g-docweb-display Portlet

Newsletter 17 - 23 novembre 2003

Stampa Stampa Stampa

 

N. 192 del 17 - 23 novembre 2003


Schengen: il "nuovo" archivio sotto la lente dell´Europarlamento

• Il Garante: illecite le foto segnaletiche

• Il Garante vieta la diffusione di foto segnaletiche

 

Schengen: il "nuovo" archivio sotto la lente dell´Europarlamento
Chieste maggiori garanzie.Necessario conciliare sicurezza e diritti fondamentali dei cittadini

Massima trasparenza negli sviluppi futuri del nuovo Sistema informativo Schengen (la banca dati contenente informazioni, fra l´altro, sulle persone alle quali è vietato l´ingresso nei Paesi aderenti all´Accordo di Schengen); previsione di un´unica piattaforma tecnica per le banche dati esistenti a livello dell´UE (SIS, Europol,   Eurodac, Eurojust, ecc.) anche per garantire un sistema coerente di protezione dei dati; massimo rigore nel garantire il rispetto delle norme sulla riservatezza e  divieto di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati inizialmente inseriti nel SIS; necessità di potenziare l´Autorità Comune di Controllo (ACC) Schengen. Sono queste le principali raccomandazioni espresse dal Parlamento europeo in un documento approvato dalla plenaria a larga maggioranza lo scorso 20 novembre, e indirizzato al Consiglio dell´Unione europea.

La Raccomandazione adottata dal Parlamento europeo si inserisce nel dibattito in corso sul previsto ampliamento delle funzioni del Sistema informativo Schengen (v. da ultimo  Newsletter 13-19 ottobre 2003), che è stato inizialmente creato come misura compensativa dell´eliminazione dei controlli alle frontiere nazionali prevista dall´Accordo di Schengen. Particolarmente controversa è la proposta (formulata in un documento del Consiglio dell´UE) di consentire ora ad altri soggetti come l´Europol di accedere ai dati contenuti nel SIS per finalità connesse ad indagini di polizia, e ha suscitato perplessità anche la richiesta di prevedere altre funzioni nel SIS soprattutto in rapporto alla lotta al terrorismo (su iniziativa del Regno di Spagna).

Il Parlamento europeo parte da una ricognizione dello stato dell´arte e delle proposte avanzate, e sottolinea come il Consiglio UE sembri aver accettato il principio di un allargamento delle categorie di persone e oggetti segnalati nel SIS, nonché la possibilità di inserire e trasferire dati biometrici (come foto o impronte digitali), e consentire a soggetti terzi di accedere ai dati per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati inseriti. Tutto questo senza avere recepito, se non in minima parte, le osservazioni formulate in passato dal Parlamento, in particolare rispetto all´accesso di Europol (l´ufficio di polizia europeo) ai dati contenuti nel SIS – ad esempio, l´obbligo per Europol di rispettare le norme in materia di protezione dati stabilite dall´Art. 117 della Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen, o il potenziamento dell´Autorità comune di controllo (il cui presidente è attualmente Giovanni Buttarelli, segretario generale dell´Autorità la privacy italiana) che discuterà questi temi il prossimo 11 dicembre a Bruxelles.

Un altro aspetto importante, a giudizio del Parlamento europeo, riguarda la necessità di fare chiarezza sull´applicazione delle norme di protezione dati, che sono previste dalla Convenzione di Schengen e sulla cui applicazione vigila l´ACC, ma che sono soggette a tutta una serie di vincoli e condizioni legati alla struttura originaria del sistema e al fatto che l´attività del SIS è materia in parte comunitarizzata ed in parte sottoposta alla sovranità dei governi nazionali. Significativo è il richiamo del Parlamento al progetto di Costituzione europea, il cui articolo 50 prevede una legge europea generale di protezione dei dati e l´istituzione di un´autorità di controllo indipendente (il "Garante" europeo).

Le raccomandazioni formulate dal Parlamento mirano, pertanto, a rafforzare il sistema di garanzie per i diritti dei cittadini cercando di conciliare le esigenze di sicurezza con il diritto fondamentale alla protezione dei dati, sancito dall´art. 8 della Carta europea dei diritti fondamentali. A questo scopo, ccorre:

  • promuovere un dibattito pubblico sulla natura e gli obiettivi del SIS, e assicurare trasparenza nello sviluppo futuro del SIS che potrà svolgere ulteriori funzioni dinamiche ma nel quadro di garanzie ggiuntive;
  • valutare la fattibilità di una piattaforma tecnica comune per tutte le banche dati esistenti o future, così da giungere ad un "Sistema informativo dell´Unione" che permetta di ottimizzare le risorse e garantire un sistema coerente di protezione dei dati;
  • affidare la gestione del SIS ad un´agenzia europea, soggetta al controllo del Parlamento europeo;
  • garantire che qualsiasi estensione del SIS si associ al massimo rigore nel rispetto delle norme di rotezione dati, con particolare riguardo ai rischi legati all´impiego di dati biometrici;
  • garantire che i dati del SIS siano utilizzati solo per motivi espressamente indicati in anticipo, con il divieto di derogare a tale principio. In tal senso, il Parlamento si discosta dalle conclusioni del Consiglio europeo del 5-6 giugno 2003, nelle quali si chiedeva di valutare ulteriormente "la possibilità per talune autorità di utilizzare i dati SIS a scopi diversi da quelli per i quali essi sono tati inizialmente inseriti nel SIS";
  • potenziare il coinvolgimento dell´ACC Schengen e delle autorità nazionali di protezione dati nella gestione dello sviluppo del SIS II, in particolare aumentando le risorse finanziarie e umane a disposizione dell´ACC;
  • armonizzare le norme in materia di accesso ai dati e di protezione, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto "terzo pilastro" (attività nel settore della giustizia e degli affari interni), basandosi sui principi fondamentali stabiliti a livello europeo;
  • migliorare la sensibilizzazione dei cittadini europei rispetto al SIS, garantendo l´effettività del diritto di accesso e rettifica dei propri dati personali. In particolare, il Parlamento chiede di prevedere la possibilità per i cittadini di ricorrere in appello al Mediatore europeo o al Garante europeo per la protezione dei dati qualora insorgano problemi rispetto all´esercizio del loro diritto di accesso.



Il Garante: illecite le foto segnaletiche
"Operazione Cleopatra", avviato un procedimento per accertare i responsabili della diffusione

In relazione ad una indagine penale  in corso a Roma in materia di stupefacenti e prostituzione, alcuni servizi giornalistici hanno diffuso, unitamente a legittime notizie di cronaca, foto segnaletiche ed altri dati relativi in particolare a conversazioni ed utenze telefoniche, in violazione della  disciplina  sui doveri d´ufficio di  appartenenti alle forze dell´ordine,  richiamati anche in atti generali dei relativi vertici, e in contrasto con la normaiva sulla protezione dei dati e del diritto d´autore.

Il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver già vietato in passato la diffusione di foto segnaletiche fuori dei casi consentiti dalla legge, con un provvedimento il cui rispetto è per alcuni profili sanzionato anche penalmente.

L´Autorità sottolinea l´illiceità dei nuovi fatti e rende noto di aver avviato un nuovo procedimento per accertare i responsabili del trattamento illecito dei dati; si riserva inoltre di adottare i necessari provvedimenti d´urgenza e di denuncia all´autorità giudiziaria. 
(comunicato del 21 novembre 2003)



Il Garante vieta la diffusione delle foto segnaletiche
Segnalata la violazione al Capo della Polizia

Il collegio del Garante per la protezione dei dati personali, composto da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan, si è riunito nella mattinata di oggi nel quadro del procedimento instaurato il 21 novembre scorso in relazione all´indagine penale su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma. L´Autorità ha vietato l´utilizzazione di foto segnaletiche in violazione della vigente disciplina, chiedendo anche informazioni agli uffici di polizia interessati e segnalando al Capo della polizia la diffusione illecita registratasi nei giorni scorsi per quanto di competenza in relazione alle violazioni di ordine disciplinare.La violazione del divieto disposto dal Garante costituisce reato.

L´Autorità definirà nel più breve tempo possibile il procedimento anche in riferimento agli altri profili della vicenda in esame, distinguendo le legittime attività di cronaca su fatti, nomi e notizie relative a persone coinvolte conformi alla disciplina vigente (compreso il codice di deontologia per l´attività giornalistica), dall´eventuale indebita diffusione di dettagli relativi al contenuto di conversazioni telefoniche, di estremi identificativi di utenze telefoniche e di altri dati personali raccolti o diffusi illecitamente.
(comunicato del 26 novembre 2003)

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it