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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Liguria - 10 novembre 2011 [1859569]

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[doc. web n. 1859569]
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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso presso l´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria - 10 novembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 420 del 10 novembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTA la segnalazione del 26 ottobre 2010 con cui si lamentava l´illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300) – in quanto sistemi di ripresa sarebbero stati "rivolti verso i rilevatori di presenza del personale" – nonché della disciplina di protezione dei dati personali;

VISTE le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento con nota datata 26 luglio 2011 – alle quali trovano applicazione l´art. 168 del Codice e rispetto alle quali non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte del segnalante –, dalle quali risulta che:

- il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato nel 2004 e rimodernato nel 2010, è finalizzato alla "tutela del patrimonio aziendale [e] nessuna delle telecamere è posizionata in modo da riprendere i lettori di badge, né tantomeno alcuna postazione di lavoro";

- "le riprese hanno lo scopo di monitorare gli accessi del palazzo sede della Direzione regionale (sia anteriori che posteriori) e gli accessi ai posti auto";

- "accanto ad ogni varco di ripresa è posizionata l´informativa di rito che avvisa che l´area è oggetto di videosorveglianza";

- le immagini registrate formano oggetto di cancellazione automatica decorse 48 ore;

RILEVATO tuttavia che le telecamere installate risultano dislocate presso tutti gli accessi all´edificio presso i quali transitano anche i lavoratori, con conseguente possibilità di riprenderne e registrarne l´attività, ancorché, a detta del titolare del trattamento, l´unica finalità perseguita sia quella sopra menzionata della "tutela del patrimonio aziendale";

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti, non risulta che l´installazione delle videocamere sia avvenuta nel rispetto della disciplina prevista dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO, inoltre, che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO, pertanto, che il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice; cfr. Provv.ti 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´eventuale espletamento degli adempimenti previsti dal menzionato art. 4, l. n. 300/1970, di dover disporre nei confronti dell´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti dell´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, vieta il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza in corrispondenza degli accessi al luogo di lavoro;

3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione avverso il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua notificazione, avanti al tribunale ordinario del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento.

Roma, 10 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli