Recupero crediti: il Garante, no a comportamenti che ledono la dignità...
Recupero crediti: il Garante, no a comportamenti che ledono la dignità - 20 gennaio 2006
[Dichiarazione di Giuseppe Fortunato]
Recupero crediti: il Garante, no a comportamenti che ledono la dignità
Il Garante per la privacy (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha adottato un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti e a quanti - finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche - svolgono tale attività direttamente, le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei cittadini.
Le prescrizioni del Garante
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l´interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest´ultimo.
Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.
Illecita è pure l´affissione da parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell´interessato ad una serie indeterminata di soggetti.
Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l´utilizzo di cartoline postali o con l´invio di plichi recanti all´esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.
Gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all´esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).
Una volta assolto l´incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
L’intervento del Garante è giunto al termine di accertamenti avviati dall´Autorità dopo che numerosi cittadini e associazioni a tutela dei consumatori avevano segnalato un uso illecito dei loro dati personali nell´attività di recupero crediti. In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalità di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l´indicazione all´esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all´affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti.
Roma, 20 gennaio 2006
Documenti citati
Vedi anche (10)
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di SERCOM S.r.l. - 29 marzo 2018 [9004780]
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di ARC Informazioni s.r.l. - 29 marzo 2018 [9006501]
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Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30 novembre 2005 [1213644]
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Newsletter del 21 luglio 2015 - Banche dati Pa più interconnesse e più sicure