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Provvedimento del 7 novembre 2013 [2934701]

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[doc. web 2934701]

Provvedimento del 7 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 509 del 7 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 20 giugno 2013 nei confronti di Fondazione Lucio Fontana, in persona del legale rappresentante, con cui Giampiero Massazza, in proprio e in qualità di erede universale del fratello defunto Giorgio Massazza, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Pirola, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto, tra l´altro, di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, eventualmente detenuti dalla resistente, nonché di quelli relativi al de cuius e la  comunicazione degli stessi in forma intelligibile; ciò rivendicando la proprietà di un quadro dipinto dal pittore scomparso Lucio Fontana, "riconosciuto e registrato" dalla Fondazione omonima, che il ricorrente avrebbe "affidato in via precaria al fratello (…)", deceduto nel 1989, e successivamente venduto all´asta dalla vedova di quest´ultimo, nonostante l´interessato ne avesse più volte chiesto la restituzione anche nella sua qualità di unico erede legittimo del fratello defunto; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 2 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 15 luglio 2013, con cui l´ente resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Filippo Corbetta, nel fornire riscontro all´interessato, ha rappresentato di non detenere "alcun dato personale direttamente riferibile al ricorrente (…) con la ovvia eccezione di quelli di cui è venuta a conoscenza per effetto della ricezione del ricorso"; la resistente ha altresì comunicato i dati personali del de cuius, precisando che al nominativo di quest´ultimo risulta peraltro attribuito il numero d´archivio assegnato dalla Fondazione all´opera citata nel ricorso che, ad oggi, "risulta venduta a Londra (…) in data 15 ottobre 2010";

VISTA la nota, inviata via pec in data 17 luglio 2013, con cui il ricorrente, nell´eccepire l´incompletezza del riscontro ricevuto dal titolare del trattamento in merito alla richiesta di comunicazione dei dati riferiti al fratello defunto, ha chiesto di precisare se vi siano altre "opere d´arte sempre registrate a nome del sig. Giorgio Massazza", tenuto conto del collegamento esistente tra le opere d´arte, archiviate con uno specifico numero, e la persona fisica cui l´opera medesima viene attribuita mediante assegnazione del medesimo numero;

VISTA la nota, trasmessa via pec in data 18 luglio 2013, con cui la Fondazione, nel rilevare l´esaustività del riscontro fornito, tenuto conto della specificità delle informazioni richieste dall´interessato in quanto circoscritte ad "unica opera di Lucio Fontana", ha comunque manifestato la propria disponibilità a fornire i nuovi dati richiesti, invitando il ricorrente ad acquisirli direttamente presso gli uffici della Fondazione;

VISTA la nota, inviata via pec in data 23 luglio 2013, con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendo che non possa ritenersi sufficiente ad integrare un compiuto riscontro "l´invito a recarsi presso la fondazione in luogo della risposta scritta";

VISTA la nota, trasmessa via pec il 18 settembre 2013, con cui la resistente ha comunicato i dati richiesti, allegando la relativa documentazione;

VISTA la nota, inviata via pec il 10 ottobre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ha chiesto di precisare se una data opera, non presente nella documentazione ricevuta e della quale il medesimo ha indicato gli estremi, risulti archiviata a nome del ricorrente o del fratello defunto;

VISTA la nota, ricevuta via pec in data 14 ottobre 2013, con cui la resistente ha dichiarato che "l´ultima opera richiesta (…) non è oggetto di archiviazione, facendo parte di una realizzazione seriale eseguita con una tiratura di 500 esemplari";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, corrispondendo peraltro spontaneamente anche a richieste in parte non esplicitate nell´atto di ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Fondazione Lucio Fontana nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Fondazione Lucio Fontana, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia