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Tutelare l'anonimato dei malati di Aids nel mondo del lavoro - 10 novembre 1999

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Tutelare l´anonimato dei malati di Aids nel mondo del lavoro

La particolare tutela sancita dalla legge n. 135 del 1990 nei confronti dei malati di AIDS e dei sieropositivi è tuttora integralmente vigente. Essa è stata rafforzata dalla legge sulla privacy e viene oggi confermata dai recenti decreti legislativi integrativi della legge n. 675 del 1996, che hanno introdotto una specifica disciplina per il trattamento dei dati sulla salute da parte delle amministrazioni pubbliche.

In questo quadro normativo, anche il settore privato ha precisi obblighi da rispettare. Le agenzie che operano nel campo della selezione per conto terzi e del collocamento della manodopera, sono tenute alla rigorosa applicazione della legge sulla lotta all´AIDS e a garantire l´anonimato dei malati di AIDS e dei soggetti affetti dal virus HIV, come stabilito dalle Autorizzazioni n. 2 e 5 del 1999, emanate dal Garante relativamente al trattamento dei dati sulla salute e la vita sessuale.

L´occasione per chiarire i due delicati aspetti è stata offerta dall´incontro avuto con alcuni rappresentanti della Lega Italiana per la lotta all´AIDS (LILA) e di altre Associazioni di lotta all´AIDS rappresentate nella Consulta del volontariato per i problemi dell´AIDS presso il Ministero della Sanità.

L´incontro era stato richiesto dalle Associazioni allo scopo di rappresentare le preoccupazioni per alcune problematiche relative alle discriminazioni dei malati di AIDS nel mondo del lavoro.

Il Garante, che è più volte intervenuto sul rispetto dei diritti dei malati di AIDS e di sieropositivi, in particolare di tutti quelli che lavorano nel settore pubblico e privato, ha ribadito la necessità di garantire a queste persone la piena salvaguardia della loro riservatezza e dignità personale.

Roma, 10 novembre 1999