni, dalla documentazione acquisita non sono inoltre emersi profili che facciano ritenere illecita, in particolare, la comunicazione effettuata nel caso di specie da Vodafone Omnitel S.p.A.

Quest’ultima ha agito sulla base del consenso informato dell’interessato ed ha effettuato una operazione di trattamento che non risulta eccedente o non pertinente in rapporto alle specifiche finalità perseguite con l’opzione dual e alla circostanza che l’ente abbonato poteva essere chiamato per contratto a saldare il credito lasciato insoluto dall’interessato che ha aderito all’opzione dual.

Il Garante si riserva peraltro di esaminare nell’ambito di un autonomo procedimento le valutazioni che la società resistente si è riservata di effettuare in ordine ai contenuti e alla forma del genere di comunicazione contestata nel caso di specie.

Esula, infine, dalle competenze di questa Autorità l’individuazione dell’ipotetica responsabilità (anche in riferimento agli asseriti profili risarcitori) eventualmente connessa al mancato pagamento della prima fattura emessa dal titolare, situazione che ha dato luogo alla comunicazione oggetto dell’odierno procedimento.

Considerata la specificità della vicenda e verificata la liceità della contestata comunicazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli