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Telecomunicazioni - Accesso ai dati relativi alle chiamate di un'utenza telefonica mobile - 5 novembre 2003 [1053834]

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[doc web n. 1053834]

Telecomunicazioni - Accesso ai dati relativi alle chiamate di un´utenza telefonica mobile - 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, attuale utilizzatore di una carta telefonica ricaricabile emessa da Vodafone Omnitel N.V., afferma di non aver ricevuto riscontro ad alcune istanze con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata e in uscita" relativi ad un determinato periodo di tempo. Con le medesime richieste (inviate tra l´altro anche via fax a Vodafone Omnitel N.V. attraverso un apposito modulo dalla stessa fornito), il ricorrente aveva anche chiesto informazioni circa i dati relativi ad alcune chiamate ricevute dal call-center della società a suo nome (telefonate gratuite di richiesta di assistenza) e che l´interessato dichiarava di non avere mai effettuato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste relative ai dati di traffico in entrata e in uscita e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. Il ricorrente ha motivato la propria richiesta relativa alle chiamate in entrata, sottolineando la "necessità di esercitare legittime investigazioni difensive (…) in relazione a denuncia penale sporta di recente presso la Procura della Repubblica di Taranto".

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 15 settembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, Vodafone Omnitel N.V. ha risposto con nota datata 7 ottobre 2003 con la quale, asserendo di avere inviato due volte i dati richiesti in relazione al traffico telefonico in uscita (previa acquisizione della dichiarazione con la quale l´interessato ha attestato di essere l´esclusivo possessore/utilizzatore della carta ricaricabile in questione), ha dichiarato:

  • di non aver evaso la richiesta relativa ai dati di traffico in entrata dal momento che "non risultava dimostrato il pregiudizio, concreto e attuale, allo svolgimento delle investigazioni difensive" presupposto dall´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996;
  • di non poter fornire i dati relativi alla chiamate ricevute dal call-center in quanto "tali informazioni non sono né disponibili, né archiviate nei (…) sistemi informatici" della società.

Con nota del 13 ottobre 2003, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto i dati di traffico telefonico "in uscita" richiesti e di aver inoltrato un´ulteriore richiesta di accesso, relativa ad un differente periodo, nonché un sollecito per ottenere le informazioni "sugli episodi relativi al call-center".

Con nota inviata il 23 ottobre 2003, la resistente ha ribadito sostanzialmente quanto già sostenuto nella nota precedente ed ha fornito alcune indicazioni in ordine al funzionamento del "servizio di assistenza clienti Vodafone", sottolineandone gli aspetti relativi alla sicurezza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati di traffico telefonico in entrata e in uscita relativi ad un´utenza telefonica mobile.

In ordine alla richiesta di conoscere le chiamate telefoniche in entrata, l´art. 14, comma 1, lett. e-bis), della legge n. 675/1996 esclude l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, lett. c) d), della medesima legge "nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: (…) da fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

Tale disposizione, tracciando un bilanciamento tra il diritto dell´interessato ad accedere ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi (utenti chiamanti e soggetti chiamati), circoscrive il diritto di accesso ai dati relativi alle chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza potendo altrimenti derivarne un pregiudizio, attuale e concreto, per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000. Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell´identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d.lg. n. 171/1998). Tale principio è ora ribadito dall´art. 8, comma 1, lett. e), del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il ricorrente non ha in proposito fornito elementi idonei a far ritenere sussistente il predetto pregiudizio e pertanto, ai sensi della citata disposizione che va applicata al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato per questa parte inammissibile.

Va parimenti dichiarata inammissibile la richiesta volta a identificare le utenze diverse dalla propria (e le relative coordinate delle chiamate) da cui sarebbero originate le chiamate effettuate a suo nome e ricevute dal servizio assistenza Vodafone Omnitel N.V.. Tali informazioni (per ammissione del ricorrente) fanno riferimento a dati personali di terzi e nei cui riguardi non è possibile dunque esercitare i diritti di cui all´art. 13. Ai sensi di tale disposizione, l´interessato può infatti chiedere di accedere ai dati personali che lo riguardano, ma non può chiedere di conoscere dati e informazioni relativi a terzi. La richiesta in esame non è inoltre citata nel ricorso ed è stata formulata dal ricorrente esclusivamente nelle istanze proposte direttamente alla resistente e, poi, nel corso del procedimento.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in uscita. Il titolare del trattamento ha infatti fornito idoneo riscontro al ricorrente, inviando gratuitamente i dati relativi alle chiamate effettuate nel periodo di tempo oggetto di richiesta dall´utenza telefonica mobile utilizzata dal ricorrente.

Questa Autorità, peraltro, verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996, l´idoneità e la completezza delle misure di sicurezza adottate dalla resistente in relazione alle modalità di identificazione dei titolari e/o possessori di carte telefoniche prepagate in occasione degli accessi al servizio di assistenza clienti effettuati mediante altra utenza telefonica.

Va disposta l´integrale compensazione delle spese fra le parti in ragione della sequenza dei rapporti intercorsi fra le stesse prima e dopo la presentazione del ricorso, nonché della parziale inammissibilità delle istanza formulate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di conoscere i dati di traffico telefonico in uscita;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) compensate le spese tra le parti.

 

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli