Informativa
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PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Centrali rischi private > Informativa
In applicazione del principio di correttezza del trattamento, l´informativa resa dagli operatori economici anteriormente alla richiesta di finanziamento e riguardante la comunicazione di dati alle "centrali rischi" deve indicare, con precisione ed in maniera distinta da altre informazioni, gli estremi identificativi delle centrali alle quali i dati verranno trasmessi ed, in sintesi, le principali caratteristiche del trattamento che sarà dalle stesse effettuato.
- Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]
L´informativa rilasciata da una società finanziaria in relazione alla concessione di un finanziamento deve essere specifica ed analitica e deve indicare anche, con precisione, gli estremi identificativi delle "centrali rischi" alle quali i dati possono essere trasmessi oltre che una sintesi delle principali caratteristiche del trattamento da queste ultime operato (nel caso di specie è stata ritenuta inidonea l´informativa resa la quale indicava in maniera vaga e generica, in un unico contesto, finalità del trattamento tra loro eterogenee).
- Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067798]
È legittima la comunicazione alle centrali rischi private dei dati relativi ad contratti di leasing, nel corso del quale si siano verificati mancati pagamenti di rate, nel caso in cui l´interessato, al momento della sottoscrizione della cessione dei contratti di locazione, sia stato adeguatamente informato della possibilità che i dati relativi ai contratti avrebbero potuto essere comunicati anche ad altri intermediari bancari e finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all´attività creditizia e finanziaria e, senza sollevare alcuna specifica censura, sulla base di tale esauriente informativa abbia prestato il proprio consenso sottoscrivendo un apposito modulo.
- Garante 5 giugno 2003 [doc. web n. 1121266]