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Newsletter del 2 dicembre 2008

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Newsletter - Notiziario settimanale - anno X

N. 316 del 2 dicembre 2008

• Marketing selvaggio: scattano nuovi divieti del Garante
• Antidoping e privacy dei ciclisti
• Parcelle professionali e diritti nei confronti  del cliente

Marketing selvaggio: scattano nuovi divieti del Garante
Prosegue l´azione del Garante privacy contro il marketing selvaggio e le telefonate promozionali indesiderate. Dopo l´intervento del settembre scorso, l´Autorità ha vietato ad altre due società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Edipro s.r.l.Addressvitt), l´ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.
 
Il divieto (dei provvedimenti è stato relatore Mauro Paissan) è scattato anche per altre aziende (Capital casaEurocasaItalia Adverlab) che hanno acquistato da queste società data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.
 
Dalle ispezioni effettuate dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy e dagli ispettori del Garante presso società che hanno fornito i data base è emerso che alcuni dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso.
 
Da parte loro le aziende che avevano acquistato i dati e li avevano utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto "telemarketing), non si erano preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.
 
La mancata osservanza del divieto dell´Autorità espone anche a sanzioni penali.
 
Antidoping e privacy dei ciclisti
I controlli antidoping sono leciti, ma l´informativa del Coni sui controlli effettuati al di fuori delle competizioni dovrà essere modificata. Lo ha stabilito il Garante, accogliendo alcuni dei rilievi segnalati dall´Accpi (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani) riguardo al nuovo protocollo antidoping, basato sugli standard stabiliti dalla Wada, l´Agenzia mondiale antidoping.
 
In particolare, l´Accpi aveva chiesto al Garante una valutazione sulle modalità individuate per il reperimento degli atleti e sull´assenza di limiti di orario e di luogo per l´espletamento dei controlli. Secondo la nuova disciplina, infatti, gli atleti professionisti devono fornire al Comitato controlli antidoping alcune informazioni personali compilando un apposito modulo (detto whereabouts). Gli standard definiti dalla Wada individuano le informazioni minime che gli atleti professionisti devono fornire (nome, disciplina sportiva, indirizzo di casa, numeri telefonici, orari e sedi degli allenamenti, itinerari dei viaggi compiuti, programmi delle gare cui partecipano). La disciplina italiana adottata in applicazione di tali standard internazionali non specifica esattamente, secondo l´Accpi, fino a che punto queste informazioni debbano entrare nel dettaglio.
 
Ad aggravare la situazione secondo l´Associazione vi è, inoltre, il fatto che la raccolta dei dati personali viene svolta dal Coni sulla base di un´informativa inadeguata: in essa, infatti, non viene specificato se sia facoltativo o obbligatorio fornire i dati, quali potrebbero essere le conseguenze derivanti dal loro mancato rilascio, a chi questi dati possano essere comunicati.
 
Un ulteriore aspetto della disciplina criticato dall´Accpi riguarda i luoghi di esecuzione dei controlli: essi possono infatti svolgersi presso il domicilio dell´atleta, consentendo così all´ispettore di raccogliere informazioni potenzialmente sensibili sulla sua vita privata o dei suoi familiari eventualmente presenti al momento del test.
 
Il provvedimento adottato dal Garante (relatore Giuseppe Fortunato) impone al Coni di riformulare l´informativa, specificando le informazioni personali sulla localizzazione e reperibilità giornaliera che gli atleti devono conferire, in modo tale da evitare la raccolta di informazioni che possono comportare indebite interferenze sulla vita privata o rivelare dati sensibili o giudiziari degli atleti o di soggetti terzi, come i familiari. Dovranno inoltre essere indicate la natura obbligatoria o facoltativa dei dati da fornire, le conseguenze derivanti dal loro mancato conferimento ed il loro ambito di comunicazione (in particolare i destinatari e la circostanza che vengano trasmessi all´estero).
 
Riguardo ai luoghi di esecuzione, il Garante ha invece preso atto degli impegni che il Coni si è assunto essendo in procinto di introdurre nuove istruzioni operative per gli ispettori, finalizzate a far sì che venga prestata la massima attenzione al rispetto della riservatezza dell´atleta e dei terzi eventualmente presenti nel domicilio al momento del test.
 
Parcelle professionali e diritti nei confronti del cliente
Possono essere inviate all´indirizzo del lavoro del cliente quando non vi è altro modo per contattarlo
I professionisti possono inviare la parcella all´indirizzo di lavoro del cliente anche senza il consenso di quest´ultimo quando non vi è altro modo di contattarlo.
 
Lo ha deciso il Garante (relatore Giuseppe Chiaravalloti), che ha giudicato infondato il ricorso presentato da un dipendente comunale che, raggiunto presso il proprio domicilio lavorativo da missive contenenti la parcella del proprio avvocato, si era rivolto all´Autorità. Secondo il dipendente comunale, in mancanza di una preventiva autorizzazione all´invio delle comunicazioni presso il luogo di lavoro, le stesse avrebbero dovuto essere spedite al proprio indirizzo di residenza, anche perché le buste contenenti le richieste economiche dell´avvocato erano prive di indicazioni riguardanti la riservatezza del contenuto e la personalità della comunicazione. Ciò avrebbe costituito un´operazione di recupero crediti invasiva e lesiva della dignità. L´avvocato si era difeso affermando di aver avuto conoscenza del luogo di lavoro del proprio cliente attraverso notizie di stampa (dalle quali risultava la collaborazione con il sindaco della città), e di aver utilizzato l´indirizzo così appreso per avere la certezza della ricezione di una legittima richiesta di pagamento relativa ad una prestazione professionale, dato che precedentemente il cliente non aveva ritirato la stessa richiesta presso il proprio indirizzo di residenza, nonostante l´avviso di giacenza. Le buste, inoltre, erano indirizzate direttamente all´attenzione del cliente, contenute in plichi chiusi e privi di indicazioni di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione.
 
Il Garante, nel dichiarare infondato il ricorso, ha chiarito come, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia lecito il trattamento di dati relativi all´interessato, anche senza il consenso di questi, quando tale trattamento è necessario al professionista per far valere un proprio diritto nei confronti del cliente.
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Adozione della Decisione Quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali nel III pilastro – 28 novembre 2008 [doc. web n. 1570344]

 

NEWSLETTER
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