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Provvedimento del 30 giugno 2011 [1832703]

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[doc. web n. 1832703]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 264 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 marzo 2011 presentato da Paolo Zucconi nei confronti di Consul Services di Zanini Paolo, con il quale il ricorrente, in relazione alla ricezione via fax di una comunicazione promozionale non sollecitata, ha chiesto, ribadendo le istanze già precedentemente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica applicata al trattamento, di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente ha inoltre chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, opponendosi all´ulteriore trattamento dei medesimi per finalità di carattere commerciale; l´interessato ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 maggio 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento, notificata alla resistente, insieme a copia del ricorso e dell´invito ad aderire, per mezzo del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza;

RILEVATO che Consul Services di Zanini Paolo, nonostante la notifica dell´invito ad aderire effettuata per mezzo della Guardia di Finanza, non ha fornito alcun riscontro, né al ricorrente, né all´Autorità, nel corso del procedimento;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso nei confronti di Consul Services di Zanini Paolo e, per l´effetto, di dover ordinare alla medesima di fornire riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente nell´interpello preventivo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli interamente a carico di Consul Services di Zanini Paolo, in ragione del mancato riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Consul Services di Zanini Paolo e, per l´effetto, ordina alla medesima società di fornire riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente nell´interpello preventivo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli interamente a carico di Consul Services di Zanini Paolo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli