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Diritti dell'interessato - Richiesta di accesso dell'erede a polizze assicurative stipulate dal defunto - 22 settembre 2003 [1053716]

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[doc web n. 1053716]

Diritti dell´interessato - Richiesta di accesso dell´erede a polizze assicurative stipulate dal defunto - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Ciaglia presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura speciale depositata in atti

nei confronti di

Roma Vita S.p.A. e Banca di Roma S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

La sig.a XY (vedova del sig. ZY), in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore XZ, in data 9 giugno 2003 proponeva istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Roma Vita S.p.A. per chiedere conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali attinenti al defunto e relativi, in particolare, ad alcune polizze vita che il de cuius avrebbe stipulato, poco tempo prima di morire, a favore di terzi beneficiari che la ricorrente intende così individuare.

In pari data, la ricorrente presentava analoga istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 anche nei confronti di Banca di Roma S.p.A. per chiedere la comunicazione di tutti i dati personali relativi al defunto, con particolare riferimento "alle operazioni effettuate negli ultimi anni" dallo stesso sul conto corrente n. 27138 dal quale risultano prelevate le somme necessarie per stipulare le polizze assicurative in questione. Con entrambe le istanze le ricorrenti hanno chiesto più specificamente di ottenere anche "tutta la documentazione afferente operazioni attinenti le polizze vita contratte dal sig. ZY con la Roma Vita S.p.A. (...), comprensive dell´indicazione dei beneficiari e della documentazione relativa alla eventuale riscossione delle stesse da parte di questi ultimi".

Il 20 giugno 2003, Roma Vita S.p.A. forniva riscontro all´istanza delle ricorrenti comunicando i dati richiesti ad eccezione dei nominativi dei beneficiari delle suddette polizze e dichiarando di non ritenersi tenuta ad esibire copia della documentazione relativa ai contratti assicurativi ed afferente alle prestazioni rese in favore di altri soggetti, "per ragioni di rispetto della riservatezza di tali soggetti, destinatari dei benefici contrattuali".

Con note del 13 e del 20 giugno 2003, Banca di Roma S.p.A. - filiale n. 206 di Roma ha dapprima comunicato di avere interessato Roma Vita S.p.A., "per la risoluzione positiva" delle richieste e, quindi, di non poter dar seguito alla richiesta relativa ai beneficiari delle polizze assicurative perché "non rientrante nelle proprie competenze e in quanto a ciò diffidata dalla Direzione centrale area legale" del medesimo istituto di credito.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando che "i dati forniti, privi dell´identità dei beneficiari, costituiscono una comunicazione arbitrariamente parziale e sostanzialmente inintelligibile, in quanto priva di ogni utilità per le persone interessate".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Roma Vita S.p.A., con nota anticipata via fax il 20 giugno 2003, ha dichiarato che nulla osterebbe "alla comunicazione dei dati se non la preoccupazione di violare le disposizioni di legge in materia di riservatezza, con la rivelazione dei nominativi delle persone designate dal contraente quali beneficiati per il caso di morte (soggetti terzi rispetto ai successori ex lege del contraente medesimo)".

Con fax del 30 luglio 2003, Banca di Roma S.p.A. ha dichiarato di non ritenersi "titolare del rapporto in relazione al quale vengono richiesti documenti e dati" e di rimettersi pertanto alle "determinazioni che (...) Roma Vita formulerà ".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la richiesta di accesso a dati personali di un defunto in relazione ad alcune polizze assicurative stipulate da quest´ultimo in favore di terzi.

Il ricorso è fondato in ordine alla richiesta formulata nei confronti di Banca di Roma S.p.A.

La richiesta della ricorrente è legittima nella parte in cui, anche in nome e per conto della figlia minore, essa intende accedere ai dati personali del defunto e non anche nella parte riferita alle copie di interi documenti, come invece impropriamente sostenuto nell´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e nel successivo ricorso.

Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso ai dati, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse, e tale presupposto ricorre nel caso di specie.

Il titolare del trattamento deve estrarre dagli atti e dai documenti detenuti (ivi comprese le polizze eventualmente sottoscritte) tutte le informazioni personali relative al defunto, mettendole a disposizione, in modo intelligibile, della ricorrente nella duplice qualità sopramenzionata.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 non prevede il rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, più precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare, su supporto cartaceo o informatico, dai propri archivi e documenti le informazioni personali che riguardano l´interessato oggetto di richiesta ed a comunicarle con modalità idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili.

Solo quando insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell´interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre eventuale copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72).

Alla luce di tali considerazioni, va accolto in parte il ricorso nella parte riguardante Banca di Roma S.p.A. Contrariamente a quanto sostenuto da quest´ultima in sede di riscontro all´istanza proposta dalle ricorrenti e nel corso del procedimento, l´istituto di credito resistente è titolare del trattamento con riferimento ai dati personali relativi al defunto e al suo rapporto di conto corrente (specificato in premessa) da cui sarebbero state prelevate le somme necessarie per stipulare le polizze assicurative in questione.

La resistente dovrà, pertanto, consentire alla ricorrente, nella duplice qualità sopra indicata, l´accesso a tutte le informazioni personali riferibili al defunto e che riguardino il conto corrente ad esso intestato, nei termini sopra precisati, entro il congruo termine del 15 novembre 2003. Da tale accesso andranno quindi escluse tutte le informazioni personali eventualmente non riferite al de cuius, quali, ad esempio, gli estremi identificativi di terzi beneficiari di contratti stipulati dal defunto.

Il ricorso non risulta invece fondato nei confronti di Roma Vita S.p.A. Tale società ha comunicato i dati personali relativi al de cuius, omettendo correttamente di indicare altri dati relativi a terzi beneficiari di polizze in questione, rispetto ai quali la ricorrente potrà comunque tutelare i diritti inerenti all´eredità nella competente sede giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta rivolta a Banca di Roma S.p.A. di accedere ai soli dati personali del defunto sig. Carmelo Bene con riferimento al conto corrente indicato in atti e ordina a tale resistente di corrispondere a tale richiesta entro il termine e secondo le modalità di cui in motivazione, dando conferma al Garante entro la stessa data dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara infondato il ricorso per la restante parte.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli