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Garante privacy: al via le Linee guida per l'informazione giuridica - 3 gennaio 2011

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Garante privacy: al via le Linee guida per l´informazione giuridica
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali

Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali.

Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull´informazione giuridica.

Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all´attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).

Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento.

Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori  e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l´identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei  provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell´ambito di un elenco.

Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l´imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un´istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo.

L´istanza deve indicare i "motivi legittimi" che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l´istanza è accolta si appone una annotazione sull´originale della sentenza. L´anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d´ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell´interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo).

Non spetta all´ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l´annotazione che dispone l´oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

Roma, 3 gennaio 2011