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Privacy e diritto all'oblio, la Costituzione di Internet così non va - Intervento di Antonello Soro, 16 ottobre

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Privacy e diritto all´oblio, la Costituzione di Internet così non va
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
("L´Huffington Post", 16 ottobre 2014)
 
 
"Una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità (...); strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l´eguaglianza sostanziale". Sono alcune delle definizioni della rete, contenute nel Preambolo della "Dichiarazione dei diritti in Internet", elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in internet costituita presso la Camera dei deputati. Si tratta di un´iniziativa importante, soprattutto perché contribuisce a promuovere la consapevolezza dei diritti nello spazio digitale. Che è sempre di più il nostro ´reale´ spazio di vita: l´orizzonte concretissimo cui affidiamo la nostra esistenza, privata e pubblica. Per questo - ed è davvero la ´cifra´ dell´azione dell´Autorità Garante - proteggere i nostri dati personali (cioè le parti di noi che consegniamo alla rete) vuol dire proteggere la nostra libertà e la nostra stessa vita da quei rischi di sorveglianza e selezione sociale richiamati dal documento, conseguenti a un uso distorto del Web.
 
Accanto alla straordinaria capacità di promuovere processi inclusivi, di partecipazione democratica e pluralistica, infatti, il web ha anche dimostrato - con l´ambivalenza propria di ogni tecnologia - di poter amplificare, con effetti dirompenti, atti discriminatori, violenti, vessatori, spesso nei confronti dei soggetti più fragili o di quanti siano percepiti (e rappresentati) come diversi. Ma la profilazione e il monitoraggio delle scelte individuali (espresse dal comportamento on-line), consentono più sottili strategie di esclusione, che rischiano di riprodurre quelle zone ´ad accesso limitato´ di cui parla Bauman. Questi rischi di discriminazione e omologazione possono essere prevenuti soltanto con un consapevole esercizio, da parte di ciascuno, dei propri diritti in rete e con un impegno delle istituzioni tutte, nella consapevolezza che fenomeni globali- quali quelli propri dello spazio virtuale - esigono risposte altrettanto globali.
 
In questo senso, la prospettiva da cui muove la Dichiarazione - ovvero la promozione di quei principi nelle sedi internazionali- merita apprezzamento, pur nella consapevolezza dei limiti che incontra l´affermazione di una stessa regola in ordinamenti (e quindi in contesti sociali, politici, istituzionali) profondamente diversi tra loro. Ad esempio, l´equilibrio tra anonimato in rete e tutela di chiunque sia leso da comportamenti illeciti tenuti on-line, è realizzato prevedendo la reversibilità dell´anonimato (e quindi la possibilità di identificazione dell´agente) in base a provvedimento giudiziale, nei casi previsti dalla legge. Questo bilanciamento - soddisfacente, come affermato dalla stessa Cedu, in un ordinamento democratico - e affidato alle tipiche garanzie liberali della riserva di legge e di giurisdizione, rischia tuttavia di rivelarsi inadeguato in contesti appena meno liberali del nostro. In un ordinamento in cui il potere legislativo non sia espressione della volontà popolare e in cui l´ordine giudiziario sia privo di reale autonomia e indipendenza, infatti, non è difficile immaginare come le deroghe all´anonimato possano essere utilizzate dal regime per reprimere il dissenso e le minoranze.
 
Per altro verso, suscita più di una perplessità la formulazione in tema di diritto all´oblio contenuta nella Dichiarazione. Perché nel tentativo di adeguare il diritto a una realtà segnata da incessante e rapida evoluzione tecnologica, non bisogna sottovalutare le implicazioni di sistema che ha ogni nuovo istituto giuridico. Il documento prevede la legittimazione di chiunque a conoscere i casi nei quali altri abbiano ottenuto la deindicizzazione di propri dati personali (ovvero la sottrazione alla reperibilità, con i motori di ricerca, di notizie a partire dal solo nominativo dell´interessato, pur conservandole, nella loro integralità, nel sito-sorgente). Si dovrebbe quindi, evidentemente, pubblicare (sempre in rete?) un elenco dei soggetti che abbiano esercitato questa prerogativa. In tal modo un diritto, quale quello all´oblio - affermatosi come garanzia di una ´biografia non ferita´ dallo stigma della memoria eterna della rete - rischierebbe, con un´eterogenesi dei fini, di rivolgersi nel suo opposto. E questo non mi pare condivisibile, dovendosi invece preservare la natura autentica del diritto all´oblio, che già di per sé consente di coniugare memoria collettiva e storia individuale; giudizio pubblico e identità personale. 
 
Dobbiamo, infatti, garantire sempre che la tecnica sia alleata, invece che nemica, dei diritti. E che la rete, sfuggendo alle opposte tentazioni della censura e dell´anomia, promuova le libertà e i diritti di ciascuno.