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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Primi sui Motori s.p.a. - 7 febbraio 2013 [2452395]

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[doc. web n. 2452395]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Primi sui Motori s.p.a. - 7 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 53 del 7 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte della segnalazione di Scala Reale s.r.l., pervenuta in data 25 novembre 2009, con cui veniva lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via e-mail da parte di Primi sui motori s.p.a., e sulla base delle risultanze istruttorie svolte dall´Ufficio, l´Autorità ha adottato in data 23 settembre 2010 un provvedimento nei confronti della suddetta società ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, con cui è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati personali di dati effettuato per l´invio di comunicazioni promozionali via e-mail in carenza di un consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati;

VISTO il verbale n. 24664/66567 dell´8 novembre 2010 con cui sono state contestate alla Primi sui motori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Modena, Viale Finzi n. 587, P.I. 03162550366, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 13 e al combinato disposto degli artt. 23 e 130, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 dall´Ufficio del Garante, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con cui la società ha dichiarato di "essere venuta in possesso del dato relativo alla società Scala Reale srl in data 9 aprile 2007, per averlo acquistato nell´ambito di una guida web aziende, denominata DB mail e venduta dalla società New Project srl di Luca Puppi (…)" sul convincimento che i dati lì contenuti fossero stati raccolti previo consenso preventivo, specifico ed informato dell´interessato, e "di aver eliminato i dati riferibili alla cliente successivamente alla richiesta di cancellazione, in data 26 giugno 2009, mentre il successivo riutilizzo del dato ai fini dell´invio doveva essere etiologicamente ricollegabile ad un cattivo funzionamento della piattaforma". La società ha, inoltre, dichiarato di essersi sempre attenuta alle prescrizioni del Garante, in quanto l´e-mail inviata non conteneva alcuna informazione pubblicitaria mentre un link rimandava al testo dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice al fine di ottenere il preventivo consenso informato dell´interessato. Con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, la società ha chiesto che venga applicato l´importo minimo della sanzione amministrativa come modificato dal D.L. n. 135 del 25 settembre 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 20 novembre 2009, considerato che i fatti risalgono a un periodo successivo al suddetto decreto legge;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi in data 28 novembre 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nella quale la società ha precisato che la banca dati, pur essendo nella propria disponibilità, non poteva essere modificata e che, pertanto, la responsabilità di quanto accaduto deve attribuirsi alla ditta New Project, chiedendo, altresì, la rateizzazione delle eventuali sanzioni amministrative;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. La circostanza che il database contenente, tra gli altri, i dati di Scala Reale s.r.l. sia stato acquistato da una terza società, non vale ad escludere la responsabilità in merito alle violazioni contestate, in particolare per quel che riguarda la raccolta del consenso. Infatti, il provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 (doc. web n. 29840) espressamente attribuisce a chi acquista una banca dati il dovere di "accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica e al suo successivo utilizzo ai fini di materiale pubblicitario". Sotto questo profilo, la società ha dichiarato di non avere alcuna documentazione relativa alla raccolta del consenso del segnalante, perché nella disponibilità del fornitore. Tra l´altro, nel corso dell´istruttoria svolta dall´Ufficio, la società non ha provato di aver acquisito neanche successivamente il consenso dell´interessato a ricevere le comunicazioni promozionali. Lo stesso provvedimento del 29 maggio 2003, inoltre, stabilisce che l´informativa sia resa al momento in cui i dati sono registrati, conformemente alla disposizione dell´art. 13, comma 4, del Codice. In tal caso, la società ha dichiarato di aver reso l´informativa all´interessato successivamente alla richiesta di cancellazione, in data 26 giugno 2009. Tuttavia, oltre al fatto che non è stata prodotta agli atti l´e-mail di cui si tratta, si evidenzia che tale circostanza non è rilevante perché non conforme alle indicazioni del Garante secondo cui l´informativa va resa, come detto, al momento della registrazione dei dati. Per quanto riguarda, invece, l´argomentazione della parte, secondo cui andrebbe applicata la sanzione amministrativa in vigore all´epoca in cui i fatti sono accaduti, deve essere parzialmente accolta. Infatti, con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 del Codice, considerato che la banca dati è stata acquistata, come dichiarato dalla parte, in data 9 aprile 2007 e che le prime e-mail all´interessato risultano inviate già nel 2008, atteso che l´informativa agli interessati andava resa al momento della registrazione dei dati, ne deriva che l´importo della sanzione da applicarsi deve essere quella in vigore al momento della commissione dell´illecito, ovvero nell´importo da tremila a diciottomila euro. Per quanto riguarda, invece, la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, atteso che con la segnalazione Scala Reale s.r.l. ha documentato la ricezione di una e-mail promozionale avvenuta il 29 ottobre 2009, il momento della commissione dell´illecito deve essere, in questo caso, individuato nella data di invio di tale ultima e-mail. La modifica all´importo minimo della sanzione di cui si tratta è stata introdotta con la legge n. 166 del 20 novembre 2009 (con efficacia a decorrere dal 25 novembre 2009), mentre il D.L. n. 135 del 25 settembre 2009 non prevedeva alcuna modifica alla norma sanzionatoria. Pertanto, l´importo della sanzione è stato correttamente individuato nel pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RILEVATO, invece, che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) del segnalante mediante l´invio di e-mail di natura promozionale, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13, comma 4, del Codice e senza acquisire il preventivo consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società è stata destinataria di un provvedimento prescrittivo e di divieto adottato dall´Autorità in data 23 settembre 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161, nella misura di 3.000,00 euro (tremila) e per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis nella misura di euro 20.000,00 euro (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Primi sui Motori s.p.a., con sede in Modena, viale Finzi n. 587, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di euro 23.000,00 (ventitremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, frazionata in 10 rate mensili dall´importo di euro 2.300,00 (duemilatrecento), in accoglimento della richiesta di rateizzazione, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 23.000,00 (ventitremila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2452395
Data
07/02/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca