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Provvedimento del 10 dicembre 2003 [1053648]

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[doc web n. 1053648]

Provvedimento del 10 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Edoardo Scortegagna, rappresentato e difeso dall´avv. Giampaolo Miotto presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Fideuram S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto positivo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, in considerazione del proprio interesse di "figlio ed erede del signor Giovanni Scortegagna", aveva chiesto a Banca Fideuram S.p.A. di accedere a tutte le informazioni personali che riguardano il defunto (che era stato cliente della predetta banca), unitamente "all´estratto conto di tutti i rapporti bancari e di qualsivoglia altro genere (conti correnti, deposito titoli …) intrattenuti" dal defunto con la predetta banca, "le modalità di estinzione dei suddetti rapporti, ove avvenuta, comprensiva dell´identità dei soggetti che abbiano effettuato le relative operazioni", nonché "l´eventuale identità di soggetti cointestatari dei suddetti rapporti o di quelli muniti di delega ad operare da parte del signor Giovanni Scortegagna".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali già richiesti mediante l´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire alle predette richieste, formulato il 21 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca Fideuram S.p.A., Funzione successioni e richieste autorità giudiziaria, con nota anticipata via fax il 27 ottobre 2003, nel confermare l´esistenza di "vari rapporti/investimenti in capo al Sig. Scortegagna Giovanni a partire dal 1994", ha dichiarato di essere impegnata nel reperimento delle informazioni richieste dal ricorrente che, data la loro quantità, sarebbero state comunicate allo stesso entro pochi giorni.

Con nota anticipata via fax il 5 novembre 2003 e con memoria in data 11 novembre 2003 (nella quale la banca in questione comunica di eleggere domicilio presso la direzione della stessa) la resistente ha però sostenuto che nel caso di specie (dato il tenore delle richieste formulate dal ricorrente che avrebbero a suo avviso ad oggetto "l´invio di documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti dal de cuius con la banca) troverebbe applicazione non la legge n. 675/1996, bensì "la disciplina speciale prevista dall´art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/93 e dall´art. 28, ultimo comma, del Reg. Consob n. 11522/98".

La resistente, "come di prassi" e ritenendo di operare "in modo più che diligente", ha comunque fornito al ricorrente "un quadro di sintesi delle principali informazioni (…) in suo possesso" relative ai rapporti/investimenti intestati al defunto sig. Giovanni Scortegagna, "nel totale rispetto dei tempi stabiliti dalla richiamata normativa di settore".

La medesima resistente ha anche sostenuto che copia di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente ("n. 140 copie tra estratti conto e conferme operazioni a partire dal 1994") sarebbe a disposizione dello stesso presso la banca medesima che provvederà a consegnarla all´interessato "previo pagamento delle spese sostenute dalla banca", quantificate in euro 840.

La resistente ha anche chiesto di rigettare la richiesta di rimborso delle spese del procedimento e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla banca.

Con memoria inviata via fax il 12 novembre 2003 il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro della resistente in quanto contenente solo parte delle informazioni detenute con riferimento al defunto sig. Giovanni Scortegagna ed ha quindi ribadito la richiesta di accesso. Ad avviso del ricorrente tale accesso dovrebbe essere consentito gratuitamente ai sensi della legge n. 675/1996, prevedendo la normativa un eventuale contributo per le spese sostenute dal titolare del trattamento solo nell´ipotesi in cui non risulti confermata l´esistenza di dati (art. 13, comma 2, legge n. 675/1996 e art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998).

Con memoria del 20 novembre 2003 la resistente ha contestato quanto affermato dal ricorrente ed ha ribadito le proprie posizioni, sostenendo, in particolare, che la legge n. 675/1996 non disciplinerebbe "il diritto di acquisire documentazione inerente ai rapporti contrattuali che (…) è già regolato da una normativa specifica di settore".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali di una persona deceduta trattati da un istituto di credito in relazione ad operazioni bancarie e finanziarie.

Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chiunque vi abbia interesse". In base a tale disposizione l´interessato, nella dichiarata qualità di erede e discendente del defunto, ha titolo ad accedere ai dati personali del de cuius.

Il ricorso è pertanto fondato e deve essere quindi accolta la richiesta dell´interessato di accedere ai sensi del citato art. 13 a tutti i dati personali riferiti al defunto sig. Giovanni Scortegagna, contenuti in atti e documenti attualmente detenuti dalla resistente in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con il defunto.

Il medesimo art. 13 non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, più precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali su supporto cartaceo o informatico che riguardano l´interessato (nel caso di specie, il defunto sig. Giovanni Scortegagna) e a riferirle al ricorrente con modalità idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili.

Qualora insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre tali dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il resistente potrà riscontrare la richiesta dell´interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72).

Solo in determinati casi può emergere anche la necessità di esibire o consegnare copia non solo di dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare terzi. Ciò limitatamente alle situazioni in cui "i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi risultino intrecciati al punto da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto (…)" (a tal riguardo, v. Provv. del Garante del 23 giugno 1998, in Bollettino, n. 5, p. 20).

Infine, l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dalla citata normativa di settore in riferimento al diverso diritto del cliente di ottenere copia di ampia documentazione bancaria e finanziaria.

La resistente, che nel riscontrare l´istanza chiaramente riferita a dati personali anziché a documenti e proposta ai sensi del citato art. 13, si è sinora limitata a fornire "un quadro di sintesi delle principali informazioni in suo possesso" (profilo in relazione al quale va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998), ma non ha comunicato tutte le informazioni personali richieste in relazione alle movimentazioni bancarie e finanziarie relative al de cuius, dovrà quindi comunicare al ricorrente tutti i dati personali oggetto di richiesta, secondo le modalità sopraindicate, entro un termine che appare congruo fissare al 29 febbraio 2004.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca Fideuram S.p.A. di adempiere, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, alle richieste del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento ai soli dati personali già comunicati al ricorrente;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Banca Fideuram S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

 

Roma, 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1053648
Data
10/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso