Il Garante privacy fissa le regole per partiti e movimenti politici
Il Garante privacy fissa le regole per partiti e movimenti politici
Il Garante privacy fissa le regole per partiti e movimenti politici
Partiti e movimenti politici più trasparenti sull´uso dei dati personali di iscritti, simpatizzanti, partecipanti alle "primarie", semplici cittadini. Cittadini informati e messi in condizione di esercitare agevolmente i loro diritti. Con un intervento a carattere generale il Garante per la privacy ha fissato un quadro organico di regole per la tutela della riservatezza in un ambito delicato e cruciale come quello dei partiti politici [doc. web n. 3013267]. Queste, in sintesi, le regole (domani in G.U.) alle quale le formazioni politiche dovranno attenersi nello svolgimento della loro normale attività e non solo in occasione degli appuntamenti elettorali.
Uso dei dati di aderenti e cittadini che hanno contatti regolari con i partiti
Partiti, movimenti, comitati per le "primarie" possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell´atto costitutivo. Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all´esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli. La stessa regola vale per i comitati di promotori o sostenitori che devono avere il consenso degli aderenti per comunicare i dati a terzi.
Uso dei dati di simpatizzanti e partecipanti a singole iniziative
I dati personali raccolti in occasione di petizioni, proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad es. obbligo per i partiti di tramettere alla Presidenza della Camera dei deputati l´elenco dei propri sovventori).
Informativa chiara e puntuale: predisposto anche un modello dal Garante
L´informativa deve essere resa al momento dell´adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Nell´informativa devono essere indicate le finalità della raccolta dei dati, l´ambito di circolazione all´interno del partito o del movimento e l´eventuale possibilità di comunicazione all´esterno. Per agevolare il compito il Garante ha predisposto e messo a disposizione un modello di informativa agile e di immediata comprensione.
Garanzie per i cittadini e misure di sicurezza
L´iscritto, l´aderente, il semplice cittadino, chi sovvenziona il partito o il movimento ha diritto di accedere ai propri dati personali, ad aggiornarli o rettificarli; può conoscere i soggetti cui possono essere comunicati, e opporsi, in ogni momento, alla ricezione di materiale elettorale.
Regole per la propaganda elettorale
Confermate in massima parte le regole già stabilite per precedenti consultazioni elettorali: utilizzabili liberamente le liste elettorali; serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax; non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l´anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Nel caso in cui si avvalgano di società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l´obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati.
In un´ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l´Autorità ha esonerato in via definitiva partiti, movimenti, comitati e singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali), dall´obbligo di rendere l´informativa dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle "primarie" al sessantesimo giorno successivo. Nel materiale inviato dovrà essere comunque indicato un recapito per l´esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy.
"Se l´uso dei dati personali dei cittadini diventa più trasparente migliora anche la partecipazione e la qualità della politica" – afferma Antonello Soro, presidente Garante privacy. "Rispetto dei dati significa rispetto della persona. Oggi i partiti hanno un´opportunità in più per riformarsi nel segno della fiducia".
Roma, 25 marzo 2014
Vedi anche (9)
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Misure in materia di propaganda politica ed elettorale - 3 maggio 2007 [1409206]
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Elezioni: le regole del Garante privacy per la propaganda elettorale
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Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa - 2 aprile 2009 [1603863]
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Trattamento illecito di dati a fini di propaganda elettorale - 31 luglio 2014
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Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa - 11 febbraio 2010 [1694531]
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Provvedimento elettorale: il 'decalogo' del Garante - 7 settembre 2005 [1165613]