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Provvedimento dell'8 novembre 2012 [2271834]

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[doc. web n. 2271834]

Provvedimento dell´8 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 337 dell´8 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 18 giugno 2012 (e la successiva nota integrativa del 3 luglio 2012), presentato nei confronti di BMW Financial Italia Services S.p.A., con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius riferiti ai rapporti intercorsi con la citata società in relazione all´acquisto o al prestito finalizzato all´acquisto del veicolo BMW modello X3 o di qualsiasi altro veicolo BMW acquistato anche a solo titolo di garante; il ricorrente ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; ciò, in quanto il ricorrente ha ritenuto non completamente idoneo il riscontro fornito dalla citata società in riscontro all´istanza ex art. 7, chiedendo anche copia dell´informativa rilasciata ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 26 settembre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il verbale di audizione del 16 luglio 2012 in cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la memoria inviata in data 23 luglio 2012 con la quale la resistente ha inviato al ricorrente copia del contratto di finanziamento stipulato da un terzo per l´acquisto del veicolo in questione rispetto al quale il defunto Pasquale Dellino risultava fidejussore, contenente altresì l´informativa e il consenso al trattamento dei dati rilasciati dal terzo e dal defunto Pasquale Dellino, l´attestato di consegna del veicolo, nonché la dichiarazione di "titolare effettivo" del terzo ai fini della normativa antiriciclaggio;

VISTA la memoria inviata in data 27 luglio 2012 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto ed ha chiesto, in particolare, di conoscere il ruolo rivestito dai soggetti che, nell´ambito della società resistente, erano stati investiti dell´esame delle questioni oggetto di ricorso;

VISTA la nota inviata in data 30 luglio 2012 con la quale la società resistente ha dichiarato che i soggetti individuati negli atti in questione rivestono il ruolo "di responsabile ed incaricati del trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy, relativamente alle mansioni svolte nell´ambito della società";

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di BMW Financial Services Italia S.p.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100, a carico di BMW Financial Italia Services S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia