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Trattamenti di dati personali effettuati mediante un sistema di videosorveglianza installato in un hotel

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[doc. web n. 2212826]

Trattamenti di dati personali effettuati mediante un sistema di videosorveglianza installato in un hotel - 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 313 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti, con particolare riguardo alle risultanze istruttorie degli accertamenti in loco effettuati in data 23 maggio 2012 mediante il "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza presso i locali dell´UNA Hotel Cusani di Milano, gestito da UNA s.p.a., aventi ad oggetto (tra l´altro) i trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza ivi installato, nonché alla documentazione prodotta dalla società in data 4 giugno 2012;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTE le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, della cui veridicità il dichiarante può essere chiamato a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice, e la documentazione alla stessa allegata, dalle quali risulta che:

a. il sistema di videosorveglianza è composto da 16 telecamere interne, "posizionate in modo tale da non riprendere postazioni fisse dei lavoratori dell´hotel";

b. le aree di ripresa interessano comunque il cancello d´ingresso, le aree di ingresso pedonale e carraio, il garage, gli atrii posti in prossimità dell´ascensore, la hall (compresa l´area antistante alla reception), le aree limitrofe al bar e di accesso al ristorante, nonché il corridoio di servizio adiacente alla hall che conduce alla cucina e all´area di back office collocata dietro il banco della reception;

c. le immagini riprese, "per fini di sicurezza" – come risulta dalla cartellonistica riportante l´informativa semplificata per gli interessati, intregrata, per quanto riguarda i dipendenti dal documento redatto dalla società "Linee guida per l´installazione e l´utilizzo di impianti di videosorveglianza" (all. 10 al verbale del 23 maggio 2012) –, formano oggetto di registrazione su cassette VHS, "sostituite ogni 24 ore e sovrascritte ogni sette giorni";

RILEVATO tuttavia che, ancorché il rappresentante della società abbia dichiarato che nessuna telecamera inquadri direttamente postazioni fisse di lavoro (cfr. nota 4 giugno 2012), il personale di servizio può comunque essere ripreso allorché, nell´esecuzione delle proprie mansioni, si sposti nei diversi ambienti dell´hotel sottoposti a videosorveglianza, alcuni dei quali (in particolare il corridoio di servizio adiacente alla hall che conduce alla cucina ed all´area di back office collocata dietro il banco della reception), peraltro, di frequentazione esclusiva dei lavoratori (cfr. anche Provv. 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223);

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle telecamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 114 del Codice e 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti – e salve le eventuali determinazioni conseguenti alle verifiche periodiche che il titolare del trattamento ha dichiarato intendere effettuare "ai fini di aggiornare regolamenti e procedure" (cfr. nota 4 giugno 2012) –, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 10 novembre 2011, doc. web n. 1859569; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il blocco o il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nell´attesa dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970 (e qualora ciò non sia già avvenuto), di dover disporre nei confronti di UNA s.p.a. il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso UNA Hotel Cusani di Milano;

CONSIDERATO che la Guardia di finanza ha già interessato la competente autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

RITENUTO di disporre altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di UNA s.p.a.:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza (artt. 114 del Codice e 4, comma 2, l. n. 300/1970), con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nell´attesa dell´eventuale espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970 (e qualora ciò non sia già avvenuto), dispone il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso UNA Hotel Cusani di Milano;

3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

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Doc-Web
2212826
Data
25/10/12

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