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Provvedimento del 30 maggio 2013 [2603793]

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[doc. web n. 2603793]

Provvedimento del 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 270 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante del 28 febbraio 2013 presentato da XY nei confronti di Antevenio s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di alcune comunicazioni a carattere promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica "KW" da parte di alcuni operatori commerciali i quali, a proprio parere, avrebbero acquisito l´indirizzo e-mail in questione dal sito "www.postadiretta.it" gestito da Antevenio s.r.l.,  non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte a conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano, le finalità e le modalità  su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è altresì opposto al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali, sollecitandone la cancellazione e ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 18 aprile 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 marzo 2013 con la quale Antevenio s.r.l. ha dichiarato che l´iscrizione del ricorrente al sito "www.postadiretta.com" di cui la società è titolare deriva dall´aver quest´ultimo pubblicato un annuncio sul sito "http://www.adboom.it" e di essersi contestualmente iscritto al sito www.postadiretta.com" selezionando l´opzione "Sì" (anziché il "No") "nell´apposita sezione (facoltativa e non vincolante rispetto ai servizi richiesti ad adboom) in cui dichiara espressamente di aver letto ed accettato le regole di adesione al servizio di informazioni promozionali di PostaDiretta.com"; rilevato quindi che "i dati e il consenso al trattamento risultano pertanto conferiti direttamente" dal ricorrente; rilevato che la resistente ha riepilogato le informazioni relative alla registrazione del ricorrente presso "www.adboom.it" e "www.postadiretta.com" , dati "validati da una procedura di doppio opt-in atta a verificare il possesso della casella di posta e la genuinità della dazione del consenso"; rilevato che la resistente, riportando anche quanto indicato nell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice già resa al ricorrente all´atto della registrazione al sito "www.postadiretta.com", ha chiarito la finalità di marketing del trattamento che viene effettuato con "modalità esclusivamente telematiche ed automatizzate, utilizzando sistemi di gestione dei database che escludono una gestione diretta dei dati da parte degli operatori del sistema" ed ha altresì dichiarato che i dati non sono oggetto di diffusione e vengono comunicati solo a terzi soggetti che forniscono alla resistente servizi di consulenza,  anche legale, postalizzazione e invio di comunicazioni; rilevato che la resistente ha riscontrato che l´e-mail con la quale il ricorrente avrebbe chiesto di cancellarsi dal sito di postadiretta è presente nella mailbox "privacy@postadiretta.it"  ma che tale richiesta non sarebbe stata "presa in carico o per un errore umano dell´incaricato al trattamento (…) o per una ragione tecnica" mentre, nonostante le ricerche effettuate, Antevenio s.r.l. non avrebbe trovato alcuna traccia di una eventuale richiesta di "unsubscribe" associata all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ("meccanismo automatico di gestione dei propri dati e del proprio consenso" messa a disposizione degli utenti del sito);

VISTA la memoria datata 8 aprile 2013 con la quale il ricorrente, nel contestare la propria registrazione al sito "www.postadiretta.it" , ha chiesto alla controparte di esibire l´e-mail del 2.9.2011 con la quale, secondo quanto affermato da Antevenio s.r.l., si sarebbe iscritto a tale sito; rilevato che il ricorrente ha comunque ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento, essendo stato il medesimo costretto a proporre ricorso al Garante non avendo la resistente fornito riscontro alle richieste del ricorrente formulate con l´interpello preventivo;

VISTA la nota datata 10 maggio 2013 con la quale la resistente ha fornito ulteriori informazioni, attraverso le copie di apposite schermate, circa la procedura di registrazione dell´utente al sito "www.adboom.it" che prevede, come servizio collaterale opzionale, anche la richiesta di iscrizione al sito "www.postadiretta.com" "mediante apposizione di un flag (marcatura di una casella che si presenta non spuntata) dopo aver acquisito l´informativa privacy di Antevenio relativa ai servizi di postadiretta.it"; rilevato, in ogni caso, che Antevenio s.r.l. è impossibilitata a fornire la copia dell´e-mail di conferma dell´iscrizione del ricorrente a www.postadiretta.it (del 2.9.2011) dato che "la mail di conferma è generata automaticamente dal sistema informativo" e Antevenio s.r.l. non ne conserva una copia fisica da poter mostrare, copia che, dovrebbe invece essere presente "nella mailbox della parte ricorrente, che ha ricevuto la mail e ha cliccato su un link di conferma" (alle ore 14:49:22 del 2.9.2011); rilevato che la resistente ha confermato di aver "interrotto ogni trattamento provvedendo a cancellare l´utenza in oggetto appena (…) avuto notizia della volontà di revoca del consenso precedentemente espresso" e che per tali motivi ritiene "che le spese della presente procedura debbano essere attribuite alla parte ricorrente";

VISTA la nota datata 14 maggio 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dei riscontri ottenuti e nel sottolinearne la tardività, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice,  non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Antevenio s.r.l. nella misura di euro 150, compensandone la restante parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

RILEVATO che l´Autorità si riserva di verificare con un autonomo procedimento la liceità, sotto il profilo della protezione dei dati personali, del complessivo trattamento di dati svolto dalla resistente a fini promozionali, anche attraverso l´utilizzo di indirizzi di posta elettronica;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 150 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Antevenio s.r.l., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia