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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1121266]

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[doc. web. n. 1121266]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Fin-Eco Leasing S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

GE Capital servizi finanziari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè Associazione italiana Leasing-Assilea, con sede in Roma, P.zza di Priscilla n. 4, in persona del presidente pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall´Avv. Massimo Rodolfo La Torre, con studio in Roma, Via della Conciliazione n. 44;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Con istanza del 14 gennaio 2003, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorrente, nel contestare di aver mai acquisito la qualità di parte in alcun rapporto di leasing concluso con Ge Capital S.p.A. o con Fin-Eco S.p.A., chiedeva alla "centrale rischi" Associazione italiana Leasing–Assilea ("Assilea") di cancellare alcune segnalazioni negative esistenti a suo carico -di cui affermava di essere venuto a conoscenza soltanto in data 14 gennaio 2003, in occasione di un incontro avvenuto con funzionari di società di leasing- e di conoscere quali fossero le società che avevano proceduto alle erronee segnalazioni.

Nel fornire riscontro a detta istanza, Assilea comunicava all´interessato gli estremi identificativi delle società che avevano effettuato le segnalazioni (GE Capital servizi finanziari S.p.A. e Fin-Eco Leasing S.p.A.), dichiarando di poter cancellare le informazioni in questione soltanto su loro richiesta.

A seguito di tale riscontro, il ricorrente, in data 25 gennaio 2003 chiedeva a GE Capital servizi finanziari S.p.A. e Fin-Eco Leasing S.p.A. di attivarsi immediatamente per ottenere la cancellazione delle erronee informazioni dalla centrale rischi in questione.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro a tali istanze, nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente precisava di essere subentrato, in qualità di cessionario, in due distinti rapporti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto l´utilizzazione e l´eventuale acquisto di due autovetture: il primo, originariamente stipulato tra la GE Capital servizi finanziari S.p.A. e la XZ S.p.A., il secondo intercorso tra la Fin-Eco Leasing S.p.a. e la stessa XZ S.p.A.; in proposito, il ricorrente faceva presente di essere stato amministratore unico della XZ S.p.A., "medio tempore" fallita.

Ciò premesso, il ricorrente, nell´affermare di aver sempre ottemperato agli impegni finanziari sottoscritti con le società cedenti, produceva una copiosa documentazione al fine di comprovare l´insussistenza dell´inadempimento e, quindi, la mancanza di qualsiasi valida ragione per procedere ad una segnalazione negativa nei suoi riguardi presso la centrale rischi gestita da Assilea; inoltre, con specifico riferimento alla posizione di GE Capital S.p.A., il ricorrente chiedeva altresì al Garante di voler pronunziare condanna a proprio favore per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi sino alla cancellazione dei dati.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, le resistenti hanno sostanzialmente contestato le asserzioni del ricorrente, eccependo, le società finanziarie, l´attualità dell´inadempimento delle rispettive obbligazioni, e l´Assilea, ribadendo l´impossibilità di cancellare i dati se non a seguito di specifica richiesta proveniente dalle società partecipanti alla centralizzazione dei rischi.

Il ricorrente, anche all´esito dell´audizione delle parti e dell´avvenuta produzione di ulteriore documentazione, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da due società di leasing, con specifico riferimento alla comunicazione ad una "centrale rischi" privata dei dati personali dell´interessato relativi a due cessioni di contratto, che le società cedute assumono non essere state onorate dal ricorrente (cessionario).

Il ricorso è infondato.

A differenza di quanto originariamente sostenuto nell´istanza diretta ad Assilea, non solo il ricorrente ha riconosciuto di aver instaurato due rapporti di locazione finanziaria rispettivamente con GE Capital servizi finanziari S.p.A. e Fin-Eco Leasing S.p.A. (aventi ad oggetto la locazione e l´eventuale acquisto di due automobili sportive), ma è emerso che lo stesso non ha pagato tutti i ratei di locazione maturati prima della revoca degli atti di cessione dei contratti di leasing da parte del Tribunale fallimentare di Pesaro. Tali circostanze risultano sia dalle note del 10 maggio 2002 e del 15 maggio 2002, inviate dal ricorrente a GE Capital servizi finanziari S.p.A. (nelle quali il medesimo, a seguito dell´avvenuta esecuzione di un sequestro penale sull´autovettura Ferrari Modena 360, oggetto di contratto, informò la società finanziaria della sua intenzione di sospendere il versamento dei ratei di locazione, salva la disponibilità a riprendere il pagamento in caso di chiarimento della vicenda che aveva portato al sequestro), sia dal decreto di revoca emesso dal giudice delegato del Tribunale fallimentare di Pesaro del 18 giugno 2002, che ha ad oggetto anche il rapporto contrattuale intercorso con Fin-Eco Leasing S.p.A. (concernente la vettura Porche 996).

Impregiudicati i profili civili e penali connessi ai fatti sopra descritti –rispetto ai quali resta impregiudicato in altra sede ogni accertamento su richiesta di parte sul piano delle responsabilità nascenti dalla vicenda– merita qui soffermarsi sui soli aspetti connessi all´avvenuta segnalazione del mancato pagamento delle rate residue alla centrale rischi Assilea.

Sul piano dell´informativa e del consenso alla comunicazione dei dati si osserva che l´interessato, che non ha sollevato specifiche censure al riguardo, al momento della sottoscrizione delle cessioni dei contratti di locazione venne reso edotto della possibilità che i dati personali che lo riguardano potessero essere comunicati "anche ad altri intermediari bancari e finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all´attività creditizia e finanziaria", acconsentendovi mediante regolare sottoscrizione del modello di consenso informato (vedi, al riguardo, il contratto con Fin-Eco Leasing S.p.A.).

Di conseguenza, l´istanza di cancellazione deve essere disattesa, in quanto le segnalazioni operate dalle società resistenti presso la centrale rischi gestita da Assilea sono state effettuate in osservanza delle disposizioni poste dalla legge n. 675/1996 e non risultano allo stato violati i principi affermati dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002 (i cui principi si intendono integralmente richiamati come parte integrante della presente motivazione) in tema di conservazione dei dati da parte delle "centrali rischi" private.

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, a prescindere dalle considerazioni sopra espresse, va rilevato che la stessa è inammissibile non rientrando nelle attribuzioni conferite dalla legge al Garante.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) infondato il ricorso in ordine ai restanti profili;

c) compensate le spese tra le parti.


Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli