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Provvedimento del 24 aprile 2014 [3268069]

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[doc. web n. 3268069]

Provvedimento del 24 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 24 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 17 gennaio 2014 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con cui Andrea Segato, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del soggetto eventualmente designato responsabile del trattamento, dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, nonché del soggetto designato rappresentante del titolare nel territorio dello Stato; l´interessato ha inoltre chiesto di ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge con attestazione che la predetta operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, opponendosi infine al loro trattamento per finalità di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 marzo 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 27 febbraio 2014, con cui Poste Italiane  S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha comunicato i dati personali del medesimo detenuti "all´interno degli archivi di Poste Italiane S.p.A.", rappresentando che il consenso al trattamento per finalità di comunicazione commerciale sarebbe stato prestato dall´interessato in occasione della sottoscrizione "del contratto di Conto corrente Bancoposta Click n. (…)", nonché "dell´acquisto della carta Postepay prepagata"; la resistente ha comunque dichiarato di aver provveduto, in riscontro alla richiesta di opposizione al trattamento per finalità promozionali avanzata dall´interessato, all´aggiornamento degli archivi garantendo che i dati personali del medesimo "saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dei rapporti contrattuali in essere con Poste";

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 5 marzo 2014,  con cui il ricorrente ha eccepito la non veridicità delle affermazioni rese da Poste Italiane S.p.A. in merito all´avvenuta prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di carattere commerciale che sarebbe stato reso dall´interessato in occasione dell´instaurazione di rapporti contrattuali con l´odierna resistente;

VISTA la e.mail datata 16 aprile 2014, con cui il titolare del trattamento, nel ribadire quanto già rappresentato, ha trasmesso copia dei contratti sottoscritti dall´interessato da cui risulta il consenso prestato dal medesimo a Poste Italiane S.p.A. per il trattamento dei propri dati personali per finalità promozionali;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura  di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A., nella misura di euro 150, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia