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Trattamento dei dati personali - Consenso - Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - 26 ottobre 1998 [1109...

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[doc. web n. 1109178]

Trattamento dei dati personali -  Consenso - Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - 26 ottobre 1998

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di un soggetto privato o di un ente pubblico economico può avvenire con il consenso espresso degli interessati o in presenza di uno degli altri presupposti previsti nel medesimo articolo (art. 20, comma 1, lett. da a) ad h), legge n. 675).

Roma, 26 ottobre 1998

Cassa Italiana di previdenza
ed assistenza dei geometri
liberi professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4
00196 Roma

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione generale Affari civili
e libere professioni
Ufficio VII
Via Arenula, 70
Roma


OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alla legge n. 675/1996


Con la nota sopra indicata si chiede se codesta Cassa sia tenuta a particolari adempimenti al fine di proseguire la propria attività istituzionale di collaborazione con i Collegi professionali dei geometri nel rispetto della legge n. 675/1996.

A tale riguardo si osserva che, attesa la natura di Ente di diritto privato di codesta Cassa ai sensi del decreto legislativo 509/1994, la normativa di riferimento deve individuarsi nell´art. 20 della legge n. 675/1996.

Ai sensi di questa disposizione, la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di un soggetto privato o di un ente pubblico economico può avvenire con il consenso espresso degli interessati o in presenza di uno degli altri presupposti previsti nel medesimo articolo (art. 20, comma 1, lett. da a) ad h), legge n. 675).

In particolare, la comunicazione è ammessa quando avvenga in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 20, comma 1, lett. c), legge n. 675), mentre una disciplina più rigorosa è prevista per i c.d. dati "sensibili" (art. 22, comma 1).

Devono pertanto ritenersi conformi a tale disciplina le comunicazioni previste dal regolamento di attuazione dell´art. 17, comma 11, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (legge di riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri). Gli artt. 32 e 33 del regolamento medesimo, infatti, stabiliscono espressamente che la Cassa "può inviare ai Collegi i dati in proprio possesso "relativi agli iscritti al Collegio stesso, ivi compresi gli eventuali redditi professionali - sia al fine della verifica della esattezza dei dati stessi che per la regolare tenuta dell´Albo" e che la stessa "trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri l´elenco degli iscritti che hanno omesso di presentare la comunicazione annuale" affinchè si possa dar corso alla relativa procedura disciplinare.

Ogni altra comunicazione a terzi dei dati personali degli iscritti, che non trovi il suo fondamento in una disposizione di legge o di regolamento come quella poc´anzi indicata, può essere effettuata acquisendo il preventivo consenso espresso degli interessati o qualora ricorra uno dei richiamati presupposti di cui all´art. 20.

Si segnala peraltro l´obbligo, per codesta Cassa, di menzionare questi flussi di dati, anche in termini generali, nelle informative previste dall´art. 10 della legge n. 675.

Per quanto attiene invece all´attività dei Collegi, questa Autorità ha già avuto occasione di esprimersi al riguardo in risposta ad alcuni quesiti posti da diversi Ordini professionali e dei quali si allega copia.

A tale proposito, si è chiarito che la normativa in materia di protezione dei dati personali consente ai soggetti pubblici di comunicare e diffondere dati a privati o ad enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, legge n. 675).

La legge n. 675/1996 non pone ostacoli, quindi, a che "i consigli dei Collegi dei geometri comunichino alla Cassa, entro il mese di gennaio di ciascun anno, l´elenco delle variazioni degli iscritti agli albi" (art. 17, comma 12, legge n. 773/1982) o provvedano ad altre comunicazioni puntualmente previste da disposizioni normative o regolamentari.

Si precisa infine che i regolamenti adottati dalla Cassa, in quanto persona giuridica privata, non possono essere considerati quale fonte idonea a disciplinare la comunicazione e la diffusione di dati personali ai sensi degli artt. 20, comma 1, lett. c) e 27, comma 3, della legge n. 675.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1109178
Data
26/10/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (9)