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Annullamento parziale del provvedimento del 4 luglio 2013 n. 335 - 6 marzo 2014 [3025797]

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[doc. web n. 3025797]

Annullamento parziale del provvedimento del 4 luglio 2013, n. 335 - 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 106 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento n. 335 adottato da questa Autorità il 4 luglio 2013 a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati l´11 luglio 2012 (corredato da riprese fotografiche) e trasmesso al Garante con nota del 10 ottobre 2012 dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Privacy, avente ad oggetto un impianto di videosorveglianza funzionante presso l´esercizio commerciale Supermercato Centro Storico s.r.l. avente sede legale in via S. Cosmo F. Portanolana n. 119, a Napoli;

VISTI il ricorso presentato dalla società avanti al Tribunale di Napoli in data 21 novembre 2013 nonché la documentazione – non tenuta in considerazione dal Garante in sede di adozione del provvedimento n. 335/2013 – presentata dalla società all´Ufficio nell´ambito del procedimento conseguente al verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 67/2012 (ai sensi dell´art. 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196- concernente l´inidoneità dell´informativa resa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice), e segnatamente la dichiarazione resa dal rappresentante della società e la documentazione fotografica allegata alla "nota integrativa" degli scritti difensivi del 30 ottobre 2012 dalla quale risulta l´avvenuto assolvimento, alla data del 30 ottobre 2012, dell´obbligo di integrare l´informativa mediante l´apposizione di idonei pittogrammi nelle aree riprese dalle telecamere installate nell´esercizio commerciale (circostanza ribadita dalla società nel corso dell´audizione del 15 aprile 2013);

VISTA altresì l´autorizzazione rilasciata in data 24 gennaio 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli all´installazione del sistema di videosorveglianza e al suo impiego in conformità alla previsione di cui all´art. 4, l. n. 300/1970, essa pure prodotta all´Ufficio in occasione della menzionata audizione del 15 aprile 2013 (e, successivamente, nella comunicazione di avvenuto adeguamento dell´11 ottobre 2013);

VISTA l´istanza di revoca del provvedimento n. 335 del 4 luglio 2013 contenuta nella comunicazione di avvenuto adeguamento dell´11 ottobre 2013, in ragione dell´avvenuta adozione da parte della società, anteriormente al 4 luglio 2013, di opportune misure concernenti i profili di violazione accertati nel corso delle verifiche ispettive dell´11 luglio 2012, sia in relazione alla rilevata inidoneità dell´informativa resa agli interessati sia con riguardo alla rilevata mancanza delle garanzie prescritte dagli artt. 114 del Codice e 4, comma 2, l. n. 300/1970;

CONSIDERATO che, in epoca successiva all´effettuazione degli accertamenti e salvo quanto nel corso dei medesimi acclarato in punto di illiceità dei trattamenti effettuati mediante il sistema di videosorveglianza, la società ha fornito idonea prova:

a. dell´avvenuta adozione delle misure concernenti l´informativa da rendere agli interessati, in data 30 ottobre 2012, e

b. delle misure concernenti le garanzie di cui all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 per i lavoratori oggetto di possibile controllo a distanza, a far data dal 24 gennaio 2013 (mettendone a parte l´Autorità nel corso dell´audizione del 15 aprile 2013);

RITENUTO pertanto – fermo quanto statuito nel provvedimento n. 335 del 4 luglio 2013 in relazione alla dichiarata illiceità del trattamento effettuato dalla società per le ragioni nel medesimo indicate e salve pertanto le conseguenze sanzionatorie che derivano – di annullare in parte il menzionato provvedimento del Garante ai sensi dell´art. 21-nonies, l. n. 241/1990, limitatamente alle prescrizioni impartite al punto 2, lett. a) e b) del medesimo;

VISTI gli elementi in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell´art. 21-nonies, l. n. 241/1990, annulla in parte, limitatamente alle prescrizioni impartite al punto 2, lett. a) e b), il provvedimento del 4 luglio 2013, n. 335 concernente l´effettuazione di trattamenti di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza funzionante presso l´esercizio commerciale Supermercato Centro Storico s.r.l. avente sede legale in via S. Cosmo F. Portanolana n. 119, a Napoli.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia