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Provvedimento del 12 gennaio 2017 [6110514]

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[doc. web n. 6110514]

Provvedimento del 12 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 8 del 12 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 4 ottobre 2016 da XX nei confronti dell´Associazione Mevaluate Onlus e Mevaluate Italia s.r.l., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), rimaste inevase, ha chiesto:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano;

- l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto sulla propria casella di posta elettronica XX@legalmail.it due comunicazioni promozionali, non sollecitate (rispettivamente in data 10 settembre 2016 e 15 settembre 2016) provenienti dall´indirizzo di posta elettronica certificata "consulentidellalavoro.mevaluate@pec. riconducibile ai citati soggetti, pur non avendo mai prestato il proprio consenso al trattamento per finalità di marketing;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i citati soggetti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 1°dicembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le comunicazioni del 31 ottobre e del 4 novembre 2016 con la quale Mevaluate Associazione onlus ha rappresentato che:

- l´indirizzo di posta elettronica certificata al quale sono state inviate le note oggetto di contestazione è stato acquisito dal registro pubblico INI-PEC, liberamente accessibile da chiunque;

- la trasmissione mediante posta elettronica certificata delle note in questione "è stato curato dalla società E-Care S.p.A. la quale ha predisposto (…) una modalità automatica di "revoca" del contatto attivabile dal professionista", attraverso un link riportato in calce alle comunicazioni;

- "le predette comunicazioni non hanno natura pubblicitaria o promozionale ma solo informativa" essendo volte a porre a conoscenza i professionisti dell´area giuridico-economica iscritti agli albi degli Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Notai, Consulenti del Lavoro del bando per la selezione di 12.000 Consulenti Reputazionali Mevaluate;

- l´invio di tali note, stante anche "la rilevanza di carattere sociale del progetto dell´Associazione Mevaluate Onlus", destinatario di numerosi riconoscimenti da parte di Enti Pubblici, non può configurarsi come un´attività di "spam" secondo quanto previsto dall´art. 2.1 delle Linee Guida del Garante del 4 luglio 2013;

- il titolare del trattamento di dati personali nell´ambito del progetto Mevaluate è l´Associazione Mevaluate Onlus, mentre responsabile del trattamento è la Mevaluate Italia s.r.l. ;

- l´indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, oltre che dall´Associazione Mevaluate Onlus e da Mevaluate Italia s.r.l., è stato conosciuto esclusivamente dalla società E-Care S.p.A.;

- tale indirizzo di posta elettronica certificata, dopo essere stato acquisito da fonte pubblica, è stato inserito in un database utilizzato unicamente per la trasmissione delle comunicazioni (peraltro effettuata con "processo batch" senza alcuna interfaccia utente) ed è stato successivamente cancellato, non essendo il dato allo stato presente in alcun archivio informatico del titolare, del responsabile e dell´incaricato del trattamento;

- nessuna ulteriore comunicazione relativa al citato bando (ormai chiuso al 31 ottobre 2016) verrà più effettuata al ricorrente;

VISTE le note del 2 novembre e del 1° dicembre 2016 con le quali il ricorrente ha espresso perplessità circa la liceità dell´acquisizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata dal registro pubblico INI-PEC ribadendo l´illiceità dell´invio delle comunicazioni in questione, essendo avvenuto in assenza di previo consenso e stante il carattere promozionale e non solo informativo delle citate note;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento, avendo affermato in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere estratto l´indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente dal registro pubblico INI-PEC;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Associazione Mevaluate Onlus in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia