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Accesso ai dati di persona deceduta

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Accesso ai dati di persona deceduta

Ai sensi dell´art. 13, comma 3 della legge n. 675/1996, l´erede ha il diritto di accedere a tutti i dati personali concernenti il "de cuius", ivi comprese le informazioni attinenti a pregressi rapporti obbligatori di cui egli sia stato contitolare. L´erede/interessato, ove intenda accedere ai dati personali relativi a contratti bancari estinti dopo la morte del "de cuius" ed originariamente intestati sia a questi che a terzi, ha il diritto di acquisire piena cognizione del contenuto delle informazioni detenute dall´istituto bancario e, tra esse, delle generalità dei terzi cointestatari; ne consegue che, in caso di presentazione dell´istanza d´accesso, la Banca/titolare del trattamento non può condizionare la messa a disposizione della documentazione afferente al rapporto al previo rilascio, da parte dell´interessato, di una "liberatoria", trattandosi di modalità di riscontro non prevista dalla legge n. 675/1996.

  • Garante 3 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 20 [doc. web n. 1065256]


L´erede testamentario ha diritto di accedere ai dati personali relativi a rapporti intrattenuti dal suo dante causa con un istituto di credito (richiesta di accesso ai dati relativi al conto corrente intestato al "de cuius" ed ai certificati di deposito al portatore emessi su sua richiesta).

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 26 [doc. web n. 1066455]


La normativa in materia di protezione dei dati personali non attribuisce agli eredi del titolare di una casella postale il diritto, nei confronti di Poste italiane s.p.a., di accedere ai nominativi dei mittenti ed alle date di arrivo della corrispondenza eventualmente giacente all´interno della casella, in quanto tali informazioni, qualificabili come dati personali del "de cuius", rimangono nella sua esclusiva disponibilità, e non formano oggetto di "trattamento" da parte di Poste italiane, che detiene solo i dati personali del titolare necessari alla stipula del contratto di locazione della casella. Gli eredi possono però ottenere l´accesso secondo le norme del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni).

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067435]


La richiesta di un erede di accedere ai dati personali relativi ad una polizza assicurativa stipulata dal "de cuius" in favore di un terzo è accoglibile nella parte in cui ha ad oggetto i dati personali del defunto e non anche in quella riferita alle copie di interi documenti. Ne consegue che il titolare del trattamento è tenuto ad estrarre dagli atti e dai documenti detenuti – ivi comprese le polizze eventualmente sottoscritte – tutte le informazioni personali relative al defunto, mettendole a disposizione, in modo intelligibile, dell´erede, con esclusione dei dati relativi ai terzi beneficiari della polizza assicurativa, i quali, in base all´art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell´assicurazione e diventano beneficiari di eventuali somme di denaro che, peraltro, non rientrano nell´asse ereditario.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1053796]


Potendo il diritto di accesso ai dati personali di una persona deceduta essere esercitato da chiunque vi abbia interesse, è legittima la richiesta del coniuge (anche in qualità di esercente la potestà sul figlio minore) di accedere ai dati personali del defunto marito detenuti da un istituto di credito e, segnatamente, a quelli inerenti ad un rapporto di conto corrente intestato al "de cuius"e da cui sarebbero state prelevate alcune somme di denaro necessarie per stipulare alcune polizze assicurative. Ne consegue che l´istituto di credito/titolare del trattamento deve consentire alla ricorrente l´accesso a tutte le informazioni personali riferibili al defunto marito e che riguardino il conto corrente ad esso intestato, ad eccezione degli eventuali dati di terzi, tra cui, ad esempio, gli estremi identificativi di terzi beneficiari di contratti stipulati dal defunto.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1053716]


Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, il diritto di accesso, se riferito alle informazioni concernenti persone decedute, può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse. Il figlio del defunto, in relazione ai connessi profili successori, ha quindi titolo a proporre ad un istituto di credito, con cui il genitore aveva intrattenuto vari rapporti, un´istanza di accesso ai dati personali (operazioni bancarie, movimenti di denaro, ecc.) del de cuius, a prescindere dalle prerogative riconosciute in altra sede da norme ulteriori, quali quelle contenute nel T. U. in materia bancaria (art. 119, comma 4, del d. lg. n. 385/1993, come sostituito dall´art. 24 del d. lg. n. 342/1999). Né l´esercizio del diritto di accesso può essere subordinato all´esibizione di particolari documenti (relativi ai vari eredi e all´esistenza e allo stato delle disposizioni testamentarie), o essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico.

  • Garante 8 ottobre 2003 [doc. web n. 1053855]


La legge sulla protezione dei dati personali consente l´accesso ai dati di persone decedute da parte di "chiunque vi abbia interesse". Pertanto gli eredi hanno diritto di accedere a tutti i dati personali dei genitori defunti relativi a rapporti intrattenuti da questi ultimi con un istituto bancario e con una società di assicurazione, fatta eccezione per quei dati che siano riferibili a terzi (nella specie gli eredi avevano chiesto di conoscere gli estremi identificativi del beneficiario di una polizza assicurativa stipulata in favore di un terzo da uno dei danti causa).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083095]


Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, chiunque ha il diritto di accedere ai dati personali concernenti persone decedute, purché vi abbia interesse. Pertanto, il discendente del defunto ha pieno titolo ad accedere ai dati personali del "de cuius" a prescindere dalla concreta posizione attualmente rivestita in ambito successorio, senza che l´esercizio di tale diritto possa essere condizionato alla prova della qualità di chiamato all´eredità o all´esibizione di particolari documenti, quale la procura notarile rilasciata dagli eventuali altri eredi (fattispecie in cui il discendente del defunto ha chiesto ad un avvocato, che aveva assistito professionalmente il "de cuius", di accedere ai dati di quest´ultimo contenuti in atti e documenti detenuti in ragione del mandato difensivo ricevuto dal proprio cliente).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1152385]


L´accesso ai dati di una persona deceduta deve essere consentito a chiunque vi abbia interesse. Ne consegue che l´erede ha diritto di conoscere tutti i dati personali riferiti al suo dante causa e detenuti da un istituto di credito. Ove l´estrapolazione di tali dati, dagli archivi e dai documenti e la trasposizione degli stessi su supporto cartaceo o informatico, risulti particolarmente difficoltosa il titolare del trattamento potrà riscontrare la richiesta permettendo all´interessato di prendere visione dei dati e di estrarne copia, oscurando informazioni riferite a terzi. Solo nel caso in cui i dati personali richiesti e le informazioni relative ai terzi siano intrecciati al punto da rendere non comprensibili ovvero snaturare il contenuto dei dati stessi, è consentita la consegna di copia integrale dei documenti o degli atti richiesti.

  • Garante 10 dicembre 2003 [doc. web n. 1053648]