Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri
Massime tratte dai volumi: |
||||
La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale |
||||
|
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Casi particolari > Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri
Poiché la comunicazione e diffusione dei dati personali da parte di un soggetto privato o di un ente pubblico economico possono avvenire, tra l´altro, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996), devono ritenersi conformi a tale disciplina le comunicazioni effettuate dalla Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri ai singoli Collegi professionali dei dati relativi agli iscritti ai Collegi stessi, in quanto previste dal regolamento di attuazione dell´art. 17, comma 11 della legge n. 773/1982 (legge di riforma della Cassa predetta).
-
Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 123 [doc. web n. 1109178]