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Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante - 4 maggio 2005

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Biglietti numerati e videosorveglianza negli stadi. Il parere del Garante

Il Garante (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato) ha espresso il previsto  parere (il testo integrale è consultabile sul sito dell´Autorità www.garanteprivacy.it) riguardo ai due schemi di decreto predisposti dal Ministero dell´interno in attuazione di un decreto legge (28/2003) che prevede misure contro la violenza negli stadi, quali l´introduzione di sistemi di videosorveglianza e il rilascio di biglietti numerati.

Videosorveglianza
L´Autorità ha stabilito che questo tipo di controllo rispetta i principi di liceità e necessità in ragione dei reiterati disordini e degli episodi di violenza verificatisi di recente. Proporzionata risulta, ad esempio, la conservazione delle immagini per non più di una settimana.

Anche le modalità di ripresa che consentono l´individuazione di singoli spettatori, appaiono proporzionate e non eccedenti rispetto agli scopi prefissati. Per altri dispositivi e tecniche di ripresa particolari, attualmente non previsti, sarà invece necessaria una verifica preliminare del Garante.

La registrazione audio riguarda solo l´audio complessivo dell´evento calcistico.

La previsione dei sistemi di videosorveglianza riguarda solo gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità e ad eventi calcistici.


Biglietti numerati e biglietti nominativi
Il decreto legge 28/2003 prevede biglietti numerati: su questo progetto il Garante non formula rilievi in quanto la disciplina sulla protezione dei dati personali non contrasta con tale misura.

Il decreto ministeriale introduce, tuttavia, anche l´obbligo di biglietti nominativi, che però non sono previsti dal decreto legge. Alla richiesta di parere in proposito "non sono stati allegati specifici elementi che consentano all´Autorità di ritenere allo stato proporzionata una misura così delicata a fronte degli innumerevoli dati personali che dovrebbero essere trattati" e di verificare la sua effettiva utilità rispetto alle finalità perseguite e alle modalità con le quali si svolgono gli incidenti, tenuto conto che potrebbero essere adottate altre forme di controllo per identificare i tifosi violenti ed escluderli dagli stadi.

Rilevando che spetta alle autorità di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione di incidenti negli stadi, il Garante ha specificato che, qualora le autorità competenti ritenessero in ogni caso necessari i biglietti nominativi, si dovranno indicare specificamente: la decorrenza del nuovo sistema; il titolare e il responsabile del trattamento dei dati (chi dovrebbe, cioè, gestire la banca dati); i tempi di conservazione dei dati personali; i soggetti che hanno accesso alle informazioni; l´eventuale intreccio tra banche dati e singole società calcistiche.

L´Autorità resta, quindi, in attesa di tempestive comunicazioni in ordine alle decisioni del Ministero rispetto al parere formulato.

Roma, 4 maggio 2005