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Provvedimento dell'8 novembre 2012

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[doc. web n. 2254925]

Provvedimento dell´8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 340 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 7 agosto 2012, proposto nei confronti di Poste Italiane S.pA., con cui Anna Maria Mazza, rappresentata e difesa dall´avv. Leo Stilo, in relazione ad un accesso ai dati personali del defunto marito, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta a ottenere la comunicazione dei dati personali relativi al de cuius in merito a consistenza patrimoniale e movimentazioni bancarie; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la risposta del 18 settembre 2012 pervenuta via fax con la quale la società titolare del trattamento, nel rammaricarsi per la risposta fornita alla ricorrente da parte del centro operativo in sede di interpello preventivo, ha fornito all´interessata il riscontro richiesto;

VISTA la memoria pervenuta via posta elettronica il 12 ottobre 2012 con la quale la ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatta dell´accesso ai dati personali, seppure ottenuto solo dopo la proposizione del ricorso presso questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla richiesta di accesso dell´interessato seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. in ragione del mancato riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b)  determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Poste Italiane S.pA., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia